Con Ordinanza Sindacale prot. n. 16428 del 24/12/2021 è fatto divieto, nelle strade e piazze cittadine, nei parchi pubblici, nei cortili delle scuole di ogni ordine e grado, e in tutti gli edifici pubblici od ovunque vi sia l'adunanza di persone, l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi rumorosi (categorie F2 e F3) ad eccezione di materiali pirotecnici che non causano esplosioni o rumori molesti nel periodo delle feste natalizie e del nuovo anno dal 24/12/2021 al 07/01/2022.
Di seguito il testo completo dell'ordinanza:
OGGETTO: Ordinanza concernente misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego di fuochi d’artificio. Divieto di accensione e lancio fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici (categoria F2 e F3) sulla via pubblica, nelle piazze, nei parchi pubblici, e in tutti i luoghi pubblici in occasione delle festività natalizie e di fine anno dal 24.12.2021 al 7.1.2022
IL SINDACO
CONSIDERATO che durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno è consuetudine effettuare l'“accensione e i lanci di fuochi d’artifìcio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici sulla via pubblica, nelle piazze, nei parchi comunali e in tutti i luoghi pubblici frequentati dai cittadini;
VERIFICATO che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifizi senza 1’adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le persone e cose e per tutelare il benessere degli animali:
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di preservare il territorio e i suoi abitanti dai pericoli su menzionati;
RITENUTO che detta previsione, estranea alla fattispecie prevista e punita dall’art. 703 C.P. ricomprenda ogni attività di sparo di petardi, scoppio mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.
VISTO il Decreto legislativo 29, 7/2015 n. 123:
VISTO l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 del D. Lgs 267/2000 testo unico enti locali ; VISTO l’art. 57 T.U.L.P.S. e l’art. 101 del regolamento di attuazione.
VISTA la legge 24• 11/1981 n. 689 e successive integrazioni e modifiche;
ORDINA
SI FA DlVIETO nelle strade e piazze cittadine, nel parchi pubblici, nei cortili delle scuole di ogni ordine e grado e in tutti gli edifici pubblici o ovunque vi sia adunanza dl persone, l'accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi rumorosi (categorie F2 e F3) ad eccezione di materiali pirotecnici che non causano esplosioni e rumori modesti nel periodo delle feste natalizie e del nuovo anno dal 24.12.2021 al 7.1.2022.
L'inosservanza di tale divieto è sanzionata fatto salvo quanto previsto nell’artl.703 C.P. con la sanzione amministrativa da C 25,00 a € 500,00 ai sensi della legge 689/81 .
Il Comando dl Polizia Municipale e gli appartenenti alle Forze di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Dispone che la presente ordinanza Sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune. trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria. al Commissariato P.S. di Polistena. alla Stazione Carabinieri di Cinquefrondi, dandone altresì informazione al pubblico attraverso la diffusione con i mezzi di stampa e gli organi di informazione locali.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso. al Tribunale Amministrati o Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
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