
E’ vedova con due figlie invalide e gravemente malate e incapaci di deambulare a cui il Comune di Catanzaro ha assegnato un alloggio popolare in un palazzo senza ascensore al quarto piano. Dopo la richiesta è pervenuta la risposta negativa del Comune di Catanzaro. A questa ha fatto riscontro l’atto di diffida a firma dell’Avv. Francesco Pitaro trasmessa anche al Prefetto di Catanzaro. Si legge nell’atto dell’Avv. Francesco Pitaro:
“Che l’istante è vedova e madre di due figlie, Amalia e Luana, gravemente malate; che, infatti, le due figlie sono affette da “Atassia Cerebellare”; che l’istante è stata assegnataria nell’anno 2017 da parte del Comune di Catanzaro di un alloggio ERP di proprietà comunale sito nel Comune di Catanzaro alla Via Mattia Preti N. 3 e posto al quarto piano di un palazzo privo di ascensore; che, purtuttavia, le figlie dell’istante, che sono gravemente malate, e le cui condizioni, negli ultimi tempi, si sono ancor di più aggravate, non riescono ad accedere, se non con enormi difficoltà, al detto immobile posto al quarto piano di un palazzo senza ascensore; che, infatti, per come risulta dai certificati medici, che si allegano, le figlie dell’istante “sono affette da ATASSIA CEREBELLARE con difficoltà a mantenere l’equilibrio (frequenti cadute) ed a deambulare (deambulazione con base allargata e difficoltosa) ed a salire le scale, Per tale motivo è riconosciuta invalida civile con indennità di accompagnatore ed handicap (art. 3, comma 3)”;
che, pertanto, è evidente, alla luce delle gravi condizioni in cui si trovano le figlie dell’istante, che l’immobile assegnato è inidoneo ad ospitare il detto nucleo familiare all’interno del quale vi sono le due figlie che soffrono della detta grave e invalidante patologia che non consente loro di spostarsi; che, pertanto, dopo aver fatto presente che in data 29/4/2024 l’istante ha chiesto l’assegnazione di altro alloggio, per effetto della patologia invalidante delle figlie che non consente loro di deambulare, con atto del 27/1/2026, a firma anche del sottoscritto procuratore, trasmesso anche al Prefetto di Catanzaro, l’istante, vedova e madre delle due figlie disabili, ha chiesto al Comune di Catanzaro di “reperire altro immobile/appartamento da mettere a disposizione dell’istante madre e delle di lei due figlie gravemente malate e con gravi problemi di deambulazione e invalide e che sia facilmente raggiungibile da queste ultime tenendo in considerazione la presenza di altro immobile libero posto al piano terra dello stesso palazzo in cui risiedono attualmente”; che, a seguito del detto atto, è, inopinatamente, pervenuta la Nota di risposta del Comune di Catanzaro (prot. N. 13413 del 6/2/2026) il cui contenuto è completamente infondato e con cui, contra ius, è stata respinta la richiesta dell’istante di avere un altro alloggio diretto a permettere un più facile accesso alle figlie gravemente malate e incapaci di deambulare; che, infatti, nella Nota, clamorosamente infondata e pretestuosa, il Comune di Catanzaro ha pure dato atto che l’istante ha chiesto il cambio alloggio addirittura in data 29/4/2024 ed ha richiamato, inoltre, la LR N. 32/1996 che non fa altro che rafforzare la fondatezza della richiesta dell’istante che ha diritto ad avere un alloggio che permetta un più facile accesso alle figlie gravemente invalide; che, infatti, da un canto il Comune di Catanzaro ha rilevato nella Nota che si riscontra che non può trasferire il nucleo familiare da un alloggio all’altro senza seguire l’iter amministrativo disciplinato dalla Legge Regionale e, tuttavia, dall’altro canto, nella stessa Nota, il Comune di Catanzaro ha dato conferma che l’istante ha effettivamente seguito l’iter di legge depositando addirittura in data 29/4/2024 (e cioè circa due anni fa) la richiesta di cambio alloggio; che, inoltre, gli