La correzione di una sola prova con una nuova commissione esaminatrice oppure l'annullamento in autotutela degli esiti dell prima prova scritta per tutti i candidati con una fissazione dei criteri. E' quanto ha chiarito il Tar della Calabria all'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio sull'intricata vicenda del concorso per collaboratore amministrativo, con due posti disponibili ma decine e decine di candidati. Nei mesi scorsi una dei candidati, Rita Tulelli, difesa dall'avvocato Francesco Pitaro, aveva ottenuto l'accoglimento dell'istanza da parte del giudice amministrativo poiché esclusa senza la preventiva fissazione dei criteri per la correzione del primo elaborato. A quel punto non era chiaro se l'azienda dovesse procedere per la sola candidata o per tutti gli altri. Dopo un'altra decisione del Consiglio di Stato, adesso arriva la precisazione del Tar che in realtà lascia aperte le due ipotesi.
Nel primo caso limitandosi "alla sola posizione giuridica della ricorrente, la fissazione dei criteri di correzione, ad opera di una diversa Commissione, è da intendersi funzionale e circoscritta alla verifica del solo primo elaborato della candidata Tulelli, mentre le restanti operazioni dell’intera procedura concorsuale nei confronti di tutti i candidati, ivi compresa eventualmente la candidata Tulelli ove in esito alla ricorrezione risultasse ammessa alla successiva prova pratica, restano nella cognizione della Commissione nominata con delibera n. 264/2018". Seguendo questa ipotesi il Tar precisa: "la ricorrezione della prima prova della ricorrente ad opera della diversa Commissione deve avvenire, previa predisposizione di adeguate misure per garantire l’anonimato e al fine altresì di consentire una uniformità di giudizio, unitamente allo scrutinio degli elaborati afferenti alla prima prova concorsuale svolta da altri ventinove candidati, ventidue dei quali da individuarsi tra concorrenti che hanno ottenuto giudizi di inidoneità e i restanti sette da individuarsi tra concorrenti che sono stati ammessi alla successiva prova pratica, fermo restando che la nuova valutazione eseguita dalla diversa Commissione sui complessivi trenta elaborati dispiegherà in ogni caso i propri effetti nei soli riguardi della posizione della ricorrente".
Poi c'è l'altra strada percorribile: "la ricorrezione di tutti gli elaborati dei candidati, quale scelta distinta e alternativa alla scrutinio della sola prima prova della ricorrente nei termini sopra precisati, può essere disposta, previa fissazione a monte dei criteri di correzione ad opera di una nuova Commissione nominata in sostituzione di quella individuata con delibera n. 248/2018, soltanto ove la p.a. si determini autonomamente a caducare in autotutela gli esiti della prima prova scritta, rinnovando in conseguenza la correzione dei compiti di tutti i concorrenti e proseguendo con il nuovo collegio esaminatore lo svolgimento della procedura concorsuale, in quanto sotto tale profilo la sentenza n. 1400/2020 non incide sul tratto libero del riesercizio del potere amministrativo". A questo punto tocca scegliere all'azienda ospedaliera. (g.r.)
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