Calabria zona arancione. Spostamenti, seconde case, sport e scuole: le regole in vigore da oggi

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Calabria zona arancione
  15 marzo 2021 06:58

di GABRIELE RUBINO

Dopo un mese e mezzo in zona gialla, la Calabria da oggi torna ad essere arancione. Colore sostanzialmente obbligato perché con il nuovo decreto le aree gialle fino a primi giorni di aprile sono 'sparite', con Pasqua che sarà rossa in tutta Italia. Gli spostamenti in arancione saranno più limitati, dovendo ricorrere le comprovate esigenze lavorative, di salute o altre condizioni di necessità per uscire fuori dal proprio comune e dalla regione (anche se è comunque consentito recarsi nella seconda casa anche fuori dalla Calabria), bar e ristoranti non potranno servire al tavolo fino alle 18 ma dovranno limitarsi all'asporto e alla consegna a domicilio. Musei e mostre sono di nuovo vietate. Sulla scuola elementari e medie sono in presenza, le superiori e le università (per ordinanza regionale) al 50%. Restano chiusi palestre, piscine, cinema, teatri, sale bingo e centri scommesse. 

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SPOSTAMENTI- Non c'è bisogno di giustificare lo spostamento all'interno del proprio comune, sempre che ci si muova fra le 5 e le 22. E' consentito lo spostamento durante il coprifuoco dalle 22 alle 5 o fuori comune o fuori regione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In questo caso, ad esempio per il ricongiungimento di quelle coppie che vivono o lavorano in città diverse. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione. A patto che si dimostri che il titolo giuridico legato alla seconda casa sia antecedente al 14 gennaio. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. 

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ATTIVITA' RISTORAZIONE E NEGOZI- Le attività di ristorazione non potranno servire al tavolo i propri clienti, che non potranno recarsi all'interno dei locali per la consumazione e nemmeno nelle adiacenze. L'asporto di cibi e bevanda è consentito dalle 5 alle 22, mentre fino alle 18 per i bar senza cucina (ossia le attività con codice ATECO 56.3). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Non sono previste limitazioni agli altri negozi. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi tuttavia gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

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SPORT- Sullo sport non cambia molto da zona gialla ad arancione. L'attività individuale è comunque consentita. Ci può recare nei parchi e nelle ville comunali. E' anche possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis). Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base. Ovviamente, sono esclusi gli sport di contatto. 

SCUOLE- Le scuole elementari e medie svolgeranno la didattica in presenza. Le superiori vanno da un minimo del 50 ad un massimo del 75%. A livello regionale, l'ordinanza su superiori e università ha fissato il limite della presenza al 50%. Va ricordato che l'ultimo decreto del governo Draghi, consente ai presidente delle Regioni di adottare misure uguali alla zona rossa (ossia la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado) o ancora più restrittive nel caso in cui in una Provincia si registri un'incidenza settimanale superiore ai 250 casi ogni 100 mila abitanti o le varianti provochino un'elevata diffusione del virus. 

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