Catanzaro, l’avvocato Conidi: “L’impegno come misura del valore: un parallelismo tra etica aristotelica e diritto”

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  19 aprile 2026 10:28

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

“Noi siamo quello che facciamo costantemente: l’eccellenza, dunque, non è un atto ma un’abitudine.”

Questa celebre affermazione del grande Aristotele racchiude una verità che attraversa i secoli e trova un riscontro sorprendentemente concreto anche nel diritto: il valore di un soggetto non si misura attraverso episodi isolati, ma nella continuità del suo agire.

Nel sistema giuridico, questa intuizione etica si traduce in una pluralità di principi che, pur appartenendo a branche diverse, convergono su un punto essenziale: la rilevanza della condotta complessiva, costante e coerente nel tempo. Tra questi, spicca il principio di buona fede oggettiva, cardine del diritto civile, che impone alle parti non soltanto di rispettare formalmente gli obblighi, ma di comportarsi secondo correttezza, lealtà e collaborazione lungo l’intero svolgimento del rapporto giuridico.

La buona fede, infatti, non tollera comportamenti episodici volti a mascherare una sostanziale inadempienza. Non basta un gesto eclatante, un adempimento occasionale o una prestazione isolata per ritenere rispettato un obbligo: ciò che rileva è la coerenza sistematica del comportamento.
Questo principio si presta a molteplici declinazioni nella vita quotidiana e professionale.

Il genitore che, pur essendo abitualmente assente, compie un gesto straordinario – come portare i figli a un evento importante – non assolve al proprio ruolo. Il diritto di famiglia, infatti, non si esaurisce in atti simbolici o momenti isolati, ma si fonda su una presenza stabile, su una responsabilità quotidiana e continuativa. L’interesse del minore non può essere soddisfatto da episodi sporadici, per quanto appariscenti.

Analogamente, il coniuge che omette sistematicamente il proprio contributo al mantenimento, salvo poi rivendicare un singolo intervento favorevole, viola non solo obblighi patrimoniali, ma anche il dovere di solidarietà coniugale. Anche qui, il diritto non premia l’eccezione, ma valuta la regola: la continuità dell’impegno.

Nel rapporto di lavoro subordinato, il principio assume contorni ancora più netti. Il lavoratore che giustifica la propria inefficienza dichiarando di “recuperare” di notte quanto non svolto durante il giorno, ma che in realtà non adempie alle obbligazioni contrattuali, pone in essere una condotta gravemente inadempiente. Non solo per la mancata esecuzione della prestazione lavorativa nei tempi e nei modi dovuti, ma anche per la violazione dei doveri di diligenza, fedeltà e correttezza. L’assenza ingiustificata, l’uso reiterato di scuse e un atteggiamento non ligio al dovere configurano un comportamento complessivo contrario agli interessi del datore di lavoro. Anche in questo caso, un eventuale sforzo occasionale o dichiarato non è idoneo a sanare una condotta sistematicamente difforme dagli obblighi contrattuali: ciò che rileva è la continuità dell’adempimento, non la sua episodicità.

Nel campo professionale, il parallelismo diventa ancora più stringente. L’avvocato che ottiene una vittoria formale con il minimo sforzo, magari su una causa già favorevole, non realizza quella diligenza qualificata richiesta dalla professione. L’obbligo non si esaurisce nel risultato, ma si estende al modo in cui esso viene perseguito. Il valore dell’avvocato si misura nella preparazione costante, nell’attenzione continua, nella cura sistematica degli interessi del cliente.

Lo stesso vale per l’imprenditore che beneficia di incentivi pubblici senza perseguire realmente le finalità per cui sono stati concessi. In questi casi, il diritto interviene attraverso strumenti come l’abuso del diritto o la responsabilità per mala gestio, proprio per evitare che un comportamento formalmente lecito ma sostanzialmente incoerente possa produrre effetti ingiusti. L’ordinamento, ancora una volta, guarda alla sostanza della condotta nel tempo, non alla singola operazione.
Nel campo delle attività volontarie e del terzo settore, il medesimo criterio assume una dimensione ancora più delicata. Il benefattore che si proclama donatore, che promuove iniziative di sostegno – in ambito sanitario, giudiziario o carcerario – ma lo fa esclusivamente per ottenere visibilità mediatica, senza un reale e continuativo impegno, realizza una forma di scollamento tra apparenza e sostanza. Anche qui, il diritto – pur muovendosi con strumenti più indiretti – valorizza l’autenticità e la coerenza dell’azione. La donazione occasionale, se svuotata di una reale funzione solidaristica e utilizzata come mero strumento di auto-promozione, rischia di tradursi in un uso distorto di istituti giuridici nati per finalità ben diverse.

Non è l’atto di liberalità in sé a essere messo in discussione, ma la sua strumentalizzazione: quando l’azione solidale diventa un mezzo per costruire un’immagine, anziché espressione di un impegno autentico, viene meno quella dimensione di affidabilità che il diritto, anche implicitamente, tutela. Ancora una volta, ciò che rileva non è l’episodio isolato, ma la continuità e la veridicità del comportamento nel tempo.

Nel diritto pubblico, il discorso si amplia ulteriormente. L’azione amministrativa è governata da principi che implicano efficienza, continuità e coerenza. Un intervento isolato, per quanto efficace o spettacolare, non può compensare l’inerzia o l’inefficienza protratta. Anche l’attività giudiziaria e requirente, per sua natura, richiede costanza, metodo e sistematicità: non può essere ridotta a episodi eccezionali.

In tutte queste situazioni emerge un filo conduttore: il diritto diffida dell’episodio e valorizza la continuità. L’atto isolato può avere rilevanza simbolica o mediatica, ma è la reiterazione dei comportamenti che costruisce – o distrugge – l’affidamento, la credibilità e, in ultima analisi, il valore giuridico e sociale di un soggetto.

Questo approccio si collega anche al principio dell’affidamento, che tutela le aspettative legittime fondate su comportamenti costanti. Un soggetto che alterna negligenza e gesti eclatanti non genera affidamento, ma incertezza. E l’incertezza è, per il diritto, un elemento da contenere, non da legittimare.

Dunque il parallelismo tra la riflessione aristotelica e il diritto appare evidente: non è l’azione sporadica a definire il valore, ma l’abitudine, la continuità, la coerenza. Il diritto, in tutte le sue articolazioni, non si lascia sedurre dall’apparenza dell’evento isolato, ma indaga la struttura complessiva del comportamento.

In un contesto sociale sempre più orientato alla visibilità immediata e alla costruzione di immagini, questo richiamo alla sostanza assume un valore ancora più forte. Perché, al di là delle rappresentazioni, resta una verità difficilmente eludibile: ciò che siamo, anche giuridicamente, coincide con ciò che facciamo ogni giorno.

*Avvocato


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