articoli della LR N. 32/1996, richiamati dal Comune di Catanzaro nella Nota che si riscontra, confermano la validità e la fondatezza della richiesta e il pieno diritto al cambio alloggio e ciò in quanto le norme richiamate dal Comune prevedono la precedenza per il cambio di alloggio in favore di nuclei familiari, come quello dell’istante, in cui vi siano soggetti portatori di handicap; che l’art. 43 della LR N. 32/1996 dispone che “Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggi redatte su apposito modulo dall’Ente gestore, indirizzate al Comune e all’Ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare: esse vengono valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 47 sulla base delle seguenti condizioni indicate SECONDO L’ORDINE DI PRIORITA’:
1) INIDONEITA’ DELL’ALLOGGIO OCCUPATO A GARANTIRE NORMALI CONDIZIONI DI VITA E DI SALUTE PER LA PRESENZA NEL NUCELO FAMILIARE DI COMPONENTI ANZIANI O DI PORTATORI DI HANDICAP O DI PERSONE COMUNQUE AFFETTE DA GRAVI DISTURBI PREVALENTEMENTE DI NATURA MOTORIA …”; che l’art. 45 LR N. 32/1996 dispone che “L’Ente gestore individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti secondo le seguenti indicazioni: a)E’ DATA PRIORITA’ ALL’EFFETTUAZIONE DEI CAMBI RICHIESTI DA ASSEGNATARI NEL CUI NUCLEO SIA PRESENTE UN PORTATORE DI HANDICAP E/ FONDATI SU GRAVI MOTIVI DI SALUTE …”; che l’art. 27 LR N. 32/1996 dispone che “… Gli assegnatari nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap … HANNO TITOLO AD EFFETTUARE LA SCELTA DELL’ALLOGGIO PRIORITARIAMENTE RISPETTO AGLI ALTRI ASSEGNATARI…”;
che, pertanto, le norme citate, e finanche richiamate dal Comune di Catanzaro, non fanno altro che rafforzare il diritto pieno e ineludibile dell’istante, che è madre di due figlie gravemente malate e incapaci di deambulare, ad avere un alloggio che sia idoneo e adeguato alle condizioni fisiche e alla grave patologia da cui sono affette le figlie e al fine di permettere loro un accesso non difficoltoso nell’abitazione; che, pertanto, è manifestamente antigiuridica e illegittima e illegale la condotta del Comune di Catanzaro che da un canto conferma che l’istante ha chiesto il cambio dell’alloggio addirittura due anni fa e, dall’altro canto, in modo clamorosamente infondato, ha negato e nega all’istante e alle due figlie gravemente malate il diritto al cambio dell’alloggio; che il fatto è ancor più grave se solo si pensa che nel palazzo in cui si trova l’immobile al quarto piano senza ascensore attualmente assegnato all’istante vi è al piano terra altro immobile che è facilmente accessibile, trovandosi a piano terra, da parte delle figlie gravemente malate dell’istante; che del tutto infondato è l’assunto del Comune di Catanzaro che nega il cambio alloggio anche con riferimento all’immobile posto al piano terra sul presupposto che sia “necessario un intervento di manutenzione e ripristino” e ciò in quanto si tratta di svolgere all’interno del detto immobile pochi lavori che, tuttavia, renderebbero il detto immobile immediatamente utilizzabile e disponibile e favorirebbe l’accesso allo stesso delle due figlie gravemente malate dell’istante; che, pertanto, non può non vedersi la condotta gravemente antigiuridica e omissiva del Comune di Catanzaro che nonostante l’ammissione che l’istante ha depositato la richiesta di cambio alloggio nell’anno 2024, ad oggi, DOPO DUE ANNI, illegalmente, nonostante il pieno diritto dell’istante, nel cui nucleo familiare vi sono due figlie gravemente malate e incapaci di camminare, impedisce il cambio alloggio e obbliga le due figlie malate a vivere in un immobile inidoneo rapportato alle loro condizioni fisiche e nel quale hanno enormi difficoltà di accesso essendo posto al quarto piano di un palazzo senza ascensore; che a nulla vale rilevare, come fa pretestuosamente e ostruzionisticamente il Comune di Catanzaro, che l’istante nel lontano 2017 ha accettato l’immobile de quo e ciò in quanto l’istante, che è madre delle due figlie invalide e incapaci di deambulare, ha sempre diritto di chiedere il cambio di alloggio anche alla luce delle norme richiamate dallo stesso Comune di Catanzaro ed anche alla luce del fatto che, purtroppo, le condizioni delle figlie nel lungo lasso di tempo decorso dall’anno 2017 sono enormemente peggiorate;
