"Caso Battaglina", il TAR ha deciso: niente risarcimento danni alla Sirim

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La sede del Tar Calabria
  30 maggio 2022 08:53

I giudici della Prima sezione del Tar (Giancarlo Pennetti, presidente; Arturo Levato, primo referendario, estensore; Alberto Romeo, referendario) hanno rigettato il ricorso presentato da Sirim s.r.l (rappresentata e difesa dagli avv.ti Lazzaro Di Trani, Alfredo Gualtieri, Bice Annalisa Pasqualone) contro  la Regione Calabria (difesa dall’avv. Giuseppe Naimo); la Provincia di Catanzaro (rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Chiarella, Federica Pallone); il Comune di Borgia ( rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Scalzi) per il risarcimento del danno derivante dagli atti amministrativi annullati dalle sentenze del T.a.r. Calabria nn. 418/2015, 415/2015 e 417/2015.

  I FATTI

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 La Sirim s.r.l. aveva presentato il 29 agosto 2007 alla Regione Calabria una richiesta di autorizzazione per la realizzazione, costruzione e gestione di una discarica, isola ecologica, di rifiuti non pericolosi e di impianti atti alla selezione per il recupero e il riciclaggio, su un terreno a San Floro, di proprietà del Comune di Borgia.

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Dopo le favorevoli deliberazioni dei Comuni di Borgia e di San Floro, il 30 maggio 2008 era stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Borgia e la società ricorrente, mentre il 10 luglio 2008 tra l’esponente e il Comune di San Floro.

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Nel corso dell’istruttoria V.I.A./A.I.A. svoltasi dinanzi alla Regione Calabria   vennero acquisiti i pareri favorevoli del Nucleo V.I.A./A.I.A., della Provincia di Catanzaro, del Comune di San Floro, del Dipartimento Agricolture, Foreste e Forestazione e dell’A.s.p. di Catanzaro.

All’esito dell’istruttoria con decreto dirigenziale n. 16278 dell’8 settembre 2009, la Regione Calabria   rilasciò favorevole valutazione di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione della denominata “Isola Ecologica Battaglina”. Per ottenere tale nulla osta, la società  richiese la convocazione di una conferenza dei servizi. Nella relativa seduta l’amministrazione provinciale ha reso parere paesaggistico favorevole, al pari della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria. E, il Comune di San Floro  rilasciò in favore della ricorrente il permesso di costruire n. 2/2010 per la realizzazione dell’isola ecologica.

Con deliberazione n. 22 del 29.07.2013 il Comune di Borgia ha poi approvato il mutamento della destinazione d’uso delle aree menzionate in precedenza indicate e la Sirim ha così iniziato i lavori di edificazione dell’impianto.

Ma dopo l’azione di alcuni comitati ambientalisti, le amministrazioni hanno mutato tuttavia le loro precedenti valutazioni.

In particolare, il Comune di San Floro ha sospeso gli effetti del permesso di costruire n. 2/2010 con deliberazione consiliare n. 2/2014 e determinazione consiliare n. 3/2014, entrambe impugnate innanzi al T.a.r. La Regione Calabria, con decreto n. 2414/2014, anch’esso impugnato, ha disposto la sospensione della A.I.A. Il Comune di Borgia con deliberazione consiliare n. 10/2014 e con determinazione dirigenziale n. 3612/2014, impugnate, ha deliberato la decadenza/risoluzione del contratto di concessione in convenzione e con determinazione dirigenziale n. 4028 del 25.07.2014 ha disposto la formale decadenza del contratto di concessione con convenzione. La Provincia di Catanzaro con provvedimento n. 2333 del 30.06.2014 ha annullato d’ufficio il favorevole nulla osta paesaggistico alla realizzazione dell’impianto e la Regione Calabria con decreto n. 482 del 25.07.2014 ha annullato il decreto di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale. Tutti  atti oggetto di impugnativa.

Con una serie di pronunce di questo Tribunale Amministrativo sono stati ritenuti illegittimi gli atti di annullamento in autotutela delle precedenti autorizzazioni favorevoli per la realizzazione dell’isola ecologica. 

 Da qui la richiesta della Sirim di agire per ottenere la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima adozione del decreto n. 482/2014, la condanna della Provincia di Catanzaro al ristoro dei pregiudizi causati dall’illegittima emanazione della determinazione prot. n. 2333/2014 e la condanna del Comune di Borgia al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima adozione della determinazione dirigenziale n. 3612/2014 e della determinazione n. 4028/2014 con cui è stata disposta la formale decadenza del contratto n. 18/2008.

Un pregiudizio subito quantificato in  6.385.384,29 euro  quale danno emergente -di cui euro 5.235.338,29 per costo lavori ed euro 1.150.046,00 per i danni subiti dalla successiva interruzione- ed in euro 1.500.00,00 per lucro cessante.    

Per i giudici il ricorso è infondato  e le domande di risarcimento sono respinte. 

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