Catanzaro, l’avvocato Conidi: “Il mandato difensivo non è un passepartout. Il segreto professionale si custodisce”

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  19 luglio 2026 13:30

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

Ci sono principi che non ammettono deroghe. Tra questi, uno rappresenta l'essenza stessa della professione forense: ciò che l'avvocato apprende nell'esercizio del mandato difensivo non diventa mai un patrimonio personale da utilizzare secondo convenienza, ma resta definitivamente coperto dal segreto professionale e dal dovere di riservatezza.
È un principio che oggi merita di essere ribadito con fermezza. La ricerca del consenso, il desiderio di accreditare una determinata tesi processuale o la convinzione di poter contribuire all'accertamento della verità non autorizzano il difensore a utilizzare informazioni acquisite esclusivamente in ragione dell'incarico professionale.

L'avvocatura non è una professione come le altre. È una funzione costituzionalmente rilevante, fondata sulla fiducia assoluta tra assistito e difensore. Se questa fiducia viene incrinata, viene meno uno dei presupposti essenziali del diritto di difesa.
L'avvocato che, avendo acquisito informazioni, documenti o notizie in forza di un mandato difensivo, ritenga di poterle successivamente utilizzare per sostenere una diversa tesi processuale, per avvalorare un'ipotesi accusatoria o difensiva, ovvero per riferirle all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria delegata, commette una scelta che rischia di porsi in aperto contrasto con i principi fondamentali della professione.
Il patrimonio conoscitivo derivante dal mandato non appartiene al difensore. Appartiene al rapporto fiduciario instaurato con il cliente ed è tutelato dal segreto professionale, che costituisce uno dei cardini dello Stato di diritto.

Né può sostenersi che tale condotta trovi giustificazione nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere. Il dovere di collaborazione con la giustizia non può mai tradursi nella violazione di un obbligo che l'ordinamento considera primario. Il segreto professionale non è un privilegio dell'avvocato, ma una garanzia del cittadino e del corretto esercizio della funzione difensiva.

Il discorso assume una gravità ancora maggiore quando tali dichiarazioni non siano neppure richieste dall'autorità giudiziaria, ma siano rese spontaneamente dal professionista nel tentativo di rafforzare una determinata impostazione processuale. In questi casi viene meno qualsiasi possibile richiamo a un obbligo giuridico e la scelta diventa esclusivamente personale, con tutte le responsabilità che ne conseguono.
Vi è, però, un ulteriore aspetto che merita particolare attenzione.

L'avvocato che abbia conosciuto fatti e circostanze esclusivamente in forza del mandato difensivo non può ritenersi libero di utilizzarli una volta cessato il rapporto professionale, sia che il mandato sia stato revocato, sia che vi abbia rinunciato. Il dovere di segretezza sopravvive alla cessazione dell'incarico e continua a vincolare il professionista senza limiti temporali.

Anzi, proprio dopo la cessazione del mandato, il difensore non conosce più l'evoluzione della vicenda processuale. Non sa quali nuovi elementi siano emersi, quali prove siano state acquisite, quali contestazioni siano state modificate o addirittura superate. Ignora, in molti casi, quale sia stato il successivo sviluppo del procedimento e quale sia la reale consistenza delle imputazioni.
È proprio in questo momento che il rischio diventa ancora più grave.

Per colmare quelle inevitabili lacune, il professionista potrebbe essere indotto a ricostruire la vicenda attraverso notizie di stampa, indiscrezioni giornalistiche, informazioni provenienti da terzi o commenti pubblici, spesso parziali, inesatti, decontestualizzati o addirittura successivamente smentiti. 

Così facendo, il patrimonio conoscitivo acquisito nel rapporto fiduciario viene inconsapevolmente contaminato da elementi estranei, fino a trasformarsi in una narrazione alterata, incompleta o persino manipolata.
L'avvocato finisce così per mescolare ciò che realmente ha appreso quale difensore con ciò che ritiene di conoscere attraverso fonti esterne, costruendo una rappresentazione dei fatti che potrebbe non corrispondere più alla realtà processuale.

Ed è proprio questa commistione a rendere la condotta ancora più pericolosa. Non soltanto viene compromesso il dovere di riservatezza, ma si rischia di attribuire valore processuale a informazioni prive di attendibilità o non pertinenti alla vicenda, con possibili conseguenze gravissime per i soggetti coinvolti e per la stessa amministrazione della giustizia.

Le conseguenze non sono soltanto etiche.
Sul piano penale, la divulgazione o l'utilizzazione indebita di notizie apprese per ragione della professione può integrare, ricorrendone i presupposti, fattispecie di rilievo penale.
Sul piano disciplinare, poi, la violazione del dovere di segretezza e riservatezza rappresenta una delle più gravi lesioni dei principi sanciti dal Codice Deontologico Forense. Il segreto professionale non tutela l'avvocato, ma il cliente e la credibilità dell'intera funzione difensiva.

L'avvocato non è proprietario delle confidenze ricevute. Ne è soltanto il custode.
La toga impone prudenza, equilibrio e senso del limite. Impone soprattutto di sapere tacere quando il silenzio costituisce il più alto esercizio della professione.

Per questo il monito ai colleghi è semplice ma fermo: non utilizzate mai ciò che avete conosciuto in forza del mandato difensivo per sostenere, direttamente o indirettamente, tesi processuali riferite allo stesso soggetto o alla medesima vicenda. Neppure quando riteniate di agire nell'interesse della giustizia. Neppure quando crediate di conoscere la verità. E, soprattutto, non fatelo quando il vostro sapere è ormai inevitabilmente incompleto e viene integrato con notizie provenienti dall'esterno.

Il segreto professionale non conosce convenienze, né eccezioni dettate dall'opportunità. È il presidio della fiducia tra avvocato e assistito e, insieme, uno dei pilastri dello Stato di diritto.
Custodirlo significa custodire la dignità della toga. Tradirlo significa mettere a rischio non soltanto il singolo professionista, ma la credibilità dell'intera Avvocatura.

*Avvocato


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