Il Tar Calabria ha accolto il ricorso presentato da un raggruppamento temporaneo d'imprese relativo all'appalto del servizio di vigilanza armata e da remoto con videosorveglianza bandito dall'Asp di Catanzaro.
La gara ha un valore di 4,2 milioni di euro con una durata del servizio di 3 anni (rinnovabili per altri 3). L'Asp di Catanzaro aveva originariamente proceduto all'aggiudicazione del servizio a un operatore salvo poi revocare in autotutela la stessa relativamente al lotto 1 e si assegnato il servizio alla seconda in graduatoria (peraltro su questa vicenda è già stato attivato un contenzioso amministrativo). Il ricorso mirava a contestare quest'altra aggiudicazione poiché sarebbe state omesse comunicazioni relative a irregolarità in materia di lavoro.
Nel dispositivo si legge che: "l'illecito professionale che conduce all’esclusione del concorrente dalla gara non presupponga la configurabilità di un reato, né l'accertamento definitivo di una condotta (essendo sufficiente la dimostrazione “con mezzi adeguati”), né un grado di certezza nella valutazione, essendo sufficiente che la stazione appaltante “dubiti” dell'affidabilità dell'impresa. Si tratta di una valutazione che la stazione appaltante deve effettuare in concreto e alla quale non può sottrarsi".
Anche se nel caso di specie c'è stata la cessione di un ramo d'azienda per il Tar: "che la cessionaria controinteressata soggiaccia, comunque, quale successore a titolo particolare della cedente, anche alle responsabilità di quest’ultimo, rilevando nei suoi confronti le eventuali circostanze ostative alla partecipazione alla gara, che traggono origine da fatti imputabili al proprio dante causa in ragione della continuità societaria, che in via sostanziale sussiste tra le due società, tanto più che non è smentito che esse continuino ad avere in comune i medesimi soci, e i medesimi amministratori". Da qui la decisione di annullare i provvedimenti affinché lAsp esamini nuovamente la posizione della seconda aggiudicataria.
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