Calabria zona rossa: ecco tutte le precisazioni del Viminale. Autocertificazione anche per chi fa sport

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  07 novembre 2020 19:42

di GABRIELE RUBINO

Il Viminale ha diramato la circolare che chiarisce le prescrizioni previste dal Dpcm che ha diviso l'Italia in tre aree colorate: la gialla meno rischiosa e con meno restrizione, l'arancione e la rossa. Quest'ultima è la fascia di massimo rischio è, come noto, oltre alla Lombardia, al Piemonte e alla Valle d'Aosta, ci rientra anche la Calabria. 

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Per conoscere tutte le precisazioni del ministero dell'Interno (SCARICA QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE)

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Per quanto riguarda le zone rosse, il regime che si applica in Calabria: ecco le puntualizzazioni.

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MOBILITA'- "Il regime più stringente riguarda innanzitutto il divieto di spostamento, che viene a corrispondere alla massima estensione possibile, in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo extra ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza. Si precisa - si legge nella circolare- che nei territori dell’area rossa restano consentiti gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o altra necessità. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

CI SI PUO' SPOSTARE PER LE ATTIVITA' NON CHIUSE DAL DPCM- "Analogamente a quanto precisato per i territori in area arancione, anche per quelli in area rossa le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 3". Dunque ci si può spostare per recarsi presso attività per cui non sia stata disposta la chiusura o la sospensione. 

AUTOCERTIFICAZIONE ANCHE PER CHI FA SPORT- "In ogni caso, si ribadisce anche per l’area rossa, che per tutti gli spostamenti consentiti, quale che ne sia la causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all’uso del modulo di autocertificazione". "L’utilizzo del modulo di autocertificazione - viene precisato si correla anche allo svolgimento dell’attività motoria e dell’attività sportiva, che restano consentite nei termini e alle condizioni precisate dall’art. 3, comma 4, lett. e), fatti salvi i casi in cui lo svolgimento di dette attività in conformità al precetto sia verificabile ictu oculi".

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO-  "Nei territori dell’area rossa sono oggetto di generalizzata sospensione le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (LEGGI QUI, ndr) al decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri  commerciali; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Diversamente da quanto precisato per i mercati ubicati in area gialla – il cui assunto è valido anche per quelli collocati in area arancione, considerata l’assenza di norme derogatorie al riguardo – in area rossa i mercati, sia coperti che all’aperto, sono chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Il commercio ambulante continua pertanto a essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell’allegato 23 al d.P.C.M". Anche nei territori in area rossa i centri commerciali e i mercati sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi.

SPORT-  In area rossa tutte le attività di carattere sportivo previste dall’art. 1, comma 9, lett. f), e gli sport di contatto, di cui alla successiva lett. g), sono sospesi, senza alcuna eccezione. Rientrano nel divieto, pertanto, a differenza di quanto disposto per l’area gialla e per l’area arancione, le medesime attività sportive anche se svolte nei circoli all’aperto. L’attività motoria è consentita se svolta individualmente ed in prossimità dell’abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine. L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione.

SCUOLE E UNIVERSITA'-  Le attività scolastiche in area rossa si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, a partire dal secondo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si potranno svolgere in presenza, come per l’area gialla, le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dall’ordinamento scolastico. La frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è sospesa, fermo restando che tali attività potranno proseguire a distanza.


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