di STEFANIA PAPALEO
A darle ragione era già stato il Giudice del Lavoro, lo scorso 7 febbraio, sospendendo la sanzione della sospensione dal servizio per 5 giorni e senza stipendio irrogata a un anno dalle presunte diverse ore di assenza ritenute non giustificate. Ora è il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale (presidente: Dott. Francesco Aragona; a latere: Paolo Pirruccio e Benedetto Michele Leuzzi), ad avallare quella decisione, rigettando il reclamo che era stato proposto dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro, ale cui dipendenze l'avvocato Roberta Chiarella lavora dal 1999, assunta con contratto a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di avvocato interno dell’Ente, dotato di un Settore Legale (oggi Servizio Autonomo Avvocatura) composto da avvocati e dal personale amministrativo di supporto.
Nell’ambito di detta attività lavorativa, con atto del 5/10/2021 la stessa è stata nominata “coordinatore Staff d'Ambito Avvocatura”, con delega delle funzioni dirigenziali, fino al 31/12/2021, incarico rinnovato anche per il 2022 con deleghe, quale avvocato che ricopriva “la posizione più elevata all’interno di detta struttura amministrativa”, delle funzioni dirigenziali in questione fino al 31/12/2022. A febbraio del 2023 l'amara sorpresa per l'avvocato Chiarella, rimossa dall’incarico di Coordinatore con Determina Dirigenziale n. 276 del 27/2/2023 con cui sono state “delegate” all’avvocato Bruno Talarico le funzioni dirigenziali. Successivamente, nell’ambito del Servizio Autonomo Avvocatura è stata individuata una posizione di elevata qualificazione e, in esito ad avviso esplorativo, il Segretario Generale ha conferito all’avvocato Bruno Talarico tale posizione. Da lì un atteggiamento sempre più teso da parte dell'avvocato Chiarella, fino alla contestazione di addebito ricevuta al 24/8/2023, con cui si ipotizzava addirittura l’applicazione della sanzione del licenziamento con preavviso per le troppe ore di assenza sul posto di lavoro da parte della stessa.
Una contestazione che ha fatto saltare dalla poltrona l'avvocato Chiarella, che non ha perso tempo a impugnare la conseguente sanzione davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro che, nell’ordinanza del 7/2/2024, ha sospeso l’esecutorietà della sanzione, ugualmente irrogata, nonostante le giustificazioni, della sospensione dal servizio per 5 giorni. Quindi, il reclamo della Provincia, rigettato dal Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro, in composizione Collegiale, che ha confermato la sospensione della sanzione, comunicata dalla Provincia all’ACI, che, in data 30.04.2024, ha deciso di non immetterla nei propri ruoli, proprio dopo aver ricevuto dall’Amministrazione reclamante la comunicazione dell’esistenza della sanzione al centro della causa.
Per quanto riguarda poi la sostanza della vicenda, per i giudici non può considerarsi specifico l’addebito quando si contesta alla Chiarella la “mancata prestazione di attività lavorativa nel periodo preso in esame, per numerose ore, non giustificate”. Si legge nell'ordinanza che "E’ evidente che tale generica contestazione non poteva consentire alla dipendente di difendersi adeguatamente, dal momento che, come correttamente rilevato nell’ordinanza impugnata, l’addebito difetta di qualsivoglia specificazione (come, ad
esempio, le giornate nelle quali sono state rilevate le anomalie nella rilevazione delle ore non lavorate dalla dipendente e il numero delle ore stesse). La contestazione, pertanto, non offre alcuna indicazione in ordine agli aspetti essenziali dei fatti materiali posti a base della sanzione da irrogare e, di riflesso, non consente di tracciare il perimetro dell’immediata attività difensiva del lavoratore,
specie tenuto conto dell’ampio arco temporale considerato (dall’1.1.2022 al 6.8.2023)".
Quanto alla violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, nell'ordinanza si rileva che "a fronte degli addebiti mossi alla lavoratrice, aventi ad oggetto unicamente le assenze ingiustificate e l’asserita mancata prestazione di attività lavorativa per numerose ore, l’Amministrazione Provinciale ha irrogato la sanzione disciplinare, oltre che per il secondo degli addebiti contestati (in violazione, come detto, del principio di specificità) anche per il mancato rispetto delle formalità previste per la rilevazione delle presenze durante lo smart-working e per l’assenza dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente nell’ambito dell’espletamento di attività di Commissario ad acta, sicché, come condivisibilmente rilevato nell’ordinanza reclamata, “dette condotte ulteriori, lungi dal rappresentare una diversa qualificazione giuridica degli illeciti contestati, costituiscono fatti ulteriormente addebitati alla dipendente, senza una loro previa cristallizzazione nella contestazione disciplinare".
Insomma, la sanzione resta sospesa in attesa del giudizio di merito fissato per febbraio 2025, data in cui la Provincia potrà ribadire la legittimità del provvedimento impugnato, ribadendo l'assenza non giustificata della propria dipendente dal posto di lavoro.
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736