di ANTONIO CANNONE
Una commissione d'inchiesta parlamentare per cercare di "scavare" dentro i mali atavici della sanità calabrese che ha bisogno di essere "indagata" per «scardinare i poteri forti e le collusioni con la mafia». E' questa la proposta di legge di Articolo Uno presentata stamane a Lamezia Terme in un noto hotel della zona scalo. Presenti il deputato Nicola Stumpo, il consigliere regionale Arturo Bova, il segretario regionale Pino Greco, Berto Liguori membro della direzione nazionale e il responsabile sanità regionale di Articolo Uno Santo Gioffrè. Greco in apertura non ha risparmiato strali contro la gestione trentennale del comparto «con le conseguenze che pagano i cittadini con un livello delle prestazioni non sufficiente e con una spesa che pesa sui calabresi senza alcuna corrispondenza con i servizi erogati». Il parlamentare Stumpo ha poi ha spiegato nel merito la proposta di legge, evidenziando come non a caso «il presidente del Consiglio dei ministri ha definito la regione Calabra: “tra le più abbandonate del Sud, con una sanità disastrata e una criminalità insidiosissima”. Esiste in Calabria - ha aggiunto - una grave situazione di disordine e di incertezza finanziaria si è assistito ad un sistemico saccheggio di risorse delle Asp del quale si sono occupate anche indagini giudiziarie che avrebbero accertato casi di doppi pagamenti e transazioni false. Cosi come non è comprensibile come si sia ancora in ritardo rispetto al rientro del debito al 2012 con il dubbio che non si abbia neanche la consapevolezza dell’ammontare del debito. Problematiche evidenziate dal fatto che tra il 2016 e il 2018 si sono insediati di 500 commissari ad acta che ha comportato persino un incremento del debito originario. Gli stessi compiti di controllo sono venuti meno causando danni enormi all’Asp come avvenuto nella certificazione di debiti non dovuti che ha dato vita per esempio alla Bad Bebt Entity a Catanzaro che tra il 2010 e il 2014 ha pagato i debiti delle Asp che in molti casi sembrerebbero sospetti.Così come sembrerebbe che sussistano ragioni fondate per ritenere che Aziende sanitarie in Calabria si possano essere concentrati poteri e collusioni affaristiche e di condizionamento mafiose, si tratta di aspetti inquietanti che devono essere indagati e accertati anche attraverso una azione parlamentare finalizzata ad una inchiesta che accerti lo stato della sanità in Calabria. Nella riunione del Tavolo adempimenti e il Comitato Lea, questi hanno rilevato che la Regione Calabria al quarto trimestre 2018, presentava un disavanzo di 169 milioni di euro . Nonostante il conferimento delle coperture il risultato di gestione evidenziava ancora un disavanzo di 62 milioni di euro. A detta dei due soggetti di controllo con il disavanzo registrato si realizza la condizione per l’applicazione degli automatismi fiscali ovvero l’ulteriore incremento delle aliquote di Irap e addizionale regionale nella misura di 0,15 e 0,30 punti, nonché l’applicazione del blocco automatico del turn over nel servizio sanitario nazionale regionale. Per questo - ha sottolineato Stumpo - proponiamo una Commissione di inchiesta che punti ad accertare e verificare non solo lo stato della sanità, ma le criticità, le responsabilità che hanno portato la sanità regionale nello stato di disastro con pesantissime ricadute sui cittadini calabresi che viene da più parti segnalata e che ha bisogno di essere indagata». Dagli altri partecipanti all'incontro con la stampa, accuse ad un sistema che non può reggere e che comporta non solo un aggravio di spese incontrollate ma enormi disagi ai cittadini della nostra regione.
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità dello stato della sanità nella Regione Calabria nonché sull’attuazione del livelli essenziali di assistenza nelle strutture pubbliche e private nonché sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e di controllo che, nella Regione Calabria hanno contribuito alla formazione di un disavanzo sanitario non sanabile autonomamente dalla Regione Calabria, anche al fine di accertare le relative responsabilità.
Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).
1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura.
6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione qualora si evidenzino casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.
