Caso Conad Corso Mazzini, per il TAR il Comune si deve rideterminare: l'attività resta aperta

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images Caso Conad Corso Mazzini, per il TAR il Comune si deve rideterminare: l'attività resta aperta

  12 maggio 2023 11:27

Il Tar Calabria ha accolto il ricorso cautelare della The First che gestisce la Conad di Corso Mazzini a Catanzaro e ha ordinato al Comune di rideterminarsi "sulla vicenda amministrativa in rilievo alla luce delle osservazioni contenute nella presente ordinanza". Rimangono sospesi i provvedimenti di chiusura adottati dal Comune e per il merito se ne riparlerà a gennaio 2024. 

Quali sono le osservazioni? Il Tar, nel dispositivo, ha ripercorso i nodi della complessa vicenda burocratica. Anzitutto è stato specificato che "il verificatore nominato, individuato nel responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Soverato, ha concluso per la regolarità dei locali dal punto di vista edilizio". 

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L'aspetto più complesso riguardava la metratura del locale. In effetti, è emerso che la superficie di vendita è superiore ai 400 mq. "La verificazione, svolta a mezzo di personale della Questura di Catanzaro secondo le puntuali indicazioni fornite da questo Tribunale, ha evidenziato che la superficie di vendita, così come contestato dal Comune di Catanzaro, eccede a quella dichiarata, perché è pari a 432 mq., tenuto conto anche dell’area in cui insistono le tre casse (la quale, per la conformazione delle casse stesse, è evidentemente tutta destinata al perfezionamento delle operazioni di vendita), dell’area ove insiste il box informazioni (che è adibito anche a cassa) e dell’area retrostante al bancone dei formaggi e salumi (che è destinata alla vendita, in quanto vi staziona il personale che riceve direttamente le richieste della clientela e le soddisfa mediante la lavorazione e il taglio dei prodotti disponibili)".

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Tuttavia, subito dopo, doveva essere accertato se potesse operare la deroga per i locali superiori a 400 mq. Per il Comune "la deroga alla superficie lorda massima di mq. 400, consentita ad alcune attività commerciali in ZTO A, non può trovare applicazione nella vicenda in esame, in quanto l’attività commerciale esercita da The First S.r.l. è posteriore all’entrata in vigore dello strumento urbanistico. Parte ricorrente, invece, assume che la previsione vada interpretata nel senso che in ZTO A possono continuare ad avere destinazione ad attività commerciale, all’ingrosso o al dettaglio, le unità immobiliari che avessero già questa destinazione prima dell’entrata in vigore del piano regolatore; quindi per 'attività commerciali esistenti' si dovrebbe intendere 'locali commerciali esistenti'. Per il Tar prevale la seconda interpretazione: "in primo luogo, va valorizzata la collocazione sistematica della previsione: essa non è posta dal regolamento sul commercio, che disciplina l’esercizio dell’attività commerciale e che si limita a riportarla quale norma contenuta nel vigente strumento urbanistico; ma nelle NTA, che, accessorie al PRG, conformano il territorio urbano e la destinazione degli edifici in esso collocati; sicché appare coerente con tale topologia riferire la previsione ai locali e non all’attività. In secondo luogo, assumere che dopo l’entrata in vigore del piano regolatore non possano essere autorizzati in ZTO A esercizi commerciali di estensione lorda maggiore di 400 mq. significherebbe impedire l’utilizzo (e, conseguentemente, svilire il valore) di tutti i locali commerciali che, realizzati in precedenza, abbiano un’estensione maggiore di 400 mq. Infine, la relazione depositata dal Comune di Catanzaro su richiesta di questo Tribunale evidenzia come la stessa amministrazione abbia in passato agito come se la deroga prevista dall’art. 35 NTA si riferisca ai locali commerciali già esistenti alla data di entrata in vigore del piano regolatore e non già agli esercizi commerciali che all’epoca erano già in attività; l’amministrazione comunale, infatti, vigente l’attuale strumento urbanistico, ha autorizzato nuove attività in locali commerciali già esistenti di estensione maggiore di 400 mq".

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Infine la questione parcheggio. Per il Tar "è dimostrato che la società ricorrente abbia stipulato una convenzione con la Autorimessa Parking Service S.r.l., la quale si è impegnata a tempo indeterminato a mettere a disposizione della media struttura di vendita n. 20 posti auto, per circa 300 mq.; sussiste, dunque, il requisito strutturale della disponibilità di posti auto, necessaria per l’esercizio dell’attività commerciale; il fatto che il personale della Polizia Municipale abbia accertato la chiusura dell’autorimessa durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale non determina il venir meno dell’elemento strutturale di cui si discorre, sì da giustificare l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione al trasferimento della media struttura di vendita; ma attiene piuttosto all’esercizio dall’attività commerciale, potendo quindi eventualmente giustificare non già l’uso dei poteri di annullamento retroattivo dei titoli, bensì l’adozione dei successivi provvedimenti repressivi e inibitori".

Per queste ragioni il Tar mantiene sospesi i provvedimenti di chiusura del Comune. All'inizio del prossimo anno si entrerà nel merito. Le spese di lite sono state compensate. 

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