
Era accusata di atti persecutori nell’ambito di una delicata vicenda familiare ai danni di una coetanea. mas, alla fine, il processo si è concluso con l’assoluzione dell'imputata, una catanzarese di 30 anni, assistita dall’avvocato Peppino Mariano, davanti al Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Strangis. Anche il pubblico ministero, al termine dell’istruttoria, ha chiesto l’assoluzione, ritenendo il quadro probatorio non idoneo a sostenere una condanna. La pronuncia chiude per la donna un lungo periodo segnato dal peso dell’accusa e dall’incertezza dell’esito giudiziario: la fine di un incubo che l’ha accompagnata per tutta la durata del processo.
Al centro del lavoro difensivo, il confronto tra le dichiarazioni raccolte nelle diverse fasi del procedimento e quanto emerso durante il dibattimento. La difesa ha contestato la ricostruzione accusatoria, evidenziando le contraddizioni tra la querela, le sommarie informazioni rese durante le indagini e le testimonianze in aula.
Il procedimento era nato da una denuncia relativa a presunte condotte reiterate che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero provocato nella querelante un grave e perdurante stato di ansia e paura, inducendola a modificare le proprie abitudini e a temere per la propria incolumità.
Questa ricostruzione è stata sottoposta alla verifica del processo attraverso un’articolata istruttoria, nel corso della quale sono stati ascoltati numerosi testimoni e acquisiti documenti relativi alla vicenda.
La difesa, che ha sempre sostenuto l’innocenza dell’imputata, ha sottolineato l’assenza di elementi sufficienti a dimostrarne la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. All’esito dell’attività istruttoria, anche la pubblica accusa ha formulato una richiesta assolutoria. Il giudice ha quindi pronunciato l’assoluzione di G.C., accogliendo la tesi difensiva.
La decisione segue un precedente esito favorevole ottenuto nella fase cautelare: il Tribunale del Riesame aveva già accolto le argomentazioni della difesa e revocato la misura applicata nei confronti della donna. Il Tribunale si è riservato il deposito delle motivazioni in quindici giorni, nei quali saranno illustrate le ragioni della pronuncia.
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