Non c'è pace per il bando dei rifiuti a Catanzaro. L'Anac interviene di nuovo sulle scelte del Comune. Se nei mesi scorsi erano state censurate le proroghe, questa volta non va bene il nuovo bando. Una procedura che vale ben 80 milioni di euro complessivi. Il Comune provvederà ad annullare la gara e a ripubblicare il tutto (la prossima settimana) espungendo gli elementi critici. Questo ragionevolmente produrrà uno slittamento sulla tabella di marcia di circa un mese. L'affidamento era ipotizzato a ottobre.
Nella nota ufficiale Anticorruzione spiega che dopo la segnalazione di presunte illegittimità da parte di operatori economici, Anac ha intrapreso una verifica che ha portato ad accertare tutta una serie di illegittimità, tra cui la previsione del disciplinare di gara che prevede l’obbligo di dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara. Per questo Anac raccomanda, “in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati nella presente delibera”, assegnando trenta giorni alla stazione appaltante “per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”.
Anac ha poi considerato “illegittima la previsione del disciplinare di gara che richieda la comprova di un fatturato specifico, inteso quale requisito tecnico professionale, maturato nell’arco di un triennio, invece che nell’arco del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando stesso”. Questo perché “la previsione in esame limita la concorrenza, in quanto ragionevolmente un più ampio orizzonte temporale (dieci anni a fronte di tre anni) amplia la platea dei potenziali concorrenti”.
L’Autorità ha poi ritenuto “illegittima la previsione del disciplinare di gara che prevede l’obbligo di dimostrare il possesso di un deposito/cantiere funzionale all’espletamento del servizio in assegnazione (cd. clausola territoriale), quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara”. Anche questo limitativo della concorrenza “in quanto l’obbligo di avere la disponibilità di un locale deposito/cantiere nel territorio comunale, già in sede di gara, può ridurre la platea dei potenziali concorrenti”.
Per Anac appare illegittima anche la previsione quale requisito tecnico professionale, a pena di esclusione, del possesso dei mezzi e delle attrezzature tecniche; come pure risulta illegittima la previsione del possesso di due diverse certificazioni di qualità, quali ulteriori requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, da comprovare già in fase di gara.
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