Centrali a biomasse a Girifalco. Il Tar rigetta il ricorso: l’impianto della Vitale spa non si farà

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Una centrale a biomasse

Il progetto della società non supera il vincolo archeologico. Giusto il no all’impianto del Comune di Girifalco.

  20 aprile 2021 14:17

di MASSIMO PINNA

Il Tar della Calabria mette una pietra tombale sul progetto di una centrale a biomasse a Girifalco. Una vicenda che si trascina da anni e che ha visto una forte opinione pubblica locale contraria, già alla prese con la parallela vicenda della Battaglina.

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Scongiurato per ora, dunque, il pericolo di un territorio che mentre perde servizi essenziali, in ultimo il Suem 118, è presa di mira da progetti che suscitano forte opposizione sociale per i rischi ambientali e sanitari legati connessi. Dopo la pronuncia del tribunale amministrativo regionale, la n. 00808/2021 pubblicata oggi, alla Vitale spa resterebbe solo la teorica possibilità di un ricorso all’estremo giudizio del Consiglio di Stato. Ma una lettura del dispositivo lascia trapelare ben pochi margini per un eventuale pronuncia diversa dal parte del tribunale romano. Ammesso che la società si determini verso un ricorso.

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La Vitale sud s.p.a. ha impugnato, con richiesta di sospensione, il provvedimento n. 9062 del 15.10.2019 del responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Girifalco con cui, concludendo la relativa conferenza dei servizi, ha negato l’autorizzazione alla realizzazione di due centrali a biomasse per la produzione di energia elettrica e termica e del relativo elettrodotto per una potenza di 200 kw da realizzare nella località Rivaschiera lamentando la violazione dell’art. 10 bis l. proc., per mancanza del preavviso di rigetto, e dell’art. 14 bis l. proc. nonché per eccesso di potere, in quanto erano state ritenute erroneamente ostative una prescrizione della Sovraintendenza e la mancanza di usi civici smentita da atti e, comunque, non era stato considerato che il parere favorevole della Regione Calabria era ormai acquisito per silenzio assenso ex art. 14 bis l. proc. al pari del nulla osta paesaggistico. Hanno resistito al ricorso il Comune di Girifalco e la Sovraintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone. La Regione Calabria, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita.

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A seguito della rinuncia alla tutela cautelare, all’udienza del 14.4.2021 ricorso è stato trattato e trattenuto in decisione. Ebbene nel caso di specie: -) il 10 maggio il Comune ha sollecitato il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cosenza inviando pec anche alla Vitale sud, -) con la nota del 23.05.2018, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cosenza ha invitato la società Vitale Sud S.p.A. (v. pec del 23.5.2018) ad integrare gli elaborati progettuali con una relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’art. 15 comma 4 lett. c) del QTRP, -) la società non ha né fatto osservazioni contrarie né presentato larelazione. Il motivo è, pertanto, infondato. Venendo alla corrispondente censura (secondo motivo: violazione di legge sub specie dell’art. 15, comma 4 lett. c) del richiamato Qtrp della Regione Calabria - mancato nulla osta archeologico) essa è infondata. Dispone il comma 4 lett. c) dell’art. 15 QRTP che “in caso di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in zone non sottoposte a vincolo né mai indagate, sarà comunque necessario acquisire preventivamente alla realizzazione dell'opera una conoscenza archeologica puntuale dei siti interessati dal progetto, al fine di prevenire danni al patrimonio archeologico dello Stato, nonché danni economici che, nel caso di rinvenimento di materiale archeologico, potrebbero derivare alla Società esecutrice da un eventuale provvedimento di sospensione dei lavori. A tal N. 00022/2020 REG.RIC. fine, gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione (anche se già a livello definitivo o esecutivo), di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici che manterrà la Direzione Scientifica di tali operazioni.

Alla luce di tale disposizione la Sovraintendenza nella nota del 23.5.2018, in risposta alla richiesta di parere del 10.5.2018 del Comune sul progetto della Vitale Sud, premettendo che nel territorio di Girifalco sussistono testimonianze archeologiche dalla protostoria e che dunque non è possibile escludere nella specifica area dell’intervento progettato un rischio archeologico, richiese alla società, al fine di poter esprimere il richiesto parere riguardo gli aspetti archeologici, il documento relativo alla verifica preventiva dell’interesse archeologico giusto disposto dell’art. 15 co. 4 lett c del QRTP, precisando che “le attività prescritte necessarie per il rilascio del parere, saranno a carico della committenza ed effettuate da adeguato personale tecnico scientifico (archeologo)”.

La mancanza – incontestata – della verifica preliminare ha correttamente impedito al Comune il rilascio dell’autorizzazione, essendo inoperante, a fronte dell’inadempienza della società, il meccanismo del silenzio assenso. Ritiene la ricorrente la carenza superflua in quanto il riscontro dell’interesse archeologico, condizionerebbe la realizzazione dell’impianto, ma la sua esecuzione, con le variazione che si reputeranno necessarie. La disposizione normativa del QRTP condizionante l’approvabilità del progetto alla preventiva indagine archeologica e dall’assenso della Sopraintendenza, sconfessa ictu oculi tale tesi. La legittimità della ragione autonoma del diniego posto a sostegno del provvedimento plurimotivato esime il Collegio dalla valutazione delle ulteriori censure.

Perciò, il Tar ha rigettato il ricorso e condannato al pagamento delle spese verso il Comune di Girifalco.

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