
di MARIA CLAUDIA RIDOLA*
La professione forense si fonda su un patrimonio immateriale essenziale: la fiducia. Fiducia del cliente, fiducia dell'autorità giudiziaria, fiducia dei colleghi e dell'intera collettività nei confronti di chi esercita una funzione costituzionalmente rilevante per la tutela dei diritti.
Proprio per questo, assume particolare gravità il fenomeno del collaboratore o praticante che, all'insaputa del dominus e sfruttando il prestigio dello studio professionale presso cui opera, si presenta ai clienti come avvocato abilitato, gestisce autonomamente pratiche legali, percepisce compensi e, nei casi più gravi, inventa attività professionali mai svolte o procedimenti giudiziari inesistenti.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'esercizio abusivo della professione forense non richiede necessariamente il compimento di attività processuali davanti all'autorità giudiziaria. È sufficiente lo svolgimento sistematico di attività tipiche riservate agli iscritti all'albo, quali consulenze legali, gestione di pratiche, redazione di atti e interlocuzione con i clienti, quando tali attività siano idonee a creare l'apparenza dell'esercizio professionale.
In tali ipotesi trova applicazione l'art. 348 c.p., che sanziona l'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La condotta assume un disvalore ancora maggiore quando il soggetto utilizzi il nome e la reputazione dello studio professionale per accreditarsi presso il cliente, inducendolo a confidare nell'esistenza di un rapporto fiduciario con professionisti regolarmente iscritti all'albo.
Quando, inoltre, il collaboratore richiede o incassa somme di denaro rappresentando falsamente l'esistenza di pratiche giudiziarie, attività difensive o spese processuali mai sostenute, la fattispecie può integrare il delitto di truffa previsto dall'art. 640 c.p. L'artificio consiste proprio nella costruzione di una realtà inesistente idonea a determinare la vittima a compiere un atto di disposizione patrimoniale.
Non sono infrequenti, inoltre, ulteriori profili penalmente rilevanti quali la sostituzione di persona, l'appropriazione indebita delle somme ricevute per conto del cliente e, nei casi più gravi, ipotesi di falsità documentale ove vengano utilizzate firme apocrife o documentazione alterata.
Particolarmente delicata è la posizione del dominus. Nel nostro ordinamento la responsabilità penale è personale e presuppone la partecipazione consapevole al fatto illecito. Pertanto, ove il titolare dello studio sia rimasto completamente estraneo alle condotte del collaboratore e ne abbia ignorato l'esistenza, non può essere chiamato a rispondere penalmente dei reati commessi da quest'ultimo.
Anzi, il professionista inconsapevolmente coinvolto assume egli stesso la qualità di persona offesa. Oltre al danno reputazionale derivante dall'abuso del proprio nome professionale, egli può subire conseguenze economiche e organizzative rilevanti, trovandosi costretto a ricostruire rapporti fiduciari compromessi da comportamenti del tutto estranei alla propria volontà.
Sul piano deontologico, la condotta del praticante o collaboratore infedele appare incompatibile con i principi di probità, dignità, decoro e lealtà che presidiano l'accesso e l'esercizio della professione forense. Le conseguenze disciplinari possono risultare particolarmente severe, sino alla cancellazione dal registro dei praticanti o all'impossibilità di conseguire l'abilitazione professionale.
La vicenda pone altresì una riflessione più ampia sul valore dell'identità professionale dell'avvocato. L'utilizzo fraudolento del titolo forense non rappresenta soltanto una lesione patrimoniale ai danni del singolo cliente, ma costituisce un attacco alla credibilità dell'intera funzione difensiva.
Per questa ragione, nei casi in cui emergano sospetti di esercizio abusivo della professione o di attività svolte all'insaputa del titolare dello studio, appare essenziale procedere tempestivamente mediante segnalazione all'Ordine professionale competente e denuncia all'autorità giudiziaria, affinché vengano accertate le responsabilità e ripristinata la fiducia compromessa dal comportamento illecito.
La tutela dell'affidamento del cittadino e la salvaguardia del prestigio della professione forense impongono una risposta ferma e rigorosa. Non vi è spazio, infatti, per chi utilizza il nome dell'avvocatura come strumento di inganno anziché come presidio di legalità.
*Avvocato
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