I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria sotto il coordinamento della
Procura della Repubblica di Palmi - diretta dal Procuratore Dott. Emanuele Crescenti - hanno dato corso, in Reggio Calabria e Roma, a un’Ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva e a un Decreto di Sequestro Preventivo emessi dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Palmi nei confronti di un imprenditore reggino e della società, da questo amministrata, avente sede nella provincia di Reggio Calabria ed operante nel settore del trasporto passeggeri.
Con i provvedimenti - emessi nella fase delle indagini preliminari e su richiesta della citata Procura della
Repubblica - l’Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Palmi ha disposto il divieto temporaneo di esercitare la
direzione delle imprese per la durata di anni uno nei confronti dell’imprenditore nonché il sequestro dei beni nella disponibilità della società e dei beni riconducibili all’indagato, per un valore complessivo di oltre 2,5milioni di euro, importo pari alle somme indebitamente sottratte al Fisco.
L’operazione costituisce l’esito di un’articolata indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria che ha consentito di ipotizzare – fatte salve successive valutazioni di merito – condotte illecite, commesse tra il 2015 e il 2020, che integrerebbero il reato tributario di indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs 74/2000).
In particolare - allo stato delle emergenze investigative - è emerso il ricorso sistematico da parte dell’indagato al meccanismo delle compensazioni di crediti di imposta per agevolazioni afferenti l’acquisto di gasolio inesistenti, mediante plurime richieste di rimborso dei crediti asseritamente legati alle spese del carburante utilizzato nell’ambito della propria attività di impresa, ma in realtà inesistenti, con conseguente mancato versamento delle somme dovute all’Erario.
La supposta strategia posta in essere dall’indagato avrebbe avuto una duplice finalità: da una parte, quella di permettere alla società un indebito risparmio fiscale e, dall’altra, quella di ottenere una apparente regolarità contributiva necessaria ai fini dell’erogazione, da parte delle istituzioni preposte, del contributo pubblico per il servizio di trasporto locale reso dalla società amministrata.
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