Catanzaro, bonus premiale concesso senza contrattare con le Rsu: preside condannato

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  13 ottobre 2022 23:28

Il Tribunale di Catanzaro- Sezione lavoro, ha accolto integralmente il ricorso ex art. 28 legge 300/70, promosso dalle organizzazioni sindacali Sindacato Autonomo di Base (S.A.B) e Gilda, che avevano denunciato la condotta antisindacale del Dirigente dell’ITT “B. Chimirri “ per aver assunto un atto unilaterale relativo all’attribuzione del bonus premiale dei docenti.

La vicenda nasce da un precedente ricorso presentato da alcuni docenti dell’Istituto nel 2016, il giudice nel 2018 accogliendo il ricorso aveva annullato il decreto di assegnazione del bonus premiale 2015/16 in quanto non contrattato con le RSU. Il 22 dicembre 2020 il DS pro tempore, per ottemperare alla sentenza del giudice, convocava la componente sindacale per la determinazione dei criteri di retribuzione del fondo, relativi ai compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente del 2015/16, al tavolo della contrattazione erano presenti le RSU del Sindacato Autonomo di Base (S.A.B), Gilda-Unams e CISL nonché, le rispettive rappresentanze sindacali territoriali.

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La negoziazione veniva definita con la sottoscrizione della parte pubblica dal solo rappresentante territoriale della CISL, mentre
le RSU a maggioranza Sindacato Autonomo di Base (S.A.B) e Gilda-Unams con i rispettivi rappresentanti provinciali non sottoscrivevano il contratto.

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Il 7 gennaio 2021, il DS assumeva atto unilaterale con il quale confermava la distribuzione dell’importo totale ai docenti già individuati quali beneficiari del bonus del 2015/16.

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Il Sindacato Autonomo di Base ed il sindacato Gilda-Unams presentavano quindi ricorso chiedendo la repressione del comportamento antisindacale tenuto dal Dirigente dell’Istituto ed il conseguente annullamento del decreto di assegnazione del bonus perché adottato sulla base di un contratto invalido in quanto non firmato dalla maggioranza della RSU né dalla maggioranza dei sindacati provinciali rappresentativi. Il giudice ha condiviso le riflessioni dei sindacati confermando” la centralità del ruolo della RSU unitariamente intesa, riguardo la contrattazione nei luoghi di lavoro, che non può essere esautorata, da un lato, attraverso una decisione adottata non a maggioranza delle sue componenti e, dall’altro, mercè di un sindacato provinciale magari compiacente all’amministrazione che tenti surrettiziamente di sostituirsi alla RSU quale organismo titolare della contrattazione di scuola”.

Grande soddisfazione dei Sindacati S.A.B. e GILDA per una sentenza che valorizza l’importanza della RSU nella contrattazione d’Istituto, legata ad una visione democratica e partecipativa della vita scolastica, auspicando altresì, che, in seguito, si possano riprendere correttamente le relazioni sindacali che sono prerogativa per il buon funzionamento della scuola pubblica. Il giudice
ha condannato l’Amministrazione anche alle spese che ammontano a circa 10.000 € , in aggiunta a 2.800€ della precedente sentenza del 2021 per complessivi € 12.800.

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