
di M.CLAUDIA CONIDI RIDOLAl*
Nel nostro ordinamento la scelta di avere figli rientra a pieno titolo nella sfera dei diritti fondamentali della persona, espressione diretta della libertà individuale e dell’autodeterminazione, principi che trovano riconoscimento sia a livello costituzionale sia nell’elaborazione giurisprudenziale consolidata, e proprio per questa ragione lo Stato non può, né potrebbe legittimamente, imporre limiti quantitativi alla procreazione o subordinare tale scelta a un’autorizzazione preventiva, tuttavia questa impostazione, pur coerente sul piano dei diritti, evidenzia una criticità strutturale quando viene messa in relazione con il concetto di responsabilità genitoriale, che nel diritto di famiglia non è affatto una nozione generica ma un complesso di obblighi giuridicamente vincolanti che sorgono nei confronti del minore e che trovano il loro fondamento nel principio, ormai pacifico, del superiore interesse del figlio.
Il punto centrale della questione è che tale responsabilità, così come configurata dall’ordinamento, opera prevalentemente in una fase successiva alla nascita, cioè quando il minore è già titolare di diritti pieni ed esigibili, mentre rimane sostanzialmente priva di regolazione la fase antecedente, ossia quella in cui si forma la decisione procreativa, con la conseguenza che il sistema riconosce una libertà ampia e incondizionata nella scelta di avere figli senza richiedere, in via preventiva, alcuna verifica circa la concreta capacità di adempiere ai doveri che da tale scelta inevitabilmente discendono.
In questo quadro si inserisce il meccanismo delle misure di sostegno economico alla genitorialità, tra cui l’assegno unico e universale, che risponde a finalità indubbiamente legittime di solidarietà sociale e di tutela della famiglia, ma che, nella sua applicazione concreta, presenta profili di criticità laddove il riconoscimento automatico di un beneficio economico per ogni figlio possa tradursi, anche solo in via potenziale, in un fattore incentivante della procreazione, determinando una sovrapposizione impropria tra la scelta di avere figli e la ricerca di una fonte di integrazione del reddito. Il dato, osservato in termini strettamente giuridici e non ideologici, è che il sistema attuale consente una correlazione diretta tra numero dei figli e incremento del beneficio economico, senza che vi sia un parallelo accertamento circa l’effettiva destinazione di tali risorse all’interesse del minore o, più a monte, circa l’idoneità del contesto familiare a garantire condizioni di crescita adeguate, e ciò determina una possibile distorsione del principio stesso che dovrebbe guidare l’intervento pubblico, perché il rischio, tutt’altro che teorico, è che il minore diventi il presupposto per l’accesso a un beneficio, anziché il soggetto primariamente tutelato da quel beneficio. Si configura così una tensione evidente tra due piani: da un lato la libertà procreativa, che resta giustamente intangibile, e dall’altro la responsabilità genitoriale, che però viene attivata solo ex post, quando ormai non è più possibile incidere sulla scelta originaria, e in questa asimmetria si inserisce il problema di fondo, ossia il fatto che l’ordinamento, pur imponendo obblighi stringenti ai genitori, non prevede strumenti idonei a promuovere una responsabilità preventiva, limitandosi a intervenire quando eventuali carenze si sono già manifestate.
In tale contesto, la riflessione giuridica non può spingersi fino a ipotizzare modelli autorizzatori o selettivi della procreazione, che risulterebbero incompatibili con i principi costituzionali di uguaglianza e libertà personale, ma può e deve interrogarsi sulla coerenza del sistema nella sua interezza, evidenziando come l’attuale configurazione degli incentivi economici rischi, in alcuni casi, di premiare comportamenti non pienamente responsabili, generando una situazione paradossale in cui chi agisce con maggiore consapevolezza e prudenza può risultare svantaggiato rispetto a chi, al contrario, non effettua alcuna valutazione preventiva. Ne deriva che la responsabilità genitoriale, per essere coerente con i principi dell’ordinamento, dovrebbe essere intesa non solo come obbligo di cura nei confronti dei figli già nati, ma anche come criterio orientativo della scelta procreativa, nel senso che la decisione di avere figli dovrebbe essere preceduta da una valutazione seria e concreta delle proprie capacità economiche, affettive e relazionali, e che la scelta di non procreare, o di non avere ulteriori figli in presenza di difficoltà evidenti, dovrebbe essere riconosciuta come espressione di responsabilità e non come una sua negazione.
La libertà di fare figli non può essere disgiunta dalla responsabilità di garantire loro condizioni di vita adeguate, e il sistema normativo, pur nel rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe evitare di creare meccanismi che possano anche indirettamente incentivare scelte non ponderate, perché il rischio, in ultima analisi, è che il costo di tale squilibrio ricada proprio sul soggetto che l’ordinamento intende proteggere in via prioritaria, ossia il minore, il cui interesse deve rimanere il parametro centrale e inderogabile di ogni valutazione giuridica in materia di genitorialità.
*Avvocato
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