Catanzaro. Nomina revisore dei conti, il Tar 'inammissibile' il ricorso dei consiglieri contro il Consiglio

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Catanzaro. Nomina revisore dei conti, il Tar 'inammissibile' il ricorso dei consiglieri contro il Consiglio
Tribunale Amministrativo di Catanzaro
  19 aprile 2021 12:01

Il Tar di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un consigliere comunale di maggioranza, il capogruppo di Obiettivo Comune (galassia FI) Andrea Amendola (rappresentato in giudizio dall'avvocato Adolfo Procopi), presentato sulla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Catanzaro. 

Amendola aveva chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio del 24 febbraio scorso con cui è stato nominato il commercialista Francesco Lacava (difeso dall'avvocato Crescenzio Santuori) ma anche di quella dell’11 gennaio, che ha determinato la parità di voti tra i due professionisti più votati - Rosamaria Petitto e Vincenzo Maiellare. 

Durante il processo sono intervenuti in favore del ricorso, il consigliere Lorenzo Costa, rappresentato e difeso dall'avvocato Adolfo Procopi, mentre in ragione dell'opposizione l'associazione Senza Fini di Lucro "I Quartieri", rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pitaro. 

I giudici Francesco Tallaro Giancarlo Pennetti, Francesca Goggiamani hanno messo in luce che il principio consolidato quello secondo cui la legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale ed è limitata "alle sole ipotesi in cui si lamenti la lesione della propria sfera giuridica, come, per esempio, nel caso di scioglimento dell’organo o di nomina di un commissario detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all’organo di cui il singolo consigliere fa parte, oppure nei casi in cui i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: 1) erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; 2) violazione dell'ordine del giorno; 3) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione, in tutto o in parte, dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito":  

Nel questo caso, il ricorrente, consigliere del Comune di Catanzaro, "ha impugnato la delibera con cui il Consiglio comunale ha ritenuto di dover rinnovare la votazione per l’elezione del Presidente dell’Organo di revisione economico finanziaria, in quanto, secondo una corretta interpretazione del quadro normativo, si sarebbe dovuta ritenere perfezionata la nomina della dottoressa Rosamaria Petitto". 

In sintesi, per il Tar, il Consigliere comunale non è dotato di legittimazione attiva e il ricorso è inammissibile.

Banner

 

Banner

Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner