di PAOLO CRISTOFARO
Il Comune di Lamezia Terme aveva ordinato la demolizione di alcune costruzioni abusive, ma il proprietario, per mano degli avvocati Massimiliano Carnovale e Stefania Mazzei, aveva fatto ricorso al Tar della Calabria, facendo presente che l'area risultava sotto sequestro giudiziario penale. Ma il Tribunale Amministrativo (presidente: Giovanni Iannini) lo ha rigettato, ritenendo che l'ordinanza di demolizione da parte dell'amministrazione pubblica fosse comunque valida.
Le opere da demolire erano state eseguite senza il titolo abilitativo necessario. Una prima struttura da demolire ha dimensioni di 17x9 metri circa, con altezza totale intorno ai 10 metri, su due livelli: uno seminterrato, con scala interna e ampi spazi, un secondo livello composto da una struttura in pilastrini (fissati alla fondazione con piastre metalliche) e travi, tutti in legno lamellare, che risulta tamponata con mattoni e sui lati da vetrate e telai in profilato di alluminio: con manto di copertura in tegole canadesi. Da demolire anche una piscina della superficie di 80 metri quadri e profondità variabile; un soppalco che risulta completo di ringhiere di protezione in acciaio e di scala di accesso in metallo, con pedate realizzate con vetro antisfondamento e altre piccole strutture annesse. Anche un muro di contenimento in cemento armato avente larghezza di 80 centimetri e altezza di circa 5 metri e mezzo, con una lunghezza totale di 36 metri circa.
Per i giudici "in presenza di sequestro penale dell’immobile [...] non si realizza un’insuperabile impossibilità di eseguire l'ordinanza di demolizione, ben potendo il privato tornare nella disponibilità dell’immobile e ottemperare all’ordine ricevuto, avendo chiesto e ottenuto la restituzione dell’immobile", spiega il Tribunale. "La presenza di un sequestro penale, quindi, incide sulla legittimità del provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del Comune o sull’applicazione della sanzione, laddove non si sia tenuto conto della misura in atto, ma non sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione", precisa la sentenza. Il privato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, per un totale di 1.653 euro.
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