Oggi la Prefettura di Catanzaro ha incontrato i sindacati per quanto riguarda la problematica della stabilizzazione di circa 600 lpu calabresi. Erano presenti per la NIDIL Cgil Ivan Ferraro, per la Cisl Enzo Musolino, per la FP Cisl Luciana Giordano, per la Uil TEMP Luca Muzzopappa, per la Uil FPL Domenico Pafumi e per la Prefettura il capo di gabinetto dott. Vito Turco.
"Le OO.SS. - si legge sulla nota dei sindacati - hanno rappresentato la forte difficoltà in cui si troveranno circa 600 Lpu calabresi che vedranno la scadenza del proprio contratto il 31 marzo p.v. cioè tra soli due giorni. Questo poiché per delle contraddittorie disposizioni normative questa categoria di precari sembra essere stata esclusa dalle stabilizzazioni lasciando ai comuni interpretazioni non uniformi. Pertanto sta avvenendo una inaccettabile discriminazione tra gli stessi lavoratori che va contro l'intenzione stessa del legislatore e delle disposizioni per il superamento del precariato in Calabria".
"A tal proposito le richieste sindacali sono state innanzitutto quello della proroga al 30 Giugno per mettere in sicurezza i lavoratori e al contempo intervenire anche da subito tramite una interpretazione sistemica o un emendamento della stessa norma affinché chiarisca lo status giuridico degli Lpu. Il Dott. Vito Turco - conclude la nota - ha assunto l'impegno di relazionare al Prefetto al fine di attivare nella stessa mattinata odierna tutte le interlocuzioni con i Ministeri coinvolti e trasmettere le richieste sindacali unitamente all'ampia documentazione".
Questo il documento inoltrato alla prefettura:
"Oggetto: Problematica per la stabilizzazione entro 31 marzo p.v. di ca. 600 ex LPU Calabresi
In merito alle disposizioni di cui all’art.1, commi 495-497, della Legge n. 160/2019, nonché dei chiarimenti del Dipartimento Funzione Pubblica nell’ultima nota, le scriventi OO.SS. chiedono a S. E. in indirizzo di farsi latrice presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e del MEF dell’esigenza che venga presto emanata un’interpretazione autentica sulle disposizioni in oggetto che sia risolutiva per la vita di 600 lavoratori calabresi che stano vivendo una vera e propria discriminazione rispetto al complessivo bacino di cui facevano parte.
La ratio della norma citata è quella di superare il precariato storico presente nella P. A., attraverso la semplificazione delle assunzioni dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Pertanto tutta la disposizione, nell’intenzione del legislatore, mira a favorire il maggior numero di assunzioni. Ma nel combinato disposto dei commi 495 e 497 sembra sorge una contraddizione che rischia di mettere a rischio la finalità della norma stessa.
Infatti, nel comma 495, si dispone che “gli enti interessati possono procedere alle assunzioni e che le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché' dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo.”
Il primo periodo del comma 497 dispone che, ai fini del comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al secondo periodo specifica che per i lavoratori di pubblica utilità (senza specificare se trattasi di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 o dei lavoratori di pubblica utilità istituiti con leggi regionali) si provvede con le risorse regionali a tal fine stanziate e nel rispetto dell’art. 33 del D.L. 34/2019, dunque decadono tutte le deroghe previste nel comma 495. Da questa precisazione nasce la contraddizione che ha generato confusione nella lettura della norma.
A nostro parere è chiaro che i lavoratori di pubblica utilità citati differiscono da quelli di cui al d.lgs. 280/97 e di cui anche nel comma 495 si fa differenza. Pertanto l’interpretazione che si sta dando, anche da parte della Cosfel, sulle assunzioni dei lavoratori di pubblica utilità della Regione Calabria, è del tutto arbitraria. Negando la stabilizzazione a questi soggetti si contravviene al dettato normativo. A parere delle scriventi OO.SS. è chiaro che il legislatore ha inteso sottolineare nella locuzione “limitatamente alle risorse di cui al fondo di cui al comma 497 primo periodo” per una questione prettamente contabile e non giuridica. Cioè ha inteso limitare le assunzioni in deroga e anche con ruolo soprannumerario alle risorse stanziate e che non incidono sulla finanza locale. Dunque, se è questa la ratio, perché i lavoratori di pubblica utilità, a maggior ragione quelli di cui al d. Lgs 280/97, per i quali la Regione Calabria ha stanziato un contributo pro-capite di 13.096,00 euro, non dovrebbero essere destinatari delle deroghe previste nel comma 495?
Anche nell’ultima Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18 Marzo 2020, sulla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità destinatari delle procedure di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si evidenzia e si ricorda che il termine fissato dall’articolo 1, comma 495, della legge 160/2019 per usufruire delle deroghe di carattere ordinamentale e finanziario per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa, è stato prorogato al 31 marzo 2021 dalla legge n. 178/2020.
Ci preme dunque sottolineare che i lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, con D.L. 159/2007, art.27, recepito nella lettera f) bis, comma 1156, art 1, Legge 296/2006, furono equiparati ai lavoratori socialmente utili e dunque destinatari delle medesime deroghe per le stabilizzazioni e soprattutto anche del medesimo contributo di 9.296,00 euro a valere sul FSO. In Calabria gli Lpu di cui al D.lgs 280/97, a differenza dei colleghi stabilizzati nel 2008, si ritrovano non solo senza il contributo nazionale, ma rischiano di non accedere alle stabilizzazioni con le deroghe, pur risultando totalmente neutri sulla spesa del personale, così come gli Lsu. La scadenza per le stabilizzazioni con le deroghe è al 31 marzo, ma si rischia di lasciare a casa i lavoratori. Si ribadisce, pertanto, quanto sia necessario chiarire questo aspetto, anche e soprattutto per gli enti in dissesto e riequilibrio finanziario. Nell’ eventualità che l’interpretazione della norma sia da ritenersi valida anche per i lavoratori di pubblica utilità di cui al D. Lgs n. 280/97, è necessario chiedere una proroga dei contratti stessi, affinché si abbia il tempo necessario per permettere una modifica normativa del comma 497, secondo periodo, derogando, anche per questi lavoratori, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Per meglio illustrare la grave situazione di disagio di circa 600 lavoratori ex LPU e delle rispettive famiglie nella denegata evenienza che non sia trovata una soluzione entro la fine di questo mese e la conseguente paventata sospensione della loro attività lavorativa, le scriventi Organizzazioni chiedono un incontro a S. E. affinché, attivando le opportune interlocuzioni, possa scongiurarsi il rischio di tensioni sociali che pure già serpeggiano tra gli interessati. Cogliamo l’occasione per porgere Distinti Saluti. Segreteria Confederale CGIL Segreteria Confederale CISL Segreteria Confederale UIL Luigi Veraldi Enzo Musolino Pasquale Barbalaco Segretario Generale FP CGIL Segretario Generale FP CISL Segretario Regionale UIL FPL Alessandra Baldari Luciana Giordano Elio Bartoletti Segretario Generale NIDIL CGIL Segretario Regionale UIL TEMP Ivan Ferraro Luca Muzzopappa".
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