il TAR Calabria di Catanzaro, con la sentenza N. 1400/2020 ha accolto il ricorso promosso dall’avvocato Francesco Pitaro nell’interesse di una partecipante al concorso (Rita Tulelli) indetto dall’“Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio” di Catanzaro “per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – Categoria D, livello iniziale” che era stata esclusa dal partecipare alla successiva prova concorsuale (la prova pratica). La soglia di 'sbarramento' della prova scritta era stata fissata a 21 punti.
Con la sentenza odierna, il TAR Catanzaro ha ribadito che “i giudizi della Commissione sulle prove scritte d’esame vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici purché attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati”.
L’azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, nel correggere le prove d’esame, si era limitata ad attribuire ai candidati un mero voto numerico senza determinare ex ante i relativi parametri di valutazione, incorrendo, così, in un evidente e palese difetto di motivazione.
Il TAR Catanzaro, quindi, nel dichiarare l’illegittimità di una siffatta modalità di correzione, ha accolto il ricorso ed ha ordinato all’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di ricorregge la prova scritta della candidata illegittimamente esclusa previa predeterminazione dei parametri di valutazione e con Commissione esaminatrice differente.
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