Area Gasometro a Catanzaro: accolto il ricorso del Comune contro il pagamento di 500.000 euro alla Edilbotro

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  25 marzo 2021 22:47

Accolto il ricorso per Cassazione del Comune di Catanzaro, difeso dall’avvocato Giacomo Carbone, in relazione al Lodo arbitrale che aveva deciso la controversia con la Soc. Edilbotro per l’esecuzione dei lavori relativi alla “Ristrutturazione Area Gasometro di Catanzaro Sala e sistemazione a Parco Pubblico della sottostante valletta”. Ricordiamo che la Società appaltatrice aveva vinto la gara avente ad oggetto la sistemazione dell’area Gasometro e la sistemazione a Parco Pubblico.

Tuttavia, l’Impresa Edilbotro nel corso dei lavori rilevava l’impossibilità di portare a termine le opere, per una serie di cause dipendenti, a suo dire, dal Comune di Catanzaro, ed adiva la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici in Roma,  chiedendo la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, per colpa della committente. La controversia veniva decisa con Lodo arbitrale che accoglieva la ragione dell’impresa condannando il Comune al pagamento di circa 500.000,00 euro. Avverso il Lodo proponeva appello il l’ente comunale, evidenziando soprattutto il concorrente comportamento colposo dell’impresa appaltatrice che dapprima aveva accettato i lavori, per poi chiedere la risoluzione del contratto.

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Anche questa fase vedeva l’Ente Comunale soccombente che tuttavia non si rassegnava ed adiva, difeso dall’avvocato Carbone. i giudici della Corte Suprema. Con sentenza n.08091 del 16.2.2021 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso comunale nei motivi 2 e 3 del ricorso, relativi proprio al concorso colposo dell’impresa appaltatrice, ed annullava le precedenti pronunce rinviando alla Corte di Appello di Roma per la decisione finale.

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Soddisfazione ha espresso il difensore del Comune di Catanzaro, in considerazione soprattutto della particolarità della fattispecie, che presentava numerosi pericoli di inammissibilità del ricorso dinanzi ad un giudizio di legittimità, che sono tuttavia stati interamente superati per come ritenuto dai Giudici della Cassazione.

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