Caso Twist, il Tar dà ragione al privato: annullato il provvedimento del Comune di Catanzaro

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Tribunale Amministrativo di Catanzaro
  05 maggio 2023 18:56

Prima la sospensione, adesso l'annullamento. E' la decisione del Tar Calabria sull'annosa e complessa vicenda del locale Twist nel quartiere Lido a Catanzaro. I giudici amministrativi hanno appunto annullato il provvedimento del Comune con cui si revocava in autotutela la concessione di una sanatoria edilizia, circostanza che aveva messo a repentaglio l'attività commerciale. I titolari ricorrenti sono stati rappresentati da Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro.

LEGGI QUI LA PRECEDENTE SOSPENSIONE DELL'ATTO DEL COMUNE

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Il Comune aveva contestato la mancanza della concessione demaniale per l’occupazione del suolo demaniale per la porzione di 80 mq. Un elemento emerso in un secondo momento e che riguardava una porzione del locale, poi peraltro rimosso.

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"Il Comune ritiene, quindi, che la mancanza della concessione demaniale per l’area di 80 mq. - si legge nel dispositivo - infici automaticamente la validità di tutto il provvedimento di condono per l’intero immobile". Ma per il Tar: "Tale deduzione non appare fondata. Il provvedimento di condono, infatti, è stato rilasciato con riguardo ad un immobile che era composto da due distinti e autonomi corpi di fabbrica:  il primo, di 125,2 mq., insistente su suolo privato e  il secondo, di 80 mq., insistente su suolo demaniale, così come chiaramente indicato nella concessione demaniale in sanatoria". 

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"Al venir meno (retroattivamente) del condono - si legge ancora - per la parte di immobile su area demaniale non consegue – per ciò solo e in via automatica – l’illegittimità originaria anche del condono sulla restante parte privata. A ciò si aggiunge, comunque, il fatto che la parte di immobile insistente sull’area demaniale è stata completamente rimossa e non è più – ad oggi – esistente (così come accertato dal provvedimento di dissequestro penale dell’area). Di conseguenza, non si vede come gli eventuali vizi originari che inficiavano il condono esclusivamente per la parte di immobile ad oggi non più esistente possano giustificare l’annullamento del condono anche per la parte ancora esistente".

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