Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha accolto il ricorso della Mastria Vending s.r.l ( rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Gidaro) presentato contro l'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, (rappresentata e difesa dagli avv.ti Florenza Russo, Andrea Consoli).
Il ricorso era stato presentato per l'annullamento della nota dell' Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro che lamentando un inadempimento contrattuale della ricorrente in ordine al pagamento dell’ingente somma di 789.990,44 euro aveva spiegato che la revisione dell’accordo "sarebbe avvenuta “solo a seguito dell’adempimento degli obblighi assunti -e totalmente disattesi- da VV. SS. all’atto della stipula”, negando pertanto il riequilibrio del rapporto economico e preannunciando l’attivazione del procedimento di risoluzione del contratto ed il calcolo delle penali per il ritardo".
La Mastria Vending, società operante nel commercio di prodotti alimentari per mezzo di distributori automatici, era risultata aggiudicataria, con delibera 642/2019 dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e per la durata di 7 anni, della concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari mediante l’installazione di 23 distributori automatici presso le tre sedi della stessa Azienda Ospedaliera;
Il 2 gennaio 2020, in epoca anteriore all’insorgere dell’emergenza sanitaria da Covid-19, La Mastria Vending e l’Azienda Ospedaliera avevano perfezionato il relativo contratto fissando il canone di concessione in 321.000,00. A causa dell’emergenza sanitaria, a decorrere dal marzo 2020 la concessionaria ha registrato un grave e costante calo del fatturato relativo ai distributori automatici presenti nelle sedi dell’Azienda Ospedaliera, quantificato, sulla base dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate, nella misura di oltre il 40% per i mesi marzo/dicembre 2020 e di oltre il 50% per i mesi gennaio/settembre 2021.
Proprio a fronte della rilevante contrazione dei guadagni, non imputabile alla concessionaria, non risultando sostenibile il canone annuo euro di 321.000,00 previsto a carico della stessa, la ricorrente, con istanza del 3.04.2021, aveva chiesto all’Azienda Ospedaliera, in attuazione dell’art. 28-bis D.L. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, rubricato “Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici”, la revisione delle condizioni economiche della concessione.
Da qui la nota dell'Azienda Ospedaliera che lamentando un inadempimento contrattuale della ricorrente in ordine al pagamento dell’ingente somma di 789.990,44 euro aveva negato il riequilibrio del rapporto economico e preannunciando l’attivazione del procedimento di risoluzione del contratto ed il calcolo delle penali per il ritardo.
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