Caso Ferrerio, la sentenza: "Passalacqua voleva uccidere il ragazzo"

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images Caso Ferrerio, la sentenza: "Passalacqua voleva uccidere il ragazzo"
La vittima Davide Ferrerio, nel riquadro Nicolò Passalacqua
  22 luglio 2023 13:08

“Una condotta diretta in modo inequivoco a cagionare la morte del soggetto attinto con la certezza che potesse provocare alternativamente lesioni gravissime o la morte del Ferrerio”. Così il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone, Elvezia Cordasco, motiva la decisione con la quale il 21 aprile scorso ha condannato a 20 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio Nicolò Passalacqua, il 23enne di Colleferro che l'11 agosto del 2022 ha brutalmente aggredito e ridotto in fin di vita Davide Ferrerio, giovane bolognese in vacanza a Crotone con la famiglia.

Un'aggressione causata da un fatale scambio di persona dal momento che il vero obbiettivo della spedizione punitiva era lo spasimante della ragazza della quale Passalacqua si era invaghito. Ovvero Martina Perugino, all’epoca ancora minorenne, condannata per concorso anomalo a due anni di messa in prova presso i servizi sociali.

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“Se il Passalacqua avesse voluto solo intimidire il Ferrerio o tutt'al più ferirlo – spiega il giudice Cordasco - non lo avrebbe colpito con un pugno al cranio e con una ginocchiata dello sterno, punti questi del corpo umano che se colpiti determinano un'elevata potenzialità di verificazione dell'evento morte”.

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Respinta la tesi difensiva secondo la quale il danno cerebrale di Ferrerio sarebbe stato causato dalla caduta a terra ed aggravato da una precedente patologia: “I danni subiti dal Ferrerio - scrive il gup - lungi dall'esser stati determinati dall'impatto con il suolo, sono riconducibili alla condotta posta in essere dal Passalacqua e, in particolare, dal pugno violento dallo stesso inferto al cranio, da dietro e con una forza potenziata tanto dal movimento determinato dalla corsa in atto, quanto dalla carica determinata dallo sfogo del nervosismo. Ne consegue che, tenuto conto delle modalità nonché del risultato derivato, l'azione compiuta dal Passalacqua era senz'altro idonea a cagionare la morte del Ferrerio. In questa prospettiva nessuna valenza può essere attribuita alle pregresse patologie da cui quest'ultimo era affetto”. 

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Il gup non ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche bensì l'aggravante dei futili motivi, spiegando che “il Passalacqua si determinava a colpire il Ferrerio per un motivo senz'altro abietto, ossia denotato da spiccata riprovevolezza in quanto rappresentato dal voler difendere ‘ciò che è suo’ infliggendo una punizione esemplare a colui che aveva cercato un approccio con la ragazza con la quale si stava frequentando. Il ‘difendere’ la ragazza come se fosse oggetto di sua proprietà, costituisce senz'altro motivo abietto in quanto, ben lontano da un sentimento di gelosia ma più assimilabile alla ‘difesa del possesso’, appare indubitabilmente contrario alla moderna morale nonché tale da destare il profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità” La sentenza tiene conto anche delle aggravanti di aver commesso il fatto alla presenza di altri minorenni e della minorata difesa poiché, come emerso dalla perizia del consulente tecnico e dal video che ha ripreso l'aggressione “il Passalacqua colpiva il Ferrerio alle spalle mentre quest'ultimo stava fuggendo”. 

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