Atti sessuali con minorenne, la Cassazione annulla l'assoluzione: nuovo giudizio in sede civile

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images Atti sessuali con minorenne, la Cassazione annulla l'assoluzione: nuovo giudizio in sede civile


Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 11299/2026, depositata il 5 febbraio 2026

  29 luglio 2026 14:13

Con la sentenza n. 11299/2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, agli effetti civili, la pronuncia con cui la Corte d'Appello di Catanzaro aveva assolto, in riforma della condanna di primo grado, l'imputato del reato di cui all'art. 609- quater, comma 1, n. 1, c.p. (atti sessuali con minorenne), disponendo il rinvio al giudice civile competente per un nuovo giudizio.
Il procedimento trae origine dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione.

La Corte d'Appello di Catanzaro aveva successivamente ribaltato la decisione, assolvendo l'imputato "perché il fatto non sussiste".
Avverso tale sentenza le persone offese, costituite parti civili, hanno proposto ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Corte.

I principi di diritto affermati
La sentenza consolida due questioni di rilievo per la pratica giudiziaria, in particolare nei procedimenti per reati di violenza sessuale in danno di minori.

1. Utilizzabilità delle consulenze tecniche di parte civile nel giudizio abbreviato.

La Cassazione ha chiarito che le consulenze tecniche prodotte dalla parte civile e ammesse dal giudice dell'udienza preliminare prima dell'inizio della discussione, ai sensi degli artt. 121 e 233 c.p.p., sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, in forza del combinato disposto con l'art. 442, comma 1-bis, c.p.p. La Corte ha censurato l'interpretazione della Corte d'Appello, che ne aveva escluso l'utilizzabilità qualificandole erroneamente come "controprove" ex art. 441, comma 5, c.p.p., ribadendo che il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie nel rito abbreviato riguarda solo le prove sulla ricostruzione storica del fatto, e non gli atti già ritualmente ammessi in udienza preliminare.

2. Vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella valutazione della credibilità della persona offesa minorenne.

La Suprema Corte ha ravvisato una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella sentenza d'appello, che aveva fondato il giudizio di inattendibilità della vittima su elementi privi di reale connessione con i fatti contestati e non supportati da alcun accertamento tecnico-peritale. La Cassazione ha inoltre censurato l'omessa valutazione dei riscontri documentali (messaggistica telefonica) a sostegno della versione della persona offesa, disponendo che il giudice del rinvio proceda a una nuova ed effettiva valutazione di attendibilità, tenendo conto di tutti gli elementi probatori acquisiti, incluse le consulenze tecniche di parte civile illegittimamente ritenute
inutilizzabili.

Rilevanza della decisione
La pronuncia offre un contributo significativo in materia di tutela processuale delle vittime di reati sessuali, in particolare minorenni, ribadendo che il giudizio sulla credibilità della persona offesa non può fondarsi su valutazioni parcellizzate, prive di riscontro oggettivo o desunte da episodi privi di reale connessione con i fatti di causa. La sentenza rafforza altresì le prerogative difensive della parte civile nel procedimento penale, chiarendo i limiti di ammissibilità e utilizzabilità delle consulenze tecniche nell'ambito del rito abbreviato.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati identificativi delle parti e i riferimenti che ne consentano l'individuazione sono stati omessi.