
Di M CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
La recente presa di posizione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro sulla stretta ai compensi dei professionisti da parte della Pubblica Amministrazione riporta al centro un tema che era già emerso in precedenti riflessioni sul punto.
Già in passato era stato evidenziato il problema del meccanismo introdotto in materia di pagamenti pubblici: l’automatismo che consente la compensazione tra crediti del professionista verso la PA e debiti fiscali, anche di modesta entità. Un sistema che, nella pratica, rischia di trasformare il compenso professionale in una mera partita contabile, svuotandone la funzione economica immediata.
Il Consiglio dell’Ordine interviene oggi sulla stessa disciplina, criticandone l’impatto e sollevando profili di forte criticità, fino a prospettare la necessità di una revisione profonda della norma e la possibilità di non applicazione nei confronti dei professionisti nei termini in cui oggi è strutturata. Si tratta di una posizione di indirizzo e di forte sollecitazione istituzionale, che intercetta un disagio reale della categoria e che si colloca nel perimetro delle iniziative di impulso politico e ordinistico, volte anche a stimolare eventuali interventi correttivi del legislatore o i necessari vagli di legittimità nelle sedi competenti.
Il punto, tuttavia, non si esaurisce qui.
Perché concentrare l’attenzione esclusivamente sull’articolo che disciplina i controlli e le compensazioni rischia di spostare il fuoco del problema sull’effetto, trascurandone la causa strutturale.
Il vero nodo è infatti a monte, e riguarda il sistema di accesso al patrocinio a spese dello Stato e la stessa nozione di reddito su cui esso si fonda.
Oggi, infatti, la soglia di accesso risulta costruita su parametri che non tengono pienamente conto della reale condizione economica di una parte significativa della popolazione. Anche trattamenti minimi, pensioni al limite della sussistenza o prestazioni di natura assistenziale vengono ricondotti alla nozione di reddito rilevante, con la conseguenza di incidere sull’accesso a strumenti di tutela che dovrebbero garantire l’effettività del diritto di difesa.
Il risultato è un effetto distorsivo: ciò che dovrebbe assicurare l’accesso alla giustizia per i non abbienti finisce per restringere progressivamente la platea dei beneficiari, incidendo sulla concreta operatività dell’istituto.
In questo contesto, la disciplina sui compensi della PA e il relativo meccanismo di compensazione intervengono su un sistema già squilibrato. Non ne costituiscono l’origine, ma ne amplificano le criticità.
Per questo motivo, la questione non può essere ridotta alla sola revisione dell’articolo 48-bis o delle norme sulla riscossione. Il problema principale è precedente e riguarda la stessa definizione normativa di “capacità reddituale” ai fini dell’accesso al patrocinio.
Finché qualsiasi forma di erogazione pubblica viene automaticamente attratta nella nozione di reddito, comprese prestazioni che hanno natura sostanzialmente alimentare o di sostegno minimo alla sopravvivenza, il sistema continuerà a produrre effetti selettivi che incidono sull’effettività del diritto di difesa.
Il punto, allora, non è soltanto tecnico ma sistemico: occorre interrogarsi sulla compatibilità di questa impostazione con la funzione costituzionale del patrocinio a spese dello Stato e, più in generale, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Solo riportando il confronto su questo livello – quello della definizione del bisogno giuridicamente rilevante – è possibile affrontare il problema nella sua interezza, evitando che interventi successivi agiscano solo sugli effetti e non sulle cause.
*Avvocato
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