Art. 3.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione ha il compito per la Regione Calabria di:
a) indagare sui fenomeni di cattiva gestione o di gestione inefficiente delle risorse e dei fondi sanitari, negli ospedali, nei distretti sanitari, nei consultori familiari e comunque in qualsiasi struttura sanitaria pubblica e privata, che hanno determinato indebiti esborsi di denaro pubblico nel comparto sanitario;
b) accertare lo stato del sistema sanitario della Regione Calabria con particolare riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, alla gestione del debito, e se vi sono stati pagamenti indebiti e ripetuti;
c) accertare lo stato del patrimonio immobiliare e le sue destinazioni ed usi;
d) accertare se nella gestione dei servizi questi siano stati erogati da imprese prive dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia e le eventuali responsabilità degli affidamenti alle citate imprese;
e) accertare se vi siano stati condizionamenti da parte della criminalità organizzata nei settori in gestione alle aziende sanitarie locali
f) accertare eventuali responsabilità degli amministratori operanti nella gestione dei singoli servizi sanitari regionali
g) accertare l’eventuale inefficienza organizzativa, la carenza dell'organico del personale medico e paramedico nonché alla carenza delle dotazioni di apparecchiature clinico-diagnostiche e all'inadeguatezza delle strutture sanitarie pubbliche e private;
h) accertare carenze nella formazione del personale medico e paramedico o carenze organizzative ovvero aziendali e manageriali;
i) verificare le modalità di individuazione dei direttori sanitari nonché accertare le loro competenze e analizzare i risultati della loro attività negli ultimi cinque anni ;
l) verificare l'appropriatezza e la correttezza della gestione da parte dei direttori generali delle strutture pubbliche
2. La Commissione ha, inoltre, il compito di:
1) acquisire, con la collaborazione della Regione Calabria, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali ed operative delle attività delle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate;
2) accertare l'esistenza di sprechi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
3) la sostenibilità e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e contabile e dei relativi provvedimenti attuativi, relativi al settore sanitario;
4) il livello della spesa direttamente sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie e sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale;
5) l'appropriatezza delle prestazioni erogate, il livello di qualità ed efficacia dei trattamenti effettuati e la diffusione dei metodi di verifica e revisione della qualità, valutandone la ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;
6) la trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e di servizi e l'economicità delle scelte effettuate in base ad esse;
7) l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie sanitarie in relazione alle esigenze dei soggetti fruitori del servizio sanitario nazionale nella Regione Calabria
8) il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione della rete ospedaliera, al fine di accertare i livelli di riduzione dei ricoveri impropri e di soddisfazione della domanda di prestazioni assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza;
9) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilità del servizio da parte degli utenti;
10) lo stato di attuazione e di funzionamento, a livello regionale, del numero unico per l'emergenza-urgenza «118» e della correlata organizzazione ospedaliera di pronto soccorso e di rianimazione;
11) l'adeguatezza e la coerenza con la legislazione vigente delle procedure adottate dalla Regione Calabria in materia di accreditamento delle strutture erogatrici e di stipula degli accordi contrattuali, valutando la corrispondente esistenza di un'offerta di servizi sufficientemente ampia e adeguata alla domanda degli utenti;
12) l'adeguatezza delle strutture sanitarie convenzionate con le regioni e delle spese sostenute per i ricoveri in convenzione, in particolare nei settori della psichiatria, delle dipendenze patologiche e dell'assistenza agli anziani;
13) l'esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farmaceutica e di promozione di un consumo appropriato dimedicinali, atti a garantire il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente;
14) la sostenibilità finanziaria e l'adeguatezza delle politiche relative al personale nonché la trasparenza delle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;
15) la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e delle altre strutture erogatrici di servizi sanitari;
16) le conseguenze derivanti dall'incompleta o tardiva erogazione delle somme spettanti alle strutture sanitarie, convenzionate con le regioni, gestite da soggetti privati che operano senza fini di lucro;
17) l'esistenza di adeguate procedure e di sedi di monitoraggio e di controllo della qualità, efficacia e appropriatezza del servizio erogato a livello regionale e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;
18) lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di riduzione delle liste di attesa, secondo le indicazioni fornite dal piano nazionale di Governo dei tempi di attesa per il triennio 2010-12 di cui all'intesa 28 ottobre 2010, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010;
19) accertare eventuali responsabilità degli amministratori operanti nella gestione dei singoli servizi sanitari regionali.
Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
7. La Commissione, prima dell'inizio dei suoi lavori e al termine degli stessi, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 6.
Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).
1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2019 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
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