“Bando Borghi”: il Tar dà ragione al Comune di Confletti nella diatriba con Figline Vegliaturo

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La sede del Tar Calabria
  12 marzo 2021 08:50

La vicenda del Bando Borghi  aggiunge un altro tassello relativo al ruolo e all’impegno solitario del Comune di Conflenti per la corretta attribuzione delle risorse del “Bando Borghi” anche dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva alla quale di recente si erano opposti alcuni Comuni che, sotto l’amministrazione Oliverio, erano stati coinvolti nella procedura di ripartizione delle somme attribuite al Bando in barba alle finalità dell’Avviso pubblico.

"Una chiara ed evidente operazione elettoralistica che grazie al sindaco di Conflenti, Serafino Paola, è stata “smascherata” già all’epoca con il rifiuto di sottoscrivere il “verbale d’intesa” proposto a tutti i Comuni partecipanti al Bando. Detto ciò, in questi giorni il Comune di Figline Vegliaturo, tra gli altri, si era opposto ricorrendo al Tar per chiedere la sospensiva della procedura in itinere dopo la pubblicazione della graduatoria.  Di ieri la notizia della decisione del Tar di rigettare l’istanza del Comune di Figline Vegliaturo e di “premiare” la caparbietà e la legittima azione di trasparenza ricercata e voluta dal Comune di Conflenti", fa sapere l'ente,

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"Nella memoria di costituzione, il legale del Comune di Conflenti, avvocato Alfredo Gualtieri del Foro di Catanzaro, aveva evidenziato “l’infondatezza del ricorso in quanto basato su una prospettazione non solo molto “parziale”, oltre che “di parte”, quanto orientata a pretendere (attraverso la richiesta di annullamento in sede giurisdizionale) una palese illegittimità da parte della Regione, “rimessa sulla giusta strada” a suon di diffide dopo la “tentazione” avuta  (in periodo preelettorale) di distribuire “a pioggia” l’intero finanziamento messo a bando addirittura dopo aver già definito la procedura ad evidenza pubblica ed individuato i beneficiari. Il Comune di Conflenti, rientrando nelle caratteristiche richieste dal Bando, aveva partecipato alla procedura trasmettendo, mediante piattaforma telematica all’uopo prevista, la domanda di agevolazione. Con successivo decreto n. 1737 del 14.2.2019, è stata nominata la Commissione esaminatrice, con il compito di valutare le proposte di progetto inoltrate dai Comuni partecipanti ed ammesse alla procedura, utilizzando i criteri ed i relativi punteggi stabiliti dall’art. 12 dell’Avviso pubblico. Correttamente, ad esito di tale fase, con decreto dirigenziale n. 4534 del 9.4.2019 (rettificato con D.G. n. 5343 del 30/4/2019) il Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali - Settore 5 - Centri Storici, Borghi, BeniCulturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici, ha decretato “di provvedere con successivo atto alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie”.

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"E’ seguito un lungo quanto “sospetto” silenzio, tanto è che il Comune di Conflenti, a mezzo del suo legale avv. Gualtieri, non ricevendo notizie sull’avventuta pubblicazione  della graduatoria (pur avendo appreso della conclusione delle operazioni di valutazione delle domande), ha chiesto (nota del 18.11.2019) formalmente di conoscere la graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento ed invitato il Dipartimento competente a voler procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale conformemente a quanto già previsto con il citato D.G. n. 4534 del 9.4.2019, stante anche l’obbligo sancito dalla norma di legge generale di concludere ilprocedimento entro un termine predefinito.

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Tale “sollecito” si è reso necessario poiché anche alComune di Conflenti erano pervenute “sospette” convocazioni “personali” in ambito regionale finalizzate all’avvio dell’attuazione degli interventi per i quali non risultavano, però, assegnati i finanziamenti con le modalità previste dal Bando.

La Regione ha dovuto “arrendersi” pubblicando, così, la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi (e non) al finanziamento conseguente al “Bando Pubblico”,abbandonando, in tal modo, la poco trasparente procedura parallela delle convocazioni “singole” che, superando quella di evidenza pubblica in essere, distribuiva “ad libitum” gli stessi fondi impegnati per detto Bando pubblico senza rispettare graduatoria alcuna. Questa la verità dei fatti (e degli atti) e questo il “legittimo epilogo” della pubblicazione della graduatoria che oggi, quanti “ rimasti fuori” pretenderebbero di vanificare in sede giurisdizionale”.  Il Tar dunque, ha rigettato l’istanza cautelare in considerazione che, da una disamina sommaria, il “verbale di intesa” mediante il quale si ripartivano tra tutti i Comuni richiedenti le risorse disponibili, nonlasciatrasparire elementi significativi da cui inferire una reciproca interferenza con la suddetta procedura ad evidenza pubblica e generare l’obbligo di tenerne conto nell’espletamento di quest’ultima…”.

“L’ordinanza del Tar - ha dichiarato il sindaco Serafino Paola - fa giustizia di una vicenda che aveva assunto evidenti connotati di illegittimità da parte della precedente Amministrazione regionale, ristabilendo quanto previsto dal Bando in tema di meritocrazia e competenze per ciò che riguarda le procedure e i contenuti stessi dei progetti presentati, in coerenza con quanto richiesto dal Bando pubblico. Ora, si spera che finalmente i Comuni possano essere convocati per la firma della Convenzione e avviare nel concreto i progetti di rilancio dei Borghi”.

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