che, inoltre, la condotta del Comune di Catanzaro oltre che essere gravemente illegale e illegittima e contra ius si pone in netto contrasto con le norme della Carta Costituzionale dirette a tutelare le persone affette da disabilità (artt. 2, 3 e 38 della Costituzione); che, inoltre, è davvero grave che la detta condotta antigiuridica e lesiva dei diritti delle persone portatrici di handicap venga posta in essere da una Istituzione e, più precisamente, nel caso che occupa, dal Comune di Catanzaro e ciò in quanto gli enti pubblici devono avere grande rispetto e tutela dei diritti delle persone affette da handicap e invalidità; che, invece, nel caso de quo, è proprio l’Istituzione pubblica/Comune di Catanzaro che, invece di tutelare il diritto all’abitazione delle persone disabili e portatrice di handicap, sta ostacolando immotivatamente l’istante e le di lei figlie, gravemente invalide e incapaci a deambulare, negando il diritto delle stesse ad avere un alloggio idoneo e facilmente raggiungibile anche da persone gravemente disabili come le figlie gravemente malate dell’istante; che la condotta omissiva e inadempiente e illegale del Comune di Catanzaro è ormai intollerabile e non è ammissibile che persone portatrice di handicap e che sono già assegnatarie di un alloggio popolare e che hanno già da due anni chiesto il cambio di alloggio siano costrette dal Comune di Catanzaro a vivere in un immobile posto al quarto piano di un palazzo senza ascensore e che è, pertanto, accessibile solo con enormi difficoltà dalle figlie disabili e gravemente malate”.
Infine nel suo atto l’Avv. Francesco Pitaro nell’interesse della vedova e madre di due figli invalide invita e diffida il Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica p.t., e il Settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro, in persona del Dirigente in carica p.t., a voler, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente atto, assegnare all’istante, a seguito peraltro della richiesta che risale a circa due anni fa, altro alloggio che sia facilmente raggiungibile dalle figlie dell’istante, entrambe gravemente malate e incapaci di deambulare, prendendo in esame preferibilmente il fatto che al piano terra del palazzo in cui si trova l’immobile oggi assegnato vi è altro appartamento facilmente accessibile e raggiungibile libero e vuoto che ha bisogno di pochi lavori di manutenzione e che permetterebbe alle due figlie disabili di continuare a vivere nello stesso palazzo nel quale vivono dall’anno 2017 riserva, nel caso in cui il Comune di Catanzaro e il Settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro dovessero continuare a mantenere una ingiusta condotta omissiva e inadempiente e in contrasto con la LR N. 32/1996 e lesiva nei confronti delle figlie disabili dell’istante, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto delle figlie disabili dell’istante di vivere in un immobile alle stesse facilmente accessibile, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro affinchè sia verificato se la descritta condotta lesiva e omissiva integri ipotesi di reato.ù
Chiede infine che "il Prefetto di Catanzaro voglia prontamente intervenire e ciò in quanto l’omissiva e lesiva condotta del Comune di Catanzaro involge il diritto all’abitazione e alla salute e mobilità dei portatori di handicap”.
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