
“Non bastava il vuoto amministrativo denunciato appena tre giorni prima. Ora, per colmarlo, il Sindaco Donato ha scelto la via più controversa: trasferire la responsabilità dell'Area Vigilanza – e quindi della Polizia Locale – sulle spalle del Segretario comunale, già titolare dell'Area Amministrativa. Lo ha fatto con il decreto n. 06 del 16 aprile 2026, protocollato al n. 3994 soltanto il 20 aprile”. Quattro giorni di scarto che i consiglieri comunali di minoranza Claudio Foti e Vito Maida annotano come “il primo di una lunga serie di elementi anomali”.
Per i due esponenti dell'opposizione, l'atto è “un concentrato di criticità giuridiche che ne minano la legittimità alla radice”. “Un provvedimento che cumula in una sola persona le funzioni di garanzia, di controllo e di gestione operativa della Polizia Locale non è un'innovazione organizzativa: è la sistematica violazione del principio di separazione dei ruoli che regge l'ordinamento degli enti locali”, affermano Foti e Maida, che già il 13 aprile avevano denunciato pubblicamente il “vuoto amministrativo serio” apertosi con le dimissioni del precedente responsabile dell'Area Vigilanza.
Il Segretario comunale: garante, non gestore
Il primo fronte su cui i consiglieri attaccano è quello della natura stessa della figura del Segretario comunale. L'articolo 97 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000) definisce il Segretario come titolare di “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”. È, cioè, un presidio di legalità. Un controllore, non un gestore.
La dottrina e la giurisprudenza sono, su questo, univoche. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza n. 473 del 9 luglio 2009, ha ribadito che il Segretario mantiene “la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale”. Sulla stessa linea si è posta la Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale d'Appello, con la sentenza n. 374 del 9 agosto 2021, che ha condannato per danno erariale un Segretario comunale per omissione degli obblighi di assistenza giuridico-amministrativa ex art. 97 TUEL, confermando che dalle sue funzioni discendono “precisi obblighi di protezione e di controllo” nei confronti degli organi dell'ente e dei dirigenti.
“Sovrapporre a una figura di garanzia la gestione diretta di un'area operativa – e per di più proprio dell'area che il Segretario dovrebbe sorvegliare in qualità di sovrintendente dei dirigenti – significa ribaltare l'impianto costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione”, rimarcano Foti e Maida. “Si crea il rischio, già censurato dal giudice amministrativo, che il ruolo di controllore e quello di controllato finiscano per coincidere in un'unica figura”.
Il precedente del Consiglio di Stato: incompatibilità con altri incarichi
Il riferimento è alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 14 maggio 2013, n. 2607 – considerata la pronuncia-cardine in materia – che ha affermato in modo netto l'incompatibilità delle funzioni di comandante con altri incarichi, proprio per evitare eventuali conflitti di interesse e scongiurare la sovrapposizione fra controllore e controllato. La stessa pronuncia ha precisato che il Corpo di Polizia Municipale, una volta eretto a Corpo, non può essere considerato una struttura intermedia inserita in una struttura burocratica più ampia, né essere posto alle dipendenze di un dirigente amministrativo: il Comandante risponde direttamente al Sindaco, in quanto quest'ultimo è l'unico titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune.
“Il decreto n. 6 fa esattamente quello che la giurisprudenza vieta – spiegano i consiglieri –: sposta sul Segretario comunale, che è già responsabile di un'altra area, una competenza che la Legge 65/1986 riserva a un rapporto diretto tra Comandante e Sindaco”. L'art. 9 della legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale stabilisce infatti che il Comandante risponde direttamente al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale. Nessun filtro gerarchico intermedio è consentito.
Il principio riaffermato dal Consiglio di Stato nel 2024: il flusso è unidirezionale
Il quadro è stato consolidato – e ulteriormente irrigidito – da una recentissima pronuncia: la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2518 del 15 marzo 2024. I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che l'art. 1, comma 221, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) consente una circolazione degli incarichi dirigenziali in un'unica direzione: il personale della Polizia Locale può assumere incarichi dirigenziali in altri settori dell'ente, ma non vale il contrario. Un dirigente amministrativo – e a maggior ragione il Segretario comunale, che dirigente amministrativo in senso stretto nemmeno è – non può assumere il ruolo di Comandante o Responsabile della Polizia Locale.
“È esattamente il contrario di ciò che dispone il decreto del Sindaco Donato – affermano Foti e Maida –. Un atto che, alla luce del più recente approdo giurisprudenziale, risulta frontalmente incompatibile con l'ordinamento”.
L'Orientamento ANAC n. 19 del 2015: conflitto di interessi, anche solo potenziale
Sul fronte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il punto di riferimento è l'Orientamento n. 57 del 3 luglio 2014, come modificato dall'Orientamento n. 19 del 10 giugno 2015. L'ANAC ha affermato testualmente che sussiste un'ipotesi di conflitto di interesse, anche solo potenziale, nel caso in cui al Comandante o Responsabile della Polizia locale – indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima – sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo.
“Nel caso chiaravallese – osservano i consiglieri – il conflitto non è solo potenziale: è strutturale e duplice. Non ci troviamo di fronte a un Comandante che cumula altre funzioni, ma a un Segretario comunale che, per legge, è normalmente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e che dovrebbe quindi vigilare sull'intera macchina amministrativa, compresa la Polizia Locale. Con il decreto del Sindaco, il Segretario diventa contemporaneamente soggetto vigilante e soggetto vigilato. Un paradosso che l'ordinamento, alla luce degli orientamenti ANAC e del PNA 2022, non può tollerare”.
