
Con l'ordinanza n. 8797 dell'8 aprile 2026, la Corte di Cassazione conferma: senza l'omologazione formale del dispositivo, la sanzione è nulla. Un colpo al "far west" dei controlli stradali. Lo sottolinea l'avv Elena Mancuso, responsabile regionale dell’ Adusbef Aps ,associazione dei consumatori
"La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8797 dell'8 aprile 2026, ha ribadito con forza un principio: gli autovelox devono essere "debitamente omologati", non semplicemente "approvati".
La Corte, evidenzia l’ avvocato Elena Mancuso "traccia una linea netta: omologazione: atto formale, vincolante, che certifica la conformità del dispositivo ai requisiti tecnici previsti dalla legge. Senza di essa, la prova è inammissibile. Approvazione: passaggio tecnico-amministrativo, utile ma insufficiente. Non può surrogare l'omologazione . La Cassazione precisa che le circolari ministeriali, prassi o interpretazioni amministrative che tentassero di equiparare i due istituti sono prive di efficacia. "Atti di livello gerarchico inferiore non possono modificare il dettato legislativo". La sentenza mette il dito su una piaga del sistema italiano: la mancanza di una disciplina chiara e aggiornata sulle procedure di omologazione. L'ordinanza n. 8797 non è un'eccezione, ma la conferma di un orientamento ormai consolidato. I cittadini che ricevono multe da autovelox hanno ora un'arma in più: chiedere l'omologazione. E se il Comune non la produce, la sanzione cade.
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