E’ stato accolto dai Giudici del TAR Catanzaro il ricorso proposto da una partecipante al Bando di concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno di n. 177 posti di categoria C, profilo professionale “istruttore amministrativo-contabile”, per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Calabria (Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104 del 31.12.2021) avverso la graduatoria degli Ammessi.
La ricorrente, difesa dagli Avvocati Giancarlo Pitaro e Giuseppe Risadelli di Catanzaro, lamentava l’errata formulazione della domanda di concorso così formulata “quali tra i seguenti è un Ente Pubblico”: a) Agenzia delle Entrate b) Lo Stato c) L’istituto per il commercio esterno Il detto quesito ha previsto n. 3 risposte delle quali n. 2 errate “a. Agenzia delle Entrate; c. L’Istituto per il commercio esterno” ed 1 corretta “b. lo Stato”, eccependo la circostanza che sia lo Stato che l’Agenzia delle Entrate sono Enti Pubblici e che la P.A. avrebbe valutato in modo errato la sua risposta in quanto il quesito era posto in modo generico e conteneva ben due risposte esatte.
Infatti, la ricorrente, che aveva risposto alla suddetta domanda con “Agenzia delle Entrate” , non è rientrata all’interno della graduatoria degli Ammessi in quanto la Regione ha considerato errata la predetta risposta.
I Giudici del TAR hanno accolto integralmente, con sentenza n. 1919/2022, il ricorso degli Avvocati Pitaro e Risadelli statuendo che “la risposta sub a), fornita dalla ricorrente, non possa essere considerata errata.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, è un ente pubblico perché: (i) è stata istituita per legge, in forza dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che le ha espressamente attribuito personalità giuridica di diritto pubblico, (ii) è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, (iii) è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze e al controllo della Corte dei Conti, (iv) svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge, in materia di entrate tributarie e diritti erariali, nonché in materia di catasto, servizi geotopocartografici, conservazione dei registri immobiliari e del registro dei pegni mobiliari non possessori, osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi (cfr. art. 1 e 2 dello Statuto di Agenzia delle Entrate) quanto rilevato consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, nella parte in cui ha formulato due risposte egualmente esatte per il quesito n. 25, ritenendo però errata la risposta fornita dalla ricorrente.”
Il questionario predisposto dalla Commissione era, pertanto, errato nella parte in cui ha previsto una domanda a risposta multipla alla quale era possibile fornire ben due risposte valide e corrette.
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