Catanzaro, il dehors nel centro storico non è illegittimo e il Tar condanna il Comune

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La sede del Tar Calabria
  14 aprile 2022 15:01

Ricorso accolto e Comune di Catanzaro condannato. A tal punto che quei tavolini e sedie allestiti in tempo di covid erano stati allestiti in maniera legittima.   

I giudici amministrativi (Giovanni Iannini, Presidente; Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore; Alberto Ugo, Referendario) hanno accolto il ricorso del titolare di un locale del centro storico (difeso da Rossella Laporta" che aveva presentato  ricorso contro il Comune di Catanzaro ( difeso dagli avvocati Annarita De Siena e Saverio Molica)  per l'annullamento della nota del dirigente del Settore Patrimonio   del 19 gennaio 2022  con la quale è stata ordinata al ricorrente la rimozione immediata, e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica dell’atto, della struttura di  17 metri quadrati posta  su Via Jannoni. 

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I FATTI

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Il 28 agosto 2019  il ricorrente aveva presentato al Comune di Catanzaro un’istanza per il rilascio del permesso all’occupazione di suolo pubblico per dehors continuativo di cinque anni. Considerata l’inerzia degli uffici competenti, il 2 marzo 2020  aveva diffidato l’amministrazione a rilasciare il titolo autorizzatorio, sull’assunto che lo stesso si fosse formato per silentium.

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Dopo questa diffida, il Comune di Catanzaro, il 10 marzo 2020,  aveva comunicato che si rendeva necessaria l’acquisizione del parere del Comando di Polizia Municipale, già richiesto il 2 ottobre 2019, sollecitandone al contempo l’adozione. Parere reso il successivo 18 marzo 2020 rilevando alcune criticità afferenti alla circolazione stradale tanto che il dirigente del SUAP, conformandosi ad esso, aveva  emanato la determinazione del 3 aprile 2020, di rigetto dell’istanza di occupazione di suolo pubblico per dehors continuativo.

Un atto impugnato  che, con sentenza del 9 luglio 2020, n. 1264, passata in cosa giudicata, aveva annullato il diniego, ritenendo che si fosse formato per silentium il provvedimento positivo sull’istanza. L’amministrazione comunale aveva quindi riattivato il procedimento, nell’ambito del quale è intervenuta dapprima la nota del Comando della Polizia Locale del 4 agosto 2020 contenente parere negativo sull’installazione del dehor in questione per ragioni di viabilità, quindi la determinazione del dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Partecipate del 23 settembre 2020, n. 2192, recante “diniego di occupazione suolo pubblico per installazione dehors".  Atto, questo ri-impugnato  davanti al Tar.  Con sentenza del 14 dicembre 2020, n. 2014, anch’essa passata in cosa giudicata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile "dovendosi ritenere, alla stregua del dato testuale del provvedimento impugnato, che il procedimento fosse ancora in corso e mancasse il provvedimento conclusivo, di competenza di altro Settore". 

"Il Comune di Catanzaro - scrivono i giudici -  dopo aver comunicato l’avvio del procedimento volto all’annullamento della concessione di area pubblica, ha poi emesso un provvedimento che, da un lato, esercita il potere amministrativo non in termini di annullamento del titolo concessorio, ma di sgombero di un’area che sarebbe “impropriamente” (sic) occupata, disponendo la rimozione del dehors; dall’altro, comunica l’avvio di un nuovo procedimento, senza specificare quale sia l’oggetto del procedimento avviato. Stigmatizzando il difetto di chiarezza dell’atto notificato al privato, questo giudice amministrativo deve ritenere che una parte di esso abbia un contenuto provvedimentale, suscettibile di sindacato giurisdizionale". "Del tutto evidente il travisamento dei fatti in cui è incorsa l’amministrazione, la quale ha fondato il provvedimento impugnato sul falso presupposto dell’esistenza di un diniego in autotutela della richiesta di suolo pubblico per l’installazione del dehors, quando questo Tribunale, con decisione passata in cosa giudicata, ha negato rilievo esterno dalla determinazione n. 2192 del 2020". 

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