Era stata destinataria di provvedimento interdittivo di diniego di iscrizione nell'elenco prefettizio dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012. Il provvedimento si basava principalmente sulle cointeressenze economiche tra l'impresa edile in questione e altra impresa del gruppo imprenditoriale composte dai fratelli L.P, L.D. e L.G.
Il legale della società, Avv. Frank Mario Santacroce, presentava istanza di revisione a seguito della comunicazione effettuata dalla Prefettura di Catanzaro ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis D.Lgs. 159/2011, inoltrando le memorie difensive e contestuale istanza di audizione con esibizione del Piano di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 con parere emesso dal Gruppo Interforze Antimafia alla luce dei dati acquisiti, non risultino condizioni tali da far ritenere che la società in esame possa essere condizionata nelle scelte e negli indirizzi dalla criminalità organizzata e che pertanto possa emanarsi certificazione antimafia liberatoria e pertanto il Prefetto Ricci disponeva la fine della incresciosa vicenda che durava da circa 2 anni con il rilascio di provvedimento antimafia liberatorio nei confronti dell’impresa nonché l'iscrizione della medesima nell'elenco pubblico dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa c.d.. White List provinciali.
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