Confedilizia. Il presidente Scoppa spiega il nuovo accordo territoriale per i contratti a canone concordato a Catanzaro

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Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria
  27 settembre 2021 21:46

di FRANCESCO IULIANO

A quattro anni dalla firma del precedente accordo territoriale per i contratti di locazione concordati per la città di Catanzaro (era il 17 ottobre del 2017), nei giorni scorsi, Confedilizia Catanzaro, rappresentata dal presidente Sandro Scoppa, ha promosso il rinnovo dell’accordo coinvolgendo le organizzazioni sindacali della proprietà immobiliare e dell’inquilinato. Erano presenti: per il Sunia-CGIL Calabria, Francesco Alì della Cgil Calabria – Politiche Abitative e Gaetana Pesce responsabile territoriale CGIL Calabria a Catanzaro. Sicet – Cisl Catanzaro, rappresentato dal segretario responsabile p.t. Raffaele Rotundo; Uniat – Upe Calabria, rappresentata dal responsabile Alberto Frontera e Conia Catanzaro, rappresentato dal segretario p.t. Francesco Severino.

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Tre le tipologie di contratti inseriti nel nuovo accordo territoriale per i contratti concordati di locazione: per esigenze ordinarie di abitazione, per esigenze transitorie e per studenti universitari.

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«L’Accordo territoriale appena sottoscritto e depositato presso il Comune di Catanzaro – ha spiegato Sandro Scoppa -  è frutto di un lungo lavoro preparatorio, iniziato già lo scorso anno, dalla scadenza del triennio di durata del precedente. Un lavoro che ha richiesto numerosi incontri ed altrettanti studi, ricerche e approfondimenti, che hanno coinvolto tutti i protagonisti del tavolo sindacale. Al termine è stata raggiunta un’intesa che segna un momento importante per la città capoluogo di Regione e conferma, nello stesso tempo, l’impegno delle medesime organizzazioni sindacali verso un settore, come quello immobiliare, che da tempo soffre una crisi profonda. Un settore che presenta anche una particolare importanza politica in quanto esprime un tipico esempio di contrattazione sindacale di elevato profilo, collegato ad efficaci relazioni sindacali, peraltro foriere di interessanti sviluppi nel settore abitativo nell’intero territorio regionale».

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Cosa prevede, nei dettagli, l’accordo appena sottoscritto?

«Il nuovo accordo territoriale, rispecchia le attuali tendenze del mercato immobiliare e le indicazioni contenute nella banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e risponde, contestualmente, alle esigenze di proprietari e conduttori che potranno sottoscrivere i tipi di contratto previsti dal decreto ministeriale 16 gennaio 2017. Lo stesso riguarda tutto il territorio del capoluogo che, ai fini della determinazione dei canoni per i contratti agevolati, è stato diviso in quattro zone omogenee: centrale, semicentrale, periferica ed extraurbana. Per ciascuna zona sono stati predisposti, ed espressi in euro per metri quadri e per mese, i valori dei canoni di locazione minimo e massimo, con riferimento alle diverse tipologie di abitazioni, economiche e normali, nonché per ville e villini. Sono stati, inoltre, elencati gli elementi oggettivi da considerare per gli immobili e indicati i criteri per il calcolo della superficie per la determinazione del valore effettivo del canone di locazione. La convenzione appresta alcuni correttivi per gli affitti di durata superiore ai minimi di legge, consentendo aumenti percentuali del canone, che possono anche riguardare per gli immobili di dimensioni sino a 90 mq, le locazioni parziali o frazionate delle unità abitative e quelle arredate completamente o anche semi arredate».

Quali sono le agevolazioni fiscali collegate ai contratti a canone concordato, che possono essere stipulati secondo il nuovo accordo territoriale?

«Ai fini fiscali, per i contratti a canone concordato, i proprietari possono optare per la tassazione ridotta con la cedolare secca al 10 per cento. Quest’ultima, com’è noto, si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca si pagano l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La normativa prevede due modalità di pagamento della cedolare secca, a seconda dei diversi casi: - i lavoratori autonomi o delle imprese che presentano il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi devono pagare la cedolare secca tramite il modello F24; - i lavoratori dipendenti e i pensionati che dichiarano i redditi con il modello 730 devono versare l’imposta prevista dalla cedolare secca tramite la busta paga. La cedolare si inizia a pagare dall’anno successivo al primo di affitto dell’abitazione proprio perché il pagamento tiene conto delle entrate dell’anno precedente. Le scadenze per il versamento dell’imposta sono le stesse dell’Irpef. La cedolare secca si paga in due rate se l’importo è superiore a 257,52 euro, se invece l’importo è inferiore a tale cifra si paga in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Nel caso di pagamento rateizzato con la prima rata, da pagare solitamente entro il 30 giugno, si salda il 40% del 95% dovuto. Mentre il restante 60% dev’essere pagato con la seconda rata entro il 30 novembre. L’altra agevolazione fiscale riguarda la riduzione al 75% dell’IMU, che è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali il decreto ministeriale Infrastrutture del 16 gennaio 2017, come chiarito da una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, ha previsto che per i contratti la cui stipula avviene senza l’assistenza delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale, sia necessaria l’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo medesimo. L’attestazione viene rilasciata secondo le disposizioni contenute nel nuovo Accordo territoriale, diviene parte integrante del contratto e verrà richiesta dagli uffici preposti alla verifica dell’effettiva spettanza delle agevolazioni fiscali. La sua mancanza non consente l’applicazione delle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui il contratto sia, comunque, conforme all’accordo stesso».

Per informazione, copia dell’accordo è disponibile nel sito di Confedilizia Catanzaro (www.confediliziacz.it), del Sunia-CGIL Calabria, del Sicet-Cisl, dell’Uniat-Uil.

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