La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma calabrese con cui agli amministratori e ai componenti del collegio sindacale delle società partecipate della Regione Calabria era attribuito l'incarico di agente contabile.
Era stata la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti calabrese a rimettere il giudizio alla Consulta rispetto a tre ordinanze nei giudizi di conto. Secondo i giudici contabili la competenza spetta agli uffici della Regione Calabria.
La norma censurata è l'articolo 8 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale
Nel dispositivo, la Corte Costituzionale ha precisato: "La disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, esula dalla competenza del legislatore regionale". La Consulta ha aggiunto: " Quest’ultimo può unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma non può attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali".
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