Reclamo respinto. Maria Maddalena Giungato non poteva essere nominata senza selezione pubblica come Coordinatore dell'Avvocatura regionale. Il Tribunale di Catanzaro (sezione Lavoro) ha rigettato la tesi della Regione Calabria (rappresentata) dell'Avvocatura dello Stato) e della stessa Giungato che difendevano la piena legittimità della nomina allora operata dal presidente della Regione Jole Santelli e che aveva creato parecchio subbuglio e un articolato scontro con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro ( con il presidente Antonello Talerico, nonché Massimo Gimigliano entrambi rappresentati da Vincenzo Agosto e Crescenzio Santuori), l'Unaep e uno dei legali interni Paolo Falduto. Già lo scorso 14 agosto il giudice del lavoro, con un'ordinanza, aveva dato ragione a questi ultimi. In seguito, Santelli nominò il segretario generale Maurizio Borgo al posto della Giungato, un incarico ad interim che durò poco. In attesa della decisione, fu scelta come reggente l'avvocato interno Franceschina Talarico, tuttora alla guida dei legali dell'ufficio calabrese. Con il nuovo pronunciamento viene confermata l'ordinanza di agosto e chiarito nel merito che senza valutazione comparativa l'organo politico non può scegliersi a piacimento il 'capo' degli avvocati della Regione.
"La natura fiduciaria dell’incarico di cui al citato art. 25 - scrive il collegio giudicante composto da Francesco Aragona, Emanuela Romano e Stefano Costarella-, poi, null’altro esprime se non la facoltà, da parte del Presidente della Giunta, di individuare la persona destinataria dell’incarico di Coordinatore tra gli aspiranti (e solo tra questi) che hanno partecipato alla selezione (anche esterna, ma sempre sulla base di un avviso pubblico che preveda criteri di valutazione idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui l’ente intende avvalersi), potendo in ipotesi la scelta cadere sul candidato che, pur non possedendo la migliore storia curricolare, offra, per caratteristiche personali, maggiori garanzie di raggiungimento dei risultati programmati, secondo la valutazione discrezionale spettante al Presidente della Giunta, enucleabile dalla motivazione del provvedimento di nomina". Per l'Avvocatura, così come per gli altri dipartimenti vale quanto previsto dal regolamento Regionale 2015 n. 3 sul conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso le strutture amministrative della Regione Calabria. Per il Tribunale di Catanzaro quindi, che si tratti di direttore generale di un dipartimento o del Coordinatore degli avvocati, ci deve essere comunque una selezione pubblica.
Infatti: "L’argomento testuale della natura fiduciaria della nomina del coordinatore – intesa come scelta intuitu personae, senza lo svolgimento di un’apposita selezione - prova troppo, dal momento che lo stesso art. 10 L. R. qualifica come incarico di natura fiduciaria (oltre all’incarico di direzione dell’Avvocatura) anche quello di dirigente generale, per la cui nomina nessuno dubita dell’applicabilità degli artt. 7 e 8 del Regolamento Regionale e, dunque, della necessità di una procedura selettiva pubblica". Più esplicitamente: "la
nomina di Coordinatore dell’Avvocatura Regionale deve seguire le modalità di conferimento degli incarichi della funzione dirigenziale di livello generale nella Regione Calabria e, dunque, la disciplina contenuta nel Regolamento Regionale n. 3/2015". Regione e Giungato sono stati altresì condannati in solido a pagare le spese legali delle altre parti della controversia.
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