Conidi Ridola: "Carceri, è legge la svolta sui detenuti tossicodipendenti. Riforma epocale o illusione emergenziale?"

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images Conidi Ridola: "Carceri, è legge la svolta sui detenuti tossicodipendenti. Riforma epocale o illusione emergenziale?"


  01 agosto 2026 09:36

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA* 

Con il via libera definitivo della Camera dei deputati è diventata legge la riforma che amplia la possibilità, per i detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento, di espiare la pena al di fuori del carcere nell'ambito di percorsi terapeutici e riabilitativi. Secondo le stime diffuse durante l'iter parlamentare, il provvedimento potrebbe interessare fino a circa diecimila detenuti, con l'obiettivo dichiarato di favorire il recupero delle persone affette da dipendenza e, al tempo stesso, contribuire ad alleggerire il cronico sovraffollamento degli istituti penitenziari.

È una legge destinata a far discutere. C'è chi la considera una scelta di civiltà, coerente con il principio costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e chi, invece, teme un indebolimento della risposta dello Stato nei confronti di chi ha commesso un reato.
Il dibattito, tuttavia, rischia di fermarsi alla superficie. La vera questione non è stabilire se un detenuto tossicodipendente debba essere curato. È evidente che la dipendenza patologica, quando accertata, rappresenta una condizione che richiede un serio percorso terapeutico e che la cura può costituire uno strumento concreto per ridurre la recidiva e favorire il reinserimento sociale. Del resto, l'articolo 27 della Costituzione impone che la pena non abbia una funzione esclusivamente afflittiva, ma persegua anche finalità rieducative. Il problema è un altro, ed è profondamente politico e istituzionale: ancora una volta lo Stato interviene quando il sistema è ormai al collasso, scegliendo una misura emergenziale invece di affrontare in modo strutturale le cause della crisi. Da anni tutti conoscono le condizioni del sistema penitenziario italiano. Carceri sovraffollate, edifici spesso inadeguati, personale della Polizia penitenziaria insufficiente, carenza di educatori, psicologi, assistenti sociali e operatori sanitari, difficoltà nell'organizzazione dei percorsi trattamentali, ritardi nell'accesso alle comunità terapeutiche. Non si tratta di problemi improvvisi, ma di criticità denunciate da tempo dalle istituzioni, dalla magistratura, dall'avvocatura e dagli organismi di tutela dei diritti dei detenuti.

Di fronte a questo scenario, è inevitabile chiedersi se la nuova legge rappresenti una vera riforma del sistema penitenziario oppure una risposta necessitata all'emergenza del sovraffollamento. Ridurre il numero dei detenuti può certamente produrre un beneficio immediato, ma non elimina le cause che hanno portato le carceri nelle condizioni attuali. Una riforma strutturale avrebbe richiesto ben altro: investimenti negli istituti penitenziari, nuove assunzioni di personale, potenziamento dei servizi sanitari e psichiatrici, incremento delle comunità terapeutiche convenzionate, formazione professionale e reali percorsi di reinserimento lavorativo. In altre parole, una politica penitenziaria capace di programmare il futuro, anziché intervenire soltanto quando il sistema entra in crisi.
Naturalmente, la nuova disciplina non introduce alcun automatismo. Sarà la magistratura di sorveglianza a valutare caso per caso la sussistenza dei requisiti di legge, l'effettività del percorso terapeutico, la personalità del condannato e la compatibilità della misura con le esigenze di sicurezza. Ed è proprio questo controllo giurisdizionale a garantire che il beneficio venga concesso solo quando ricorrono tutti i presupposti previsti dall'ordinamento. Rimane, però, una domanda che il legislatore dovrebbe porsi con coraggio. Perché il sistema penitenziario italiano continua ad essere affrontato soltanto attraverso provvedimenti emergenziali? Perché si interviene quando le celle sono ormai piene, anziché prevenire il problema con una programmazione seria e duratura?

Le emergenze possono giustificare misure eccezionali. Non possono, però, diventare il metodo ordinario con cui si governa la giustizia. Uno Stato di diritto non dovrebbe limitarsi a svuotare temporaneamente le carceri quando non c'è più spazio. Dovrebbe costruire un sistema capace di coniugare sicurezza, dignità della persona e reale funzione rieducativa della pena.
Perché una riforma autentica non si misura dal numero di detenuti che escono dagli istituti penitenziari, ma dalla capacità dello Stato di fare in modo che chi ha scontato la pena non torni più a delinquere. Solo allora si potrà dire di avere affrontato il problema alla radice, invece di averne semplicemente rinviato. gli effetti.

*Avvocato