Il 30 gennaio 2021 personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa, nell’ambito di specifici servizi disposti dal Questore, Massimo GAMBINO, ha effettuato controlli amministrativi a Rocca di Neto all’esito dei quali due titolari di attività commerciali, tra cui una sala giochi, attrezzata come centro scommesse, sono stati sanzionati per aver violato le normative atte al contenimento del rischio epidemiologico derivante dal virus Covid 19, disponendo la sospensione delle attività per giorni 5.
All’interno di una delle due attività sanzionate si constatava la presenza di 5 avventori all’interno del locale intenti a giocare, i quali venivano tutti sanzionati ex art. 4 c. 1 del DL 19/2020, modificato e convertito dalla L. 35/2020, in relazione all’art. 1 comma 8 del DL 33/2020, modificato e convertito dalla Legge 74/2020 ( pmr400,00 euro ciascuno) per aver violato le normative atte al contenimento del rischio epidemiologico derivante dal virus Covid 19 in quanto creavano assembramento all’interno di un esercizio pubblico.
In particolare, durante il controllo, dopo aver verificato le autorizzazioni amministrative dell’esercizio, a carico del titolare dell’attività, veniva elevata la amministrativa di cui all’art. 110 comma 9 lett. F quater del TULPS (pmr € 10.000,00) per aver messo a disposizione degli avventori una postazione internet composta da case, due monitor, tastiera e mouse, destinata a forme di gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS; quanto utilizzato per la violazione veniva sottoposto a sequestro amministrativo ex art. 13 L. 689/81.
Al termine del controllo, sempre a carico del titolare dell’attività, veniva elevata inoltre la sanzione amministrativa per aver violato le normative atte al contenimento del rischio epidemiologico derivante dal virus Covid 19 (pmr € 400,00), per aver omesso di sospendere l’attività di sala giochi nonostante l’obbligo imposto.
Veniva disposta la sospensione dell’attività per giorni 5 e seguirà apposita segnalazione al Sig. Prefetto di Crotone per l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.
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