"Appello ter" per l'omicidio Gentile. I giudici: "Nicholas Sia vittima di bullismo e di provocazione"

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images "Appello ter" per l'omicidio Gentile. I giudici: "Nicholas Sia vittima di bullismo e di provocazione"
A sinistra Nicholas Sia, a destra Marco Gentile
  19 maggio 2021 12:02

di EDOARDO CORASANITI

"Soggetto debole, estorto, derubato, vittima di bullismo" e che nell'immaginario comune mai avrebbe avuto "il coraggio di ribellarsi in modo così e grave e plateale". Tanto da meritarsi il soprannome di "scary" (spaventoso): Nicholas Sia, oggi 25enne, difeso dall'avvocato Fabrizio Costarella, è il colpevole dell'omicidio del 18enne Marco Gentile, ucciso con 12 coltellate il 24 ottobre del 2015 nei pressi dei giardinetti di San Leonardo di Catanzaro. 

I giudici della Corte d'assise d'appello di Catanzaro il 22 aprile scorso lo hanno condannato a 15 anni di reclusione (con rito abbreviato che consente la riduzione di un terzo della pena) e le motivazioni della sentenza aiutano a tratteggiare le cause e i motivi di una vicenda che quasi 6 anni ha lanciato il capoluogo su tutti i media nazionali. Il dispositivo riconosce l'attenuante della provocazione, valutata equivalente alla contestata aggravante della premeditazione: "In considerazione della assoluta gravità del delitto, dell'elevato grado del dolo, avendo l'imputato premeditato l'omicidio, attinto la vittima con ben dodici coltellate e non avendo desistito dall'azione nemmeno a fronte dell'intervento" di due amici e per il fatto che inizialmente ha tentato anche di sottrarsi al giudizio", scrivono i giudici che prendendo in considerazione tutte le componenti emerse e concludono nel dire che però le riconosciute attenuanti non possono essere valutate come prevalenti rispetto all'aggravante della premeditazione: "Nel caso in esame, fermo restando il riconoscimento di attenuanti generiche, l'ulteriore riconoscimento dell'attenutane della provocazione, non può per ciò solo comportare la prevalenza delle due attenuanti".

La Procura generale all'udienza di ritorno dall'Appello aveva chiesto la conferma della prima sentenza di secondo grado: 16 anni. Si sono associate le partiti civile rappresentate dagli avvocati Antonio Ludovico, Alessio Spadafora, Arturo Bova, Antonio Lomonaco, che nel 2019 hanno appellato la seconda sentenza d'Appello, con la quale la Corte ha condannato a 12 anni l'imputato. L'avvocato Costarella per la difesa dell'imputato ha chiesto il riconoscimento anche dell'attenuante della provocazione, con la conseguente rideterminazione della pena. 

Per i giudici d'Appello chiamati a decidere dopo l'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione di ottobre 2020, "sussiste "il nesso di causalità tra l'azione di Sia e l'atteggiamento certamente provocatorio di Gentile". 

Da quanto emerso durante quello che ormai è il sesto processo, la giovane vittima dell'omicidio sarebbe stata avvisata dagli amici del fatto che l'imputato aveva acquistato un coltellino con l'intento dichiarato di accoltellarlo ma si sarebbe rivolta al coetaneo nella convinzione che Sia non avrebbe trovato la forza di fargli del male. Invece, 12 coltellate segnano il capolinea della sua vita.

I magistrati (presidente Gabriella Reillo, a latere Francesca Garofalo) ritengono che la provocazione finale (un'espressione usata prima dell'omicidio ma mai chiarita) rappresenti solo "l'ultima grave provocazione di Gentile nei confronti di Sia, ritenuto soggetto così insulso e insignificante da non potere ribellarsi al suo ruolo di vittima predestinata che da almeno tre anni subiva ogni tipo di angheria dai bulli capeggiati dalla vittima; nello stesso tempo, deve ritenersi che Nicholas Sia, che aveva finanche avvertito gli altri delle sue intenzioni, e per l'ennesima volta umiliato anche dinanzi ad una chiara minaccia di morte e in possesso di un'arma, nella sua distorta visione dei fatti, non aveva altra strada per dimostrare di non essere del tutto e completamente soggiogato a Marco Gentile". 

La Corte ritiene sussistenti tutti i requisiti per riconoscere all'imputato l'attenuante della provocazione per "accumulo": "nello stato d'ira determinato - nel tempo - plurimi fatti ingiusti, che unitamente considerati, integrano il fenomeno del bullismo, ma che singolarmente considerati integrano altri svariati reati (se ancora il bullismo non è riconosciuto come reato a sé, anche se vi sono molte proposte de iure condendo, egli era vittima di furti, violenze, estorsioni ricorrenti, da parte del  gruppo e specialmente di Gentile; nel rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione (Sia ha reagito all'ultima offesa di Gentile che lo riteneva incapace di qualsiasi gesto di violenza nei suoi confronti visto che semmai egli era la sua vittima predestinata); l'adeguatezza tra l'una e l'altra condotta, atteso che -avendo anche manifestato agli altri ragazzi i suoi propositi - a Sia non restava altra strada, per affrancarsi, che metterli in atto davanti a tutti". 

LA VICENDA: Dopo la prima condanna a 17 anni con il rito abbreviato il 28 novembre 2016, arriva l'Appello: 16 anni di condanna. Le parti non si arrendono e mandano il fascicolo in Cassazione. I giudici romano rispediscono le carte a CatanzaroIn sede di giudizio di rinvio la Corte di Assise di Appello di Catanzaro riconosce l'attenuante della provocazione, e, "formulato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e della provocazione con l'aggravante della premeditazione", ridetermina la pena finale, originariamente commisurata in 16 anni, in anni 12 di reclusione. 

Non è finita: la Procura generale presenta il ricorso agli ermellini per la pena considerata troppo bassa. Ad ottobre 2020 il risultato, si torna di nuovo nel distretto del capoluogo di regione per una nuova formulazione del processo. Per i giudici "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. "per accumulo", si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione". 

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