Conidi Ridola: "Facebook tra narcisismo e diffamazione, il nuovo cortocircuito digitale"

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images Conidi Ridola: "Facebook tra narcisismo e diffamazione, il nuovo cortocircuito digitale"


  19 maggio 2026 19:36

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA* 

L’utilizzo dei social network ha profondamente modificato non solo le modalità della comunicazione interpersonale, ma anche il modo in cui l’individuo costruisce e promuove la propria immagine pubblica, personale e professionale. Piattaforme come Facebook non costituiscono più meri strumenti relazionali o ricreativi, bensì veri e propri spazi di esposizione sociale permanente, utilizzati quotidianamente per finalità di autopromozione, accreditamento professionale, costruzione del consenso e ricerca di visibilità.

È ormai prassi diffusa pubblicare sui propri profili: partecipazioni a convegni, incarichi professionali,
attività associative, riconoscimenti, iniziative solidaristiche, donazioni, fotografie istituzionali, relazioni personali e professionali, prese di posizione pubbliche e private, momenti di vita privata selezionati e funzionali alla costruzione di una determinata immagine sociale.

In molti casi tali contenuti non rispondono ad alcuna reale esigenza informativa nei confronti dei destinatari della comunicazione, ma assolvono prevalentemente a finalità di rappresentazione del sé, consolidamento reputazionale o crescita personale e professionale. Il social network diventa così uno spazio nel quale si ricerca costantemente attenzione, riconoscimento e visibilità pubblica.
Paradossalmente, proprio questo utilizzo estremamente espositivo dei social finisce poi per alimentare dinamiche conflittuali che sfociano sempre più frequentemente nell’ambito penale, attraverso querele per diffamazione fondate su interpretazioni soggettive, allusive o pretestuose di contenuti pubblicati online.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ormai consolidato l’orientamento secondo cui la diffamazione commessa tramite Facebook integra la forma aggravata prevista dall’art. 595 comma 3 c.p., in quanto il social network costituisce “mezzo di pubblicità” idoneo a raggiungere un numero indeterminato o comunque ampio di persone.

Secondo la Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato: non è necessario che la persona offesa venga nominata espressamente; è sufficiente che sia identificabile anche indirettamente;
la riconoscibilità può derivare dal contesto, da allusioni o da elementi noti a una cerchia di soggetti.

Tale orientamento, nato per impedire facili elusioni della tutela penale attraverso riferimenti impliciti o criptici, ha progressivamente ampliato l’area della rilevanza penale della comunicazione social, sino a comprendere situazioni nelle quali il confine tra effettiva offensività e mera interpretazione soggettiva appare estremamente sottile. Ed è proprio qui che emerge il problema delle querele pretestuose.

Nel contesto dei social network, infatti, il contenuto comunicativo è spesso: ambiguo, allusivo, ironico,
generico, emotivo, frammentario, privo di destinatari espressi. Nonostante ciò, soprattutto in presenza di rapporti conflittuali preesistenti — lavorativi, familiari, professionali o sentimentali — si assiste sempre più frequentemente alla tendenza a ricondurre a sé qualsiasi contenuto percepito come negativamente evocativo. La conseguenza pratica è che: sfoghi generici,aforismi riferimenti metaforici,stati d’animo,post sarcastici, contenuti privi di nomi o riferimenti diretti, vengono assunti come base per iniziative giudiziarie penali fondate sulla presunta identificabilità della persona offesa.
Si crea così un cortocircuito giuridico e sociale particolarmente delicato: il medesimo spazio digitale utilizzato quotidianamente per amplificare la propria immagine pubblica e ricercare esposizione sociale diventa anche il terreno sul quale si sviluppano pretese punitive fondate su percezioni personali e interpretazioni soggettive del contenuto comunicativo altrui.

In tale contesto il rischio è che il procedimento penale perda progressivamente la propria funzione di tutela effettiva della reputazione per trasformarsi, almeno in alcuni casi, in strumento di pressione relazionale o conflittuale. Particolarmente significativo è il fenomeno delle cosiddette “querele seriali” o “a pioggia”, nelle quali ogni contenuto pubblicato dalla controparte viene monitorato e reinterpretato come potenzialmente offensivo, anche in assenza di concreti elementi individualizzanti.
La questione assume rilievo soprattutto con riferimento al requisito dell’identificabilità della persona offesa. Se è certamente corretto affermare che la diffamazione possa sussistere anche senza l’esplicita indicazione del nome, è altrettanto vero che il diritto penale non può fondarsi su mere percezioni interiori o convinzioni soggettive.

Il punto centrale dovrebbe allora restare uno soltanto: se il contenuto pubblicato fosse realmente idoneo, secondo un criterio oggettivo e non meramente emotivo, a consentire a un lettore medio l’identificazione della persona destinataria dell’offesa. Diversamente, il rischio è quello di attribuire rilevanza penale non al significato oggettivo del messaggio, ma all’interpretazione soggettiva di chi decide di sentirsi destinatario del contenuto. La materia impone quindi particolare prudenza interpretativa. La necessaria tutela della reputazione personale non può infatti tradursi in un’estensione indiscriminata della rilevanza penale della comunicazione social, soprattutto in un ambiente nel quale la comunicazione è spesso destrutturata,il linguaggio è sintetico e allusivo,
i contenuti sono emotivi, l’autonarrazione personale prevale frequentemente sull’effettiva comunicazione informativa. In assenza di un rigoroso accertamento dell’effettiva identificabilità del soggetto offeso e della concreta portata offensiva del messaggio, il rischio è che la diffamazione a mezzo social finisca per trasformarsi da strumento di tutela della reputazione a mezzo improprio di conflittualità giudiziaria privata,con ovvie ripercussioni su chi fa della querela il suo passatempo preferito. 

*Avvocato


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