I consiglieri comunali Valerio Donato, Gianni Parisi e Stefano Veraldi propongono al Consiglio comunale la delibera avente ad oggetto: interpretazione autentica dell’art. 6, Regolamento sulla concessione dei contributi comunali di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 21.12.1993, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 9 del 23.01.2009.
La proposta:
"I sottoscritti, Valerio Donato, Gianni Parisi e Stefano Veraldi, consiglieri comunali di Catanzaro, premesso che Il Regolamento per la richiesta e la concessione di contributi comunali, prevede la possibilità di concedere contributi in virtù di domande presentate in cadenze temporali ivi determinate [Contributi Ordinari]; e la possibilità di concedere contributi anche in virtù di domande presentate dopo la scadenza dei termini ivi definiti [Contributi Straordinari].
La competenza per la concessione dei contributi ordinari è attribuita, dal Regolamento sopra citato, alla Giunta Comunale; mentre la competenza per la concessione dei contributi straordinari è assegnata al Consiglio comunale, su proposta della Giunta municipale. L’art. 6, ultimo comma, del Regolamento sopra citato, recita infatti: Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le competenti Commissioni e su proposta della Giunta, possono essere concessi contributi straordinari per attività di particolare rilievo, le cui richieste siano state presentate per comprovati e giustificati motivi, oltre i termini previsti, fermo restando i requisiti di ammissibilità e di compatibilità finanziarie da parte dell'Ente, previsti dal presente regolamento.
La concessione di contributi straordinari è limitata ad una somma pari al 10 % dell’intero importo destinato a tali finalità. L’art. 6 del regolamento sopra citato dispone infatti che Le somme necessarie al finanziamento del piano annuale dei contributi previsti dal presente regolamento […] vanno destinate per il 10 per cento alle iniziative di cui al comma seguente, per il 70% alle iniziative da programmare entro il 1° semestre e per il 20% alle iniziative da svolgere durante il periodo natalizio, con assorbimento per queste ultime delle somme eventualmente non utilizzate.
La disciplina prevista dal regolamento per la richiesta e la concessione di contributi comunali non si applica tuttavia alle iniziative Promosse dall'Amministrazione Comunale, ancorché in collaborazione con Enti ed Associazioni, le cui determinazioni sono tutte demandate alla Giunta Comunale, che dovrà procedere alla stipula di idonee convenzioni nelle quali siano previsti gli apporti finanziari ed economici degli Enti ed associazioni.
La Giunta municipale di Catanzaro ha ripetutamente ritenuto indebitamente di poter deliberare l’erogazione di contributi straordinari, anche in presenza di richieste promosse da associanti e/o enti, con allegazione dei progetti e relativi piani finanziari, sebbene di trattasse di atti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la richiesta e la concessione di contributi comunali.
Le Delibere della Giunta comunale sopra citate hanno per un verso affermato che l’erogazione del contributo fosse concessa su domanda; mentre per altro hanno qualificato i contributi concesso alla stregua di erogazioni effettuate per eventi promossi ad iniziativa del Comune di Catanzaro.
Le numerose Delibere della Giunta Comunale sono state oggetto di Interrogazioni/Interpellanze dei Consiglieri Donato e Parisi, i quali hanno sottolineato la illegittimità degli atti, poiché i deliberati hanno avuto ad oggetto l’erogazione di Contributi Straordinari di competenza del Consiglio Comunale, senza che si potesse configurare la categoria dei contributi per iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del Regolamento sopra citato.
All’esito delle Interrogazioni/Interpellanze proposte dai Consiglieri Donato e Parisi, l’Ill.mo Sig. Sindaco di Catanzaro ha risposto, in forma scritta, ritenendo che, sebbene il procedimento di concessione ed erogazione dei contributi fosse stato avviato dalla presentazione di un progetto e dalla richiesta di finanziamento da parte di enti e/o associazioni private, le iniziative finanziate dovessero qualificarsi alla stregua di iniziative promossedall’amministrazione comunale, ancorché in collaborazione con Enti ed Associazioni [come previsto dalla norma regolamentare], poiché mediante la concessione del contributo l’Amministrazione comunale avrebbe “fatte proprie” le iniziative promosse dagli Enti e/o associazioni.
La posizione espressa dall’Ill.mo Sig. Sindaco può costituire fonte di dubbi e incertezze in ordine alla qualificazione delle iniziative oggetto della concessione di contributi, ordinari o straordinari, e le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, escluse dalla disciplina del Regolamento sopra citato.
A voler seguire l’interpretazione esposta dall’Ill.mo Sig. Sindaco tutti gli eventi e/o i progetti finanziati dall’Amministrazione comunale potrebbero essere qualificati alla stregua di iniziative assunte dall’Amministrazione comunale, poiché per effetto della mera concessione dei contribuiti, ogni evento finanziato dall’Amministrazione comunale dovrebbe essere ricondotto nell’alveo dele iniziative promosse dal Comune di Catanzaro.
In ogni caso, le diverse interpretazioni praticate, richiedono un chiarimento, al fine di non determinare conflitti di competenze tra gli organi comunali e prevenire qualunque rischio di contezioso.
A tal fine sembra opportuno che il Consiglio Comunale effettui una interpretazione autentica del Regolamento per la richiesta e la concessione di contributi comunali, al fine di determinare con puntualità l’ambito di applicazione della disciplina ivi prevista e definisca le fattispecie ivi contemplate.
Propongono che:
il Consiglio comunale, adotti una interpretazione autentica del Regolamento per la richiesta e la concessione di contributi comunali, e per l’effetto deliberi il seguente disposto regolamentare:
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