"Con la circolare n. 73 del 17 giugno, l'Inps interviene nuovamente in merito alla fruizione del bonus baby-sitting o, in alterativa, per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia introdotti dal Decreto "Rilancio". Il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza da Covid-19". E' quanto si legge in una nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria.
"L'Istituto conferma dunque le medesime tipologie di lavoratori potenzialmente destinatarie della prestazione nella prima fase dell’emergenza, - prosegue la nota - così come elencate dalla circolare n. 44/20; oltre poi a ricordare l'incompatibilità della misura con il congedo specifico Covid e la verifica della prestazione sulla base del nucleo familiare. In merito all'erogazione del bonus, l'Istituto specifica che per poterne fruire per i servizi di baby-sitting con il Libretto Famiglia il genitore beneficiario e il prestatore devono registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionale accessibile sul sito Inps. A seguito delle modifiche normative introdotte dall’art. 72 del D.L. n. 34/20 - si legge - possono essere remunerate tramite tale strumento solo le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020".
"Fondamentale però indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus babysitting Covid 19” al momento dell’inserimento della prestazione da parte dell’utilizzatore, al fine di ottenere il pagamento della stessa. Alternativamente al bonus baby-sitting, è possibile optare, per una parte o per tutto l’importo spettante, di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia o similari. Il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture - conclude la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l’importo della spesa da sostenere. Info dai Consulenti del lavoro".
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