Catanzaro, l’avvocato Conidi Ridola: "Quando la famiglia diventa uno scudo per chi approfitta dei più deboli"

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  10 ottobre 2026 21:12

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

La famiglia non può diventare uno scudo per chi approfitta dei più deboli. Tanto meno quando il responsabile è il coniuge o un altro familiare e la vittima si trova in una condizione di particolare vulnerabilità.

La questione sollevata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 162 del 2026, depositata il 6 ottobre, riguarda l’art. 649 del codice penale, che prevede la non punibilità per determinati reati contro il patrimonio commessi ai danni di congiunti. La Consulta ha sottoposto a esame l’intera disposizione, alla luce degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, partendo da un caso di circonvenzione di persona incapace commessa ai danni della moglie dell’imputato, affetta da una disabilità intellettiva di grado moderato-grave.
È un passaggio importante, perché mette in discussione una concezione della famiglia che rischia di privilegiare il vincolo rispetto alla tutela concreta dei diritti della persona.

Capita, infatti, che uno dei coniugi, per capacità personale o perché ha ricevuto un’eredità, aumenti il proprio patrimonio e che questo venga poi dilapidato dall’altro, senza che né lui né i parenti riescano a fare qualcosa, soprattutto quando si trova in una situazione di vulnerabilità. Mi sono capitati casi molto evidenti, nei quali la vittima non aveva gli strumenti per comprendere l’abuso, reagire o chiedere aiuto. Per questo la nuova ordinanza mi rallegra: riconosce la necessità di interrogarsi su una tutela che, in situazioni simili, può risultare troppo debole.

Il rapporto familiare può diventare proprio lo strumento dell’abuso: la fiducia viene utilizzata per ottenere un vantaggio, la vicinanza diventa occasione di manipolazione e la fragilità una condizione di cui approfittare. È difficile accettare che, in questi casi, il vincolo familiare possa determinare un regime di favore per l’autore del fatto.

La protezione della famiglia non può significare protezione di chi ne viola i doveri fondamentali di solidarietà e rispetto. L’appartenenza a una famiglia non diminuisce la dignità della persona, non attenua i suoi diritti e non può tradursi in una minore tutela del patrimonio.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 223 del 2015, aveva richiamato la necessità di valutare l’art. 649 c.p. alla luce della realtà sociale e del mutato quadro normativo. Nell’ordinanza n. 162 del 2026, la Consulta torna a interrogarsi sulla ragionevolezza di un sistema che può sacrificare la posizione individuale proprio quando la vittima avrebbe maggiore bisogno di protezione.

La riflessione dovrebbe riguardare anche la possibilità di una risposta sanzionatoria più rigorosa. Non si tratta di trasformare ogni conflitto economico tra parenti in un reato, ma di distinguere il dissenso dall’abuso, il conflitto dalla manipolazione e la gestione legittima degli interessi dallo sfruttamento della persona più debole. In presenza di condizioni rigorosamente definite, la fiducia tradita e l’approfittamento consapevole della vulnerabilità potrebbero giustificare una specifica circostanza aggravante.

La prospettiva necessaria non è una famiglia meno tutelata, ma una persona finalmente posta al centro della tutela. La coesione familiare non può essere costruita sul silenzio della vittima, sulla sua incapacità di reagire o sulla difficoltà di denunciare chi le è vicino.

Il diritto non può chiedere alla persona offesa di sopportare un’ingiustizia in nome della famiglia. Deve impedire, al contrario, che la famiglia venga utilizzata come strumento per perpetrare quell’ingiustizia. Chi è fragile non può essere lasciato solo proprio nel luogo in cui dovrebbe trovare protezione, e chi approfitta di quella fragilità non può invocare il legame familiare per sottrarsi alla responsabilità.

E cambiare una regola ingiusta è doveroso in uno Stato in cui la persona, non il parrimonio, è al centro delle garanzie costituzionalmente garantite.

*Avvocato