L’ Arbitro del collegio di Bari, con decisione del 14 ottobre 2021, ha accolto il ricorso dell'avvocato Elena Mancuso, delegata Adusbef
18 novembre 2021 11:53La vicenda conclusasi a lieto fine trae origine dalla storia di una risparmiatrice oggi vedova che nel 2019, quando era ancora in vita il coniuge, si è vista rifiutare da Poste Italiane il rimborso di 5 buoni fruttiferi della serie AF sottoscritti nel 2001, rispondendo a un legittimo affidamento circa la durata e il rendimento dei titoli sulla base del fatto che sul fronte recano la dicitura “non cedibile e pagabile con interessi maturati presso qualunque Ufficio postale giusta tabella a tergo”, mentre sul retro è indicata la serie “AF”.
La risparmiatrice si recava presso uno sportello dell’intermediario per ottenere il rimborso dei titoli e in quella data apprendeva con sommo stupore che i predetti BFP appartenevano alla serie “AA1”, scaduta nel 2007, in quanto sugli stessi era stata annotata a penna la serie di appartenenza (AA1) e il rendimento.
La signora, anche consigliata dal marito e lamentando l’illegittimità di tale annotazione, si rivolgeva all’Adusbef sede di Catanzaro dalla delegata avvocato Elena Mancuso, responsabile regionale dell'associazione dei consumatori, facendo valere le proprie ragioni con un reclamo. In un secondo momento, dato il continuo diniego delle Poste sempre tramite l'Adusbef, la risparmiatrice ha portato la vicenda innanzi all 'ABF. L’ Arbitro del collegio di Bari, con decisione del 14 ottobre 2021, ha accolto il ricorso, disponendo il pagamento dei buoni .
L’ Arbitro infatti evidenziava a sostegno dell'accoglimento del ricorso che la correzione apposta a mano sui titoli non è stata validata con il timbro dell’ufficio e non risulta apposta la firma dell’impiegato. Si ritiene, in conclusione, che debbano applicarsi le condizioni originariamente previste della serie “AF” e, dunque, di avere diritto all’importo dei buoni.
I Collegi dell’ABF hanno già avuto modo di affrontare situazioni di questo genere e, secondo il più recente orientamento assunto in tali ipotesi, si deve avere riguardo del principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore sancito da Cass. SS.UU. n. 13979/2007
Con riferimento alla prescrizione, l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Sulla questione del dies a quo del termine di prescrizione, per tali tipologie di buoni il Collegio di Bari ha in più occasioni stabilito che il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo. Nel caso in esame, i buoni sono stati emessi in data 15/02/2001 e hanno un termine di scadenza massimo di 14 anni, quindi il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, seguendo l’orientamento di questo Collegio, si deve calcolare dal 15/02/2015 e pertanto la prescrizione decennale si deve considerare non ancora compiuta.
In conclusione, quando le modifiche apportate in peius dalle Poste non hanno nella forma il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e, pertanto, i relativi possessori hanno diritto al rimborso.
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