Conidi Ridola: "Decreto Sicurezza e compensi agli avvocati nei rimpatri: incentivi alla chiusura dei ricorsi e neutralità della difesa"

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Conidi Ridola: "Decreto Sicurezza e compensi agli avvocati nei rimpatri: incentivi alla chiusura dei ricorsi e neutralità della difesa"


  21 aprile 2026 07:41

di M. CLAUDIA CONIDI

 Nel dibattito che si è sviluppato attorno alla disposizione inserita nel decreto Sicurezza in materia di rimpatrio volontario assistito, si è assistito ancora una volta a una lettura spesso polarizzata e, in alcuni casi, a una rappresentazione che rischia di non cogliere la reale struttura tecnica dell’intervento normativo.  È un fenomeno ricorrente quando il legislatore interviene su materie sensibili come l’immigrazione e la giustizia amministrativa: le finalità di sistema vengono talvolta interpretate attraverso categorie politiche o valoriali, più che attraverso la logica interna dell’ordinamento.

La misura in questione, al di là delle semplificazioni circolate nel dibattito pubblico, si inserisce in una prospettiva di razionalizzazione del contenzioso e di maggiore neutralità nella gestione delle fasi in cui un procedimento giurisdizionale o amministrativo non presenti reali margini di accoglimento. Il punto non è comprimere il diritto di difesa, che resta intatto e pienamente garantito anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, ma evitare che la struttura degli incentivi economici produca effetti distorsivi nella valutazione della prosecuzione di ricorsi oggettivamente infondati.

Occorre infatti prendere atto di un dato sistemico: il modello del gratuito patrocinio, per come è attualmente configurato, remunera l’attività difensiva indipendentemente dall’esito del giudizio. Questo principio è coerente con la funzione costituzionale della difesa tecnica, ma comporta anche che, sul piano pratico, l’avvocato riceva un compenso anche per la proposizione o la prosecuzione di ricorsi che, pur formalmente ammissibili, risultano privi di reale consistenza giuridica. 
On materia di immigrazione,il ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato è ovvio,considerata la materia da trattare che implica insussistenza di redditi atti a garantire la difesa tecnica comunque prevista dalla carta costituzionale quale diritto sacrosanto e irrinunciabile. In un sistema di massa come quello della protezione internazionale, ciò può tradursi in una naturale tendenza alla continuità del contenzioso, non necessariamente legata a una valutazione sostanziale della fondatezza della domanda, ma alla semplice disponibilità di una copertura economica pubblica dell’attività svolta.
È in questo spazio che si colloca la ratio dell’incentivo collegato alla definizione anticipata del procedimento mediante rimpatrio volontario. L’obiettivo non è quello di indurre il difensore a “convincere” il cliente in senso improprio, né tantomeno di alterare il rapporto fiduciario tra avvocato e assistito, ma di rendere neutra la posizione del difensore rispetto alla scelta di proseguire o meno un giudizio che presenti evidenti profili di infondatezza. In altri termini, si tenta di evitare che il professionista possa essere, anche solo indirettamente, condizionato dalla prospettiva di un compenso comunque garantito dal sistema pubblico a fronte della prosecuzione del contenzioso.
La logica sottesa è quindi quella di riequilibrare gli incentivi: se la prosecuzione di un ricorso infondato è comunque remunerata, il sistema tende fisiologicamente a non distinguere tra attività difensiva necessaria e attività difensiva meramente reiterativa. L’introduzione di un meccanismo che valorizza economicamente la chiusura anticipata nei casi di evidente insussistenza dei presupposti giuridici mira, invece, a riportare la decisione del difensore su un piano esclusivamente tecnico, cioè sulla valutazione dell’interesse effettivo del cliente e della tenuta giuridica della posizione.
Il punto centrale resta, ed è bene sottolinearlo con chiarezza, di natura deontologica. La scelta di proseguire o meno un giudizio non può mai essere guidata da considerazioni economiche, ma deve fondarsi unicamente sull’interesse dell’assistito e sulla fondatezza della pretesa giuridica. Tuttavia, proprio perché il sistema economico della difesa pubblica può incidere, anche indirettamente, sulle dinamiche organizzative dello studio legale e sulla gestione del contenzioso, il legislatore interviene per ridurre ogni possibile asimmetria che possa favorire la prosecuzione di procedimenti privi di reale utilità.

In questa prospettiva, la misura non va letta come un incentivo distorsivo, ma come un tentativo di rendere più neutra la posizione dell’avvocato rispetto alla scelta tra continuare un giudizio o definire anticipatamente una vicenda già sostanzialmente priva di margini. La neutralità, in questo caso, significa proprio sottrarre il professionista a qualsiasi vantaggio economico connesso alla mera durata del contenzioso, orientandolo invece verso la soluzione che, sul piano tecnico, risulti effettivamente coerente con il quadro normativo. Il dibattito pubblico tende spesso a polarizzare queste misure, attribuendo loro finalità che non sempre corrispondono alla loro struttura giuridica. Una lettura più aderente al dato normativo mostra invece che il tema non è la compressione delle garanzie difensive, ma la ricerca di un equilibrio tra diritto di difesa, sostenibilità del sistema e corretta allocazione delle risorse pubbliche.

*Avvocato


Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy . Chiudendo questo banner, o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.