
Il 2 agosto 2026 segna un passaggio decisivo nell’applicazione dell’AI Act europeo. Non è la data in cui nasce la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, né il giorno in cui diventano improvvisamente operative tutte le norme previste dal regolamento. È, però, il momento in cui entra nella sua fase generale la macchina della vigilanza e diventano applicabili importanti obblighi di trasparenza, con la possibilità concreta di controlli, contestazioni e sanzioni.
«Il 2 agosto non rappresenta un punto di partenza assoluto, ma un cambio di passo», spiega Francesco Pungitore, docente, giornalista, scrittore (suo è il recente volume “Complessità umana. Linearità artificiale”) formatore esperto nel campo dell’intelligenza artificiale, direttore tecnico dell’accordo di rete tra comuni, scuole e università che ha dato vita all’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale che ha sede in Calabria, a Torre di Ruggiero. «Da questa data le organizzazioni non potranno più limitarsi a dichiarare genericamente di utilizzare l’AI. Dovranno sapere quali sistemi stanno usando, chi li utilizza, per quali finalità, con quali dati e sotto la responsabilità di chi».
La Commissione europea ha confermato che dal 2 agosto 2026 diventano applicabili le regole generali di vigilanza e controllo e gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act. Occorre tuttavia evitare interpretazioni semplicistiche: una parte della disciplina sui sistemi ad alto rischio è stata rinviata. Le regole per alcuni sistemi indicati nell’Allegato III, tra cui applicazioni nei settori del lavoro, dell’istruzione, dei servizi essenziali e della migrazione, entreranno pienamente in applicazione dal 2 dicembre 2027. Per i sistemi ad alto rischio incorporati in prodotti regolamentati, il termine è invece fissato al 2 agosto 2028.
«Bisogna essere precisi: dal 2 agosto 2026 non diventa operativo nello stesso momento ogni singolo articolo dell’AI Act», sottolinea Pungitore. «Diventano però concretamente operativi la vigilanza generale, la trasparenza verso cittadini e utenti e il sistema attraverso il quale le autorità possono chiedere documenti, verificare le procedure e contestare le violazioni».
Chi effettuerà i controlli in Italia
La legge italiana 23 settembre 2025, numero 132, ha individuato nell’Agenzia per l’Italia digitale, AgID, e nell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ACN, le autorità nazionali competenti in materia di intelligenza artificiale.
Ad AgID sono attribuiti, tra gli altri, compiti relativi all’innovazione, alla promozione e alle procedure riguardanti gli organismi di valutazione della conformità. L’ACN esercita invece le funzioni di vigilanza del mercato, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, e opera come punto di contatto nazionale. Restano ferme le competenze settoriali di autorità come il Garante per la protezione dei dati personali, la Banca d’Italia, la Consob e l’Ivass.
«Un controllo non riguarderà necessariamente soltanto il software acquistato ufficialmente dall’organizzazione», chiarisce Pungitore. «Potrà riguardare anche le modalità reali con cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata nei processi di lavoro, le istruzioni date ai dipendenti, la gestione dei dati, la tracciabilità delle attività e la formazione ricevuta dal personale».
Le verifiche potranno quindi partire da un incidente, da una segnalazione, da un trattamento illecito di dati personali, da un contenuto non correttamente dichiarato come artificiale o dalla scoperta di un sistema utilizzato senza adeguate procedure interne.
Sanzioni fino a 35 milioni di euro
L’AI Act prevede sanzioni differenziate in base alla gravità della violazione. Per il mancato rispetto dei divieti relativi alle pratiche di intelligenza artificiale considerate inaccettabili, la sanzione può arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7 per cento del fatturato mondiale annuo dell’impresa.
Per la violazione di altri obblighi previsti dal regolamento, compresi determinati obblighi a carico di fornitori e utilizzatori e quelli sulla trasparenza, il limite può raggiungere 15 milioni di euro o il 3 per cento del fatturato mondiale. La fornitura alle autorità di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti può comportare sanzioni fino a 7,5 milioni di euro o all’1 per cento del fatturato. Per le piccole e medie imprese viene applicato, nei casi previsti, il valore economicamente più basso. Le autorità possono inoltre adottare avvertimenti, ordini correttivi e misure non monetarie, secondo criteri di effettività e proporzionalità.
«Le cifre massime non devono essere usate per creare allarmismo», osserva Pungitore. «Ma sarebbe altrettanto sbagliato pensare che l’AI Act sia soltanto un insieme di principi etici senza conseguenze. Dal 2 agosto la conformità deve poter essere dimostrata con atti, registri, procedure, contratti, istruzioni e attività formative».
Chatbot, deepfake e contenuti sintetici: cosa cambia
Una delle novità più visibili riguarda la trasparenza. Chi mette a disposizione sistemi che interagiscono direttamente con le persone, come chatbot e assistenti virtuali, deve informare l’utente che sta dialogando con un sistema di intelligenza artificiale, salvo che ciò sia evidente dalle circostanze.
I fornitori di sistemi che generano o manipolano testi, immagini, audio e video devono rendere gli output riconoscibili anche attraverso marcature in formato leggibile dalle macchine. Per i sistemi di generazione di contenuti già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 è previsto un periodo transitorio, con adeguamento entro il 2 dicembre 2026.
Chi pubblica un deepfake deve dichiarare che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Anche i testi prodotti dall’AI e destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale devono essere segnalati, salvo i casi in cui siano stati sottoposti a un’effettiva revisione umana e una persona o un’organizzazione assuma la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Le persone esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono inoltre essere adeguatamente informate. Resta vietato, salvo limitate ragioni mediche o di sicurezza, utilizzare sistemi di riconoscimento delle emozioni negli ambienti di lavoro e nelle istituzioni scolastiche.
«Non basta inserire in fondo a una pagina una formula generica come “contenuto creato con l’AI”», precisa Pungitore. «L’informazione deve essere chiara, tempestiva e comprensibile. La persona deve poter capire quando sta interagendo con una macchina e quando ciò che vede, ascolta o legge è stato generato oppure alterato artificialmente».
Il fenomeno della “shadow AI”
Uno dei principali problemi per aziende, studi professionali e uffici pubblici è rappresentato dalla cosiddetta shadow AI, cioè l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non autorizzati, non censiti o non sottoposti a valutazione da parte dell’organizzazione.
Può accadere quando un dipendente utilizza il proprio account personale per sintetizzare un documento aziendale, quando copia dati di clienti dentro un chatbot pubblico, quando installa un’estensione del browser non approvata oppure quando affida a un sistema generativo la preparazione di una valutazione, di un contratto o di una comunicazione ufficiale senza comunicarlo ai responsabili.
«La shadow AI è l’intelligenza artificiale sommersa», spiega Pungitore. «L’organizzazione pensa di utilizzare due o tre strumenti ufficiali, ma nel frattempo i dipendenti ne stanno usando dieci, spesso con account personali e senza sapere dove finiscono i dati inseriti».
I rischi riguardano la possibile diffusione di dati personali, segreti commerciali, informazioni sanitarie, documenti riservati e credenziali. A questi si aggiungono errori, allucinazioni, discriminazioni, violazioni del diritto d’autore, dipendenza da fornitori non verificati e impossibilità di ricostruire il percorso attraverso il quale è stata assunta una decisione. La shadow AI non è una categoria giuridica autonoma prevista dal regolamento, ma costituisce una grave debolezza organizzativa. Se un ente non conosce gli strumenti effettivamente utilizzati dai propri dipendenti, difficilmente potrà garantire trasparenza, sicurezza, protezione dei dati e responsabilità.
«Vietare tutto non è quasi mai la soluzione», aggiunge Pungitore. «Serve invece offrire strumenti approvati, creare ambienti sicuri, stabilire quali dati non possono essere inseriti e predisporre un canale attraverso il quale i dipendenti possano segnalare nuovi casi d’uso».
La formazione è obbligatoria dal 2 febbraio 2025
Un capitolo centrale riguarda l’AI literacy, cioè la capacità delle persone di comprendere il funzionamento essenziale, le opportunità, i rischi e i limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.
L’obbligo non nasce il 2 agosto 2026. L’articolo 4 dell’AI Act è applicabile dal 2 febbraio 2025. Da un anno e mezzo, quindi, fornitori e utilizzatori professionali di sistemi di AI devono adottare misure adeguate per favorire un livello sufficiente di competenza del personale e delle altre persone che operano per loro conto.
La formazione deve essere proporzionata alle conoscenze, all’esperienza, al ruolo ricoperto, al contesto d’uso e alle persone che potrebbero essere coinvolte o danneggiate dal sistema. Non esiste un numero unico di ore valido per tutti, né un attestato europeo standard obbligatorio. Occorre però essere in grado di dimostrare che l’organizzazione ha valutato il fabbisogno formativo e ha adottato misure concrete.
«La formazione del personale non comincia il 2 agosto 2026: è obbligatoria dal 2 febbraio 2025», rimarca Pungitore. «Chi arriva oggi senza avere ancora avviato un percorso di AI literacy presenta già un ritardo organizzativo di diciotto mesi».
Non basta un incontro generico o una dimostrazione delle funzioni di un chatbot. Un dirigente deve conoscere responsabilità e criteri decisionali; chi lavora nelle risorse umane deve comprendere i rischi di discriminazione; chi tratta dati personali deve conoscere i limiti di utilizzo; un addetto alla comunicazione deve sapere quando un contenuto sintetico va dichiarato; il personale informatico deve governare accessi, registri, fornitori e sicurezza.
«La vera AI literacy non consiste nell’imparare qualche prompt», continua Pungitore. «Significa sapere quando utilizzare l’AI, quando non utilizzarla, quali dati non inserire, come verificare una risposta e quando è obbligatorio l’intervento umano».
Per la violazione dell’articolo 4 non si applica automaticamente la fascia europea dei 15 milioni di euro o del 3 per cento prevista per altre specifiche inosservanze. Le autorità nazionali possono tuttavia adottare sanzioni e misure correttive proporzionate, soprattutto quando un incidente o una violazione risultino collegati alla mancanza di istruzioni e formazione.
Protezione dei dati: l’AI Act non sostituisce il GDPR
Il regolamento sull’intelligenza artificiale si aggiunge alle norme già esistenti e non sostituisce il GDPR. Continuano ad applicarsi il regolamento europeo 2016/679, il Codice italiano della privacy, la direttiva ePrivacy 2002/58/CE e, nei settori competenti, la direttiva europea 2016/680 sul trattamento dei dati da parte delle autorità giudiziarie e di polizia.
«Un dato personale copiato dentro un prompt resta un trattamento di dati personali», avverte Pungitore. «Il fatto che il trattamento avvenga attraverso un chatbot non elimina la necessità di avere una base giuridica, una finalità determinata, tempi di conservazione e adeguate misure di sicurezza».
Aziende ed enti devono quindi verificare quali dati vengono trasmessi ai fornitori, dove sono conservati, se vengono utilizzati per addestrare ulteriormente i modelli, quali subfornitori intervengono e se vi sono trasferimenti fuori dallo Spazio economico europeo.
Quando il trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, può rendersi necessaria una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Devono essere inoltre aggiornate informative, contratti con i responsabili esterni, sistemi di autorizzazione e procedure per l’esercizio dei diritti degli interessati.
Cosa devono fare le aziende
Per le imprese il primo passo è censire tutti i sistemi utilizzati, compresi quelli gratuiti, sperimentali o impiegati tramite account personali. È poi necessario distinguere se l’organizzazione opera come fornitore, utilizzatore professionale, importatore o distributore del sistema.
Occorre adottare una policy interna, classificare i dati che possono o non possono essere inseriti, verificare i contratti con i fornitori, documentare i casi d’uso, formare il personale e stabilire chi autorizza l’impiego di nuovi strumenti.
Particolare attenzione deve essere riservata ai sistemi utilizzati nella selezione, nella valutazione e nella gestione dei lavoratori. Anche prima dell’applicazione completa del regime europeo sui sistemi ad alto rischio, restano operativi il GDPR, il diritto del lavoro, i divieti contro la discriminazione e le regole sulla sorveglianza dei dipendenti.
Cosa devono fare professionisti e studi
Avvocati, commercialisti, consulenti, giornalisti, architetti, ingegneri e professionisti sanitari devono evitare di inserire informazioni riservate o coperte da segreto professionale in strumenti non autorizzati.
Le risposte generate devono essere controllate e non possono sostituire il giudizio professionale. È opportuno documentare gli strumenti utilizzati, definire regole per collaboratori e dipendenti, verificare la tutela della riservatezza e mantenere una chiara responsabilità umana sul lavoro finale. «L’AI può assistere il professionista, non assumersi la sua responsabilità», sintetizza Pungitore. «Una relazione sbagliata, un parere inventato o una diagnosi non verificata non diventano meno gravi perché sono stati prodotti da un algoritmo».
Cosa devono fare pubbliche amministrazioni e uffici
La legge italiana numero 132 del 2025 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi, ma devono garantire conoscibilità del funzionamento, tracciabilità dell’impiego e responsabilità umana.
L’AI deve avere una funzione strumentale e di supporto. La responsabilità dei provvedimenti e delle decisioni resta in capo alle persone. Le amministrazioni sono inoltre chiamate ad adottare misure tecniche, organizzative e formative adeguate.
Per un Comune, un ministero, un’azienda sanitaria o un altro ente pubblico ciò significa mappare i sistemi, verificare le basi giuridiche dei trattamenti, controllare gli acquisti, disciplinare l’uso dei chatbot pubblici, conservare la tracciabilità delle operazioni e impedire che un algoritmo produca automaticamente decisioni amministrative non comprensibili o non contestabili.
Il riferimento alla scuola
Anche le istituzioni scolastiche rientrano nel quadro generale, pur non essendo l’unico settore interessato. Il decreto ministeriale 9 agosto 2025, numero 166, ha introdotto le linee guida per l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle scuole.
Gli istituti devono prestare particolare attenzione alla protezione dei minori, alla scelta degli strumenti approvati, alla formazione di docenti e personale, alla sicurezza degli account e al mantenimento della responsabilità educativa e valutativa in capo agli insegnanti.
«Nella scuola innovare non significa delegare all’algoritmo la relazione educativa», afferma Pungitore. «L’AI può sostenere la didattica e l’organizzazione, ma non può sostituire la responsabilità del docente, né trasformare i dati degli studenti in materiale da sperimentazione incontrollata».
Il regime completo previsto dall’AI Act per alcuni sistemi educativi ad alto rischio entrerà in applicazione nel dicembre 2027. Sono però già vigenti gli obblighi di formazione, il GDPR, le norme sulla tutela dei minori e il divieto di utilizzare il riconoscimento delle emozioni nelle istituzioni scolastiche, salvo le limitate eccezioni previste dalla legge.
Le azioni da compiere subito
Secondo Pungitore, ogni organizzazione dovrebbe partire da alcune operazioni essenziali: istituire un registro dei sistemi di AI; individuare un responsabile o un gruppo di coordinamento; approvare una policy; mettere a disposizione strumenti autorizzati; vietare l’inserimento di determinate categorie di dati nei servizi pubblici; controllare i contratti con i fornitori; formare il personale per ruolo; conservare registri e documenti; predisporre verifiche umane e un canale per la segnalazione degli incidenti.
«La domanda da porsi non è più soltanto “possiamo usare questo strumento?”, ma “possiamo dimostrare di usarlo in modo legittimo, trasparente, sicuro e responsabile?”», conclude Pungitore.
«L’AI Act non chiede alle organizzazioni di fermare l’innovazione. Chiede di uscire dall’improvvisazione. Dal 2 agosto 2026 l’intelligenza artificiale utilizzata negli uffici, nelle aziende e nei servizi pubblici non può più restare una zona grigia».
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