Conidi Ridola: "Accesso agli atti e trasparenza negli Ordini professionali: il principio affermato dal TAR Lazio"

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  17 giugno 2026 20:27

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

La sentenza depositata il 10 giugno 2026 dal TAR del Lazio nella controversia relativa all'accesso agli atti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma merita attenzione ben oltre il caso concreto.
Al centro della decisione vi è un principio fondamentale: il diritto di accesso agli atti amministrativi non rappresenta una concessione dell'amministrazione, ma uno strumento di garanzia posto a tutela della trasparenza, della partecipazione e, soprattutto, del diritto di difesa.
Secondo quanto emerge dalla pronuncia, il TAR ha censurato il diniego opposto all'istanza di accesso, ritenendo non condivisibile una motivazione fondata sulla presunta assenza di un interesse concreto e attuale del richiedente. Il giudice amministrativo ha ricordato che, quando la documentazione richiesta è funzionale alla verifica dell'attività amministrativa e alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante, l'accesso non può essere compresso attraverso interpretazioni eccessivamente restrittive.
Il principio assume particolare rilevanza quando la richiesta riguarda documenti che consentono di verificare il corretto esercizio di funzioni pubbliche da parte di un Ordine professionale. Si pensi, ad esempio, agli atti relativi alla nomina del revisore dei conti, alle relazioni periodiche predisposte dall'organo di revisione, alle comunicazioni e alle ricevute di trasmissione di tali relazioni agli organi competenti, nonché agli atti che documentano l'avvio o lo svolgimento delle procedure per la designazione e la nomina degli organi di controllo.
Si tratta di documentazione che non attiene alla sfera privata di soggetti terzi, bensì al funzionamento istituzionale dell'ente, alla regolarità dei controlli contabili e alla corretta gestione delle procedure amministrative. In casi simili, l'interesse alla conoscenza degli atti è strettamente collegato alla possibilità di verificare che funzioni pubbliche e attività di controllo siano state esercitate nel rispetto delle norme e delle procedure previste dall'ordinamento.
La decisione del TAR assume quindi un valore che va oltre il singolo procedimento, poiché riafferma che la trasparenza costituisce uno dei principi cardine dell'azione amministrativa, soprattutto quando vengono in rilievo attività che incidono sul governo e sull'organizzazione di enti pubblici non economici quali gli Ordini professionali.
L'accesso agli atti può certamente essere negato quando la richiesta sia manifestamente esplorativa, emulativa o del tutto priva di un interesse giuridicamente apprezzabile. Tuttavia, la sentenza richiama l'attenzione sul fatto che il diniego deve rappresentare un'eccezione e non una regola, e che l'amministrazione è tenuta a motivare in maniera rigorosa le ragioni che impediscono l'ostensione dei documenti richiesti.
La trasparenza amministrativa non costituisce un limite all'autonomia degli Ordini professionali. Al contrario, ne rafforza la legittimazione e la credibilità istituzionale, consentendo agli iscritti e ai cittadini di verificare il corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge.
Per questo motivo la decisione del TAR del Lazio appare destinata ad assumere rilievo anche oltre il caso esaminato, riaffermando un principio semplice ma essenziale: quando la richiesta riguarda documenti idonei a verificare il funzionamento degli organi dell'ente, la regolarità dei controlli, la correttezza delle procedure amministrative e l'esercizio di funzioni pubbliche, il diritto di accesso costituisce una garanzia fondamentale dell'ordinamento e non può essere sacrificato attraverso motivazioni meramente formali.
Chi ricopre incarichi elettivi in organismi pubblici dovrebbe dunque garantire un livello più elevato di trasparenza nel rispetto dei criteri posti a fondamento e a garanzia della legalità che intenderebbe incarnare.
La sentenza del TAR del Lazio riafferma un principio che dovrebbe essere patrimonio comune di tutte le amministrazioni pubbliche: la trasparenza non è una concessione, ma una garanzia.
I principi affermati dal TAR del Lazio dovrebbero avere il pregio dell'universalità. Dunque dovrebbero valere dal 41° parallelo di Roma fino al 39° parallelo di Catanzaro.
O almeno,si auspica, in teoria.

*Avvocato


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