Il supermercato Conad su Corso Mazzini rimarrà aperto. Dopo due pronunce cautelari, il TAR Calabria si è pronunciato nel merito dando ragione alla The First Srl e sconfessando gli atti del Comune di Catanzaro. O, meglio, l'annullamento in autotutela della precedente autorizzazione rilasciata alla società dell'imprenditore Maurizio Mottola di Amato.
DOVEVA ESSERE DATO UN TERMINE PER RISOLVERE LE CRITICITA' E NON SUBITO CHIUDERE L'ATTIVITA'- Lo scontro era cominciato quasi un anno fa. Infatti, tutto parte da una nota del Comando della polizia municipale dello scorso 27 gennaio in cui vengono segnalate presunte criticità sulla struttura su Corso Mazzini che poi avevano portato all'annullamento dell'autorizzazione. Per il Tar la violazione del Comune non è solo formale: "Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime; solo in difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata". In sostanza, prima di chiudere l'attività commerciale, la The First avrebbe dovuta essere messa nelle condizioni di ottemperare a eventuali prescrizioni, come peraltro avvenuto con il progetto sulla Scia antincendio sui cui si sono espressi favorevolmente i vigili del fuoco.
LIMITE DI SUPERFICIE E PARCHEGGI A SERVIZIO- Fra i motivi che avevano indotto il Comune alla chiusura c'erano poi altri due aspetti. La violazione del limite massimo di superficie di vendita che, effettivamente, essendo pari a 432 mq, lo superava. Tuttavia per il Tar ciò "non si risolve in un vizio genetico dell’autorizzazione al trasferimento, quanto piuttosto in una violazione dei limiti dell’autorizzazione". Sulla questione dei parcheggi a servizio della struttura, anche in questo caso non si contesta che fossero non accessibili al momento del sopralluogo della polizia municipale, ma per i giudici amministrativi: "poiché sussiste, dunque, il requisito strutturale della disponibilità di posti auto, necessaria per l’esercizio dell’attività commerciale; allora, il fatto che il personale della Polizia Municipale abbia accertato la chiusura dell’autorimessa durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale non determina il venir meno dell’elemento strutturale di cui si discorre, sì da giustificare l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione al trasferimento della media struttura di vendita".
AUTORIZZATI ALTRI 'LOCALI COMMERCIALI' OLTRE I 400 MQ- Infine, il Tar ha trattato la parte giuridicamente più intricata: le NTA al piano regolatore si estendono anche ai locali commerciali, come sosteneva la The First in opposizione al Comune? Un aspetto cruciale perché, in caso di risposta affermativa, sarebbe giustifica la deroga al superamento dei 400 mq di superficie. Per i giudici amministrativi non accettare questa impostazione "significherebbe impedire l’utilizzo (e, conseguentemente, svilire il valore) di tutti i locali commerciali che, realizzati in precedenza, abbiano un’estensione maggiore di 400 mq" e inoltre è sottolineato come l'Amministrazione "abbia in passato agito come se la deroga prevista dall’art. 35 NTA si riferisca ai locali commerciali già esistenti alla data di entrata in vigore del piano regolatore e non già agli esercizi commerciali che all’epoca erano già in attività; l’amministrazione comunale, infatti, vigente l’attuale strumento urbanistico, ha autorizzato nuove attività in locali commerciali già esistenti di estensione maggiore di 400 mq".
L'ALERT FINALE DEL TAR- C'è un però. Il Tar, alla fine del dispositivo, avverte sulla circostanza della domanda di The First di ampliamento della struttura: "Nondimeno, è chiaro come la proposizione di tale domanda di autorizzazione abbia riattivato i poteri di amministrazione attiva da parte del Comune di Catanzaro. L’esercizio – espresso o tacito – di tali poteri potrebbe superare il contenuto dei due provvedimenti sulla cui legittimità il Tribunale si è invece pronunciato, in senso negativo, con la presente sentenza, in particolare quanto alla valutazione dello stato legittimo dell’immobile e quanto all’estensione della superficie di vendita".
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