Il TAR Campania: la commistione fra gestione e vigilanza è illegittima
Un'ulteriore conferma viene dalla sentenza del TAR Campania-Napoli, Sezione III, n. 5463 del 24 novembre 2016. Il giudice amministrativo ha stabilito che al vertice della Polizia municipale non possono essere attribuite funzioni di amministrazione attiva, sia di contenuto positivo sia negativo, perché si determinerebbe la sovrapposizione di funzioni di autorizzazione e di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, con conseguente conflitto di interessi e lesione del principio di imparzialità. Il principio, per la sua generalità, si applica anche a contrario: non si possono attribuire al vertice di un'area amministrativa e di garanzia funzioni di polizia locale.
“Il decreto del Sindaco Donato – sintetizzano i due consiglieri – incrocia entrambe le illegittimità: commistione fra gestione e controllo, commistione fra amministrazione attiva e vigilanza. Il tutto su una sola persona, per di più chiamata a esercitare una funzione di garanzia trasversale”.
Motivazione carente e violazione dell'art. 50, comma 10, TUEL
Sul piano formale, il provvedimento non regge a una lettura rigorosa. L'art. 50, comma 10, del TUEL impone che la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi avvenga “con atto scritto e motivato”. “La motivazione non può essere generica né tautologica: deve dare conto delle ragioni concrete che giustificano la scelta, specie quando la scelta stessa deroga a princìpi generali dell'ordinamento e a leggi speciali”.
Il decreto n. 6 si limita a richiamare, come unica giustificazione sostanziale, il fatto che l'incarico viene conferito “nelle more della riorganizzazione dell'Area di Vigilanza”. “È una non-motivazione – incalzano Foti e Maida –. Non spiega perché la soluzione debba essere il cumulo sul Segretario anziché il conferimento ad altro dipendente, non individua un termine entro il quale la "riorganizzazione" dovrebbe concludersi, non affronta i profili di conflitto di interesse che l'ordinamento impone di valutare. È un atto in bianco, che apre la strada a una situazione potenzialmente permanente”.
La questione dell'art. 109 TUEL e i limiti della deroga
Il decreto richiama l'art. 109, comma 2, del TUEL, secondo cui nei Comuni privi di personale dirigenziale le funzioni gestionali possono essere attribuite, “anche in deroga a ogni diversa disposizione”, ai responsabili degli uffici. Ma la deroga – osservano i consiglieri – non è libera né illimitata: richiede un “provvedimento motivato del sindaco” e deve “rispettare i princìpi generali dell'ordinamento”. La Legge 65/1986 sull'ordinamento della Polizia Locale, come legge speciale, rappresenta un limite che l'art. 109 non può travolgere. In applicazione del principio di specialità – e della gerarchia delle fonti – la norma speciale prevale sulla norma generale.
Il cortocircuito del Responsabile Anticorruzione
C'è un ultimo profilo che i consiglieri ritengono dirimente: “Negli enti locali, di norma, il Segretario comunale è anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge 190/2012. L'ANAC ha più volte ribadito, nel PNA 2022 e nell'Allegato 3 sul RPCT e la struttura di supporto, che il RPCT deve essere collocato in posizione di terzietà rispetto alle aree di gestione, e in particolare rispetto ai settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione – fra i quali la Polizia Locale è pacificamente ricompresa, in ragione dei compiti di controllo, vigilanza e sanzione”.
“Qui il Segretario diventa gestore dell'area che, come RPCT, dovrebbe monitorare. È la negazione stessa della funzione anticorruzione. Un cortocircuito istituzionale che espone il Comune a potenziali rilievi dell'Autorità e che, in sede di controllo, può portare ad annullamento dell'atto”, concludono.
Protocollo a quattro giorni di distanza
A rendere il quadro ancora più problematico è la vicenda del protocollo. Il decreto reca la data del 16 aprile 2026, ma il timbro di registrazione al n. 3994 riporta la data del 20 aprile. Quattro giorni di scarto. “In un atto che attribuisce responsabilità dirigenziali immediate e che incide sulla catena di comando della Polizia Locale, il disallineamento fra data dell'atto e data del protocollo non è un dettaglio – osservano Foti e Maida –. È un'anomalia che, unita alla genericità della motivazione e alla mancanza di un termine per la riorganizzazione, conferma l'approssimazione con cui si è voluto "tappare un buco" creato dall'inerzia dell'Amministrazione”.
“A Chiaravalle, ormai, tutto è possibile”
L'attacco dei due consiglieri di minoranza, alla fine, allarga lo sguardo oltre il singolo decreto. “A Chiaravalle, ormai, è possibile tutto – affermano Foti e Maida –. È possibile non convocare il Consiglio comunale per mesi, tenendolo fermo in spregio all'art. 39 del TUEL. È possibile portare in aula il bilancio con mesi di ritardo, nel silenzio dei controlli. È possibile produrre una rottamazione fasulla nei modi e nei tempi, con un regolamento approvato a ridosso della scadenza e una modulistica che i cittadini non trovano. Ed è possibile, adesso, riversare sul Segretario comunale la responsabilità della Polizia Locale, violando la Legge 65/1986, il TUEL, la Costituzione e gli orientamenti ANAC”.
“Tutto, tranne l'unica cosa che un'amministrazione seria dovrebbe garantire: il rispetto delle regole – chiudono i due consiglieri –. Continueremo a denunciare, nelle sedi istituzionali e davanti agli organi di controllo, ogni singolo atto che esca dal perimetro della legalità. Perché amministrare non significa occupare un ruolo: significa rispondere ai cittadini secondo la legge. E su questo, a Chiaravalle, è in corso una frattura che non può più essere nascosta dietro il silenzio